AIA - IPPC
IPPC è l’acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control” ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento: questo concetto è stato introdotto per la prima volta con la
direttiva 96/61/CE (conosciuta come direttiva IPPC).
La direttiva IPPC prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti.
L’Italia recepì, inizialmente, questa direttiva con il D.Lgs. 372/99 che introdusse nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente agli impianti industriali esistenti. In seguito il decreto venne parzialmente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che estese il campo di applicazione dell’AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005).
Parziali modifiche al D.Lgs. 59/2005 furono poi introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e in seguito dal D.Lgs. 4/2008.
Infine, il D.Lgs 59/05 fu inglobato dal D.Lgs. 128/2010 (entrato in vigore dalla fine di agosto del 2010) nella
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 (GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 27) quale attuazione della
Direttiva 2010/75/EU relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), (conosciuta come IED - Industrial Emissions Directive). Tra le novità emergono:
- la modifica alla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale,
- la sostituzione del D.Lgs. 133/2005 (impianti incenerimento e coincenerimento) con il Capo IV della IED introdotto alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 al titolo III-Bis,
- variazioni al Titolo I e II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne i grandi impianti di combustione e le installazioni ed attività che utilizzano solventi organici.
I principali concetti innovativi introdotti sono:
- l'estensione del campo di applicazione per le attività IPPC;
- l’emanazione delle “BAT conclusion” (documenti di riferimento - Decisioni EU che fissano le nuove condizioni di esercizi e i relativi valori limite);
- la frequenza delle ispezioni ambientali regolata sulla valutazione del rischio ambientale;
- l'introduzione di sanzioni amministrative e penali differenziate in base alle diverse tipologie di violazione.
- il superamento del concetto di rinnovo a favore di quello di "riesame con valenza di rinnovo" che è disposto dalla Autorità Competente.
I concetti chiave riguardano:
- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell’inquinamento da un comparto all’altro;
- il superamento dell’approccio command and control con il coinvolgimento del gestore dell’impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell’azienda che copra tutta la validità dell’Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.
Quest’autorizzazione promuove la progressiva adozione delle
migliori tecniche disponibili (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce
BAT - Best Available Technique o MTD - Migliori tecniche disponibili) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.
Allo scopo di fornire indicazioni utili ad una uniforme applicazione della nuova normativa AIA a livello regionale, la Regione Lombardia ha emanato la
Circolare n. 6 del 4/08/2014.
SPECIFICHE AIA
Il
riesame dell'AIA con valenza di rinnovo è disposto dalla Autorità Competente entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusion oppure in assenza di modifiche sostanziali o riesami dell'AIA, entro 10 anni dall'entrata in vigore dell'AIA in essere (tale termine diviene pari a 12 anni nel caso in cui l'installazione sia certificata ISO 14000 e pari a 16 anni nel caso sia registrata EMAS). Il gestore ha comunque l'obbligo di comunicare le modifiche che potrebbero avere come conseguenza l'emissione di una nuova AIA o di un riesame di quella in essere da parte della Autorità Competente.
L'AIA, in quanto autorizzazione all'esercizio, non costituisce in genere "autorizzazione alla realizzazione di una installazione", salvo nel caso delle discariche.
CHI É SOGGETTO A TALE AUTORIZZAZIONE
Le
categorie di attività soggette ad AIA di competenza regionale/provinciale sono dettagliatamente indicate nel Testo Unico Ambientale (allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006):
- Attività energetiche
- Produzione e trasformazione metalli
- Industrie dei prodotti minerali
- Impianti chimici
- Gestione rifiuti
- Altre attività quali: produzione carta, tessili, concia delle pelli, agroalimentari, allevamenti intensivi, impianti per trattamento di superfici con utilizzo di solventi, fabbricazione del carbonio, cattura di flussi di CO2, conservazione del legno, trattamento a gestione indipendente delle acque reflue.
Le
categorie di attività soggette ad AIA di competenza statale sono dettagliatamente indicate nel Testo Unico Ambientale (allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006):
- Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
Classe di prodotto |
Gg/anno |
---|
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 |
c)idrocarburi solforati | 100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati | 100 |
e) idrocarburi fosforosi | 100 |
f) idrocarburi alogenati | 100 |
g) composti organometallici | 100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 |
i) gomme sintetiche | 100 |
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100 |
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 |
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio | 100 |
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | 300 |
- Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.
Enti competenti per il rilascio dell’AIA
La LR 24/2006 individua
la Provincia quale Autorità Competente per il rilascio, il riesame con valenza di rinnovo e il riesame dell’AIA relativamente a tutte le installazioni soggette a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla parte seconda D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), per i quali l'Autorità Competente è il Ministero, e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell’art. 17 della LR 26/2003 (impianti per l’incenerimento dei rifiuti urbani, per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).
Che cosa fa ARPA
NELL'AMBITO DELLA VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ARPA Lombardia svolge attività di:
-
controllo per conto dell'Autorità Competente e sulla base di un piano d'ispezione ambientale regionale triennale presso le installazioni soggette ad AIA che effettuano una o più attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
-
controllo, secondo la convenzione con ISPRA, presso le installazioni soggette ad AIA che effettuano una o più attività elencate nell’Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
-
verifica e rilascio pareri all'Autorità competente durante la conferenza dei servizi in merito al Piano di Monitoraggio presentato dal Gestore;
-
supporto tecnico agli Enti (quali la Regione e le Province) nell’emanazione e preparazione di linee guida o indirizzi regionali attraverso la partecipazione ai Tavoli Tecnici coordinati da Regione Lombardia (fornisce ad es. chiarimenti e documenti interpretativi al fine di garantire l’uniformità di applicazione sul territorio lombardo e valuta le problematiche connesse all’applicazione di talune normative, come la Direttiva Comunitaria IED e le BAT conclusion).
Controlli di ARPA
Il tema dei controlli in materia di AIA è normato sulla base di quanto previsto dagli art.29 decies e 29 quattuordecies del D.Lgs 152/06.
L'attività di controllo svolta da ARPA Lombardia può essere di due tipologie:
-
Attività ordinaria: definita in base ad un piano di ispezione ambientale a livello regionale periodicamente aggiornato a cura delle Regione. Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti sull’ambiente. I costi dell’attività ordinaria sono a carico del Gestore e soggetti a tariffazione in accordo con la normativa regionale (vedi Normativa Regionale). Nell'ambito dell'attività ordinaria, ARPA accerta:
- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del Gestore (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato regolarmente l’Autorità Competente (AC) e, nel caso di inconvenienti da incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, abbia fornito in modo tempestivo i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
I criteri e le metodologie utilizzate per la predisposizione del piano di ispezione ambientale sono definite dalla
D.g.r. 3151 del 18 febbraio 2015. Per consultazione, di seguito è riportata la documentazione tecnica relativa alle definizioni, al modello e all’algoritmo dell’SSPC (Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli):
-
Attività straordinaria: attività che non può essere oggetto di pianificazione e programmazione da parte di ARPA e che richiede spesso tempestività d’intervento a seguito di un particolare evento (ad es. un grave incidente ambientale). Può riguardare singoli aspetti o ben definite parti dell’impianto ed è finalizzata a rispondere ad una specifica richiesta pervenuta ad ARPA (da parte ad esempio dell’Autorità Giudiziaria). I costi dell’attività straordinaria non sono a carico del Gestore.
IN RIFERIMENTO AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ARPA esprime il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) proposto dal Gestore, parte integrante della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo consente al gestore di individuare ed attuare un appropriato sistema di autocontrollo per monitorare, con una determinata frequenza, l’impatto ambientale dell’installazione lungo tutta la durata dell’AIA.
Il PMC prevede una serie di
aspetti ambientali e gestionalidell’installazione che saranno oggetto di controllo da parte di ARPA tra cui:
- la gestione delle risorse quali il consumo di materie prime, combustibili, rifiuti da trattare, acqua ed energia;
- le componenti ambientali interessate dai processi produttivi (monitoraggio emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, produzione dei rifiuti ecc.);
la gestione dell’installazione intesa come manutenzione preventiva e ordinaria, analisi dei punti critici (sistemi di abbattimento, serbatoi, vasche ecc.);
gli indicatori di performance ambientale, definiti anche dalle BAT conclusion di settore, per la verifica dell’efficienza degli impianti.