La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della direttiva europea
Direttiva 08/50/CE recepita dal D.Lgs. 155/10 definisce che le Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. Il D. Lgs. 155/10 ha rivisto i criteri attraverso i quali realizzare la zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria. Regione Lombardia con
D.g.r. n. 2605 del 30 novembre 2011 (Allegato 1) ha recepito quanto previsto e modificato
la precedente zonizzazione distinguendo il territorio in:
- AGGLOMERATI URBANI
Agglomerato di Milano
Agglomerato di Bergamo
Agglomerato di Brescia
- ZONA A
Pianura ad elevata urbanizzazione
- ZONA B
Zona di pianura
- ZONA C
Prealpi, Appennino e Montagna
- ZONA D
Fondovalle
Ai fini della valutazione dell’ozono, la nuova zonizzazione prevede una suddivisione della zona C zona C1 per Prealpi e Appennino e zona C2 per la Montagna.
Nelle zone e negli agglomerati la valutazione della qualità dell’aria deve essere condotta in modo integrato, mediante le stazioni fisse, misure indicative e modelli matematici di dispersione. Per siti fissi si intendono le stazioni di misura ubicate presso siti fissi, con campionamento in continuo o discontinuo. Per misurazioni indicative si intendono le misurazioni degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate o in siti fissi (ad esempio campionatori passivi) o mediante stazioni di misurazione mobili.