ARPA Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Arpa per le imprese

SCARICHI

Come da definizione riportata all’articolo 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarico s’intende qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Le acque reflue si dividono in categorie a seconda della provenienza degli scarichi:

  1. acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74);
  2. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74);
  3. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Cosa prevede la normativa

La regola fondamentale che presiede alla materia è che “tutti gli scarichi devono essere autorizzati” (art. 45, comma 1, D.Lgs. 152/1999) dall’autorità competente in quanto sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. I valori limite sono indicati in tabelle differenziate, contenute in detto allegato, a seconda della tipologia di scarico e del corpo recettore.

SCARICHI SU SUOLO E SOTTOSUOLO

Gli scarichi nel sottosuolo derivanti da qualsiasi attività civile o industriale sono categoricamente vietati, mentre quelli su suolo o strati superficiali del sottosuolo sono di norma vietati fatta eccezione per quelli domestici (RR 3/2006) e per quelli derivanti da attività industriali o urbane. Tale ultima eccezione è ammessa qualora risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali, scaricare in acque superficiali, in relazione ai criteri stabiliti nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 2). È permesso in ogni caso lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo degli scaricatori di piena, delle acque provenienti dalla lavorazione delle rocce native, delle acque meteoriche raccolte mediante fognatura separata, delle acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici.

SCARICHI IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali devono rispettare i limiti fissati alle tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, riportate nell’Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto.

Gestione degli scarichi

La tutela delle acque è una tipica competenza delle Regioni attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dal D.Lgs.152/06. Attraverso i Piani di tutela delle acque e i Piani di gestione del bacino idrografico, le Regioni individuano i principali apporti inquinanti e il loro effetto sulla qualità dai corpi idrici.

Sono poi le Province, che ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dei Regolamenti Regionali n. 3 e 4 del 24/03/06, hanno la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale (fiumi, torrenti, rogge, laghi e canali, sia naturali sia artificiali), su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e in falda, per le seguenti tipologie di scarichi:

  • acque reflue domestiche e assimilate;
  • acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
  • acque reflue urbane (reti fognarie comunali);
  • acque di processo (industriali);
  • acque di raffreddamento e acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore).

Le informazioni relative agli scarichi vengono raccolte in banche dati, che permettono di individuare e localizzare tutti gli scarichi allo scopo di conoscere le fonti potenziali d’inquinamento e i principali agenti inquinanti relativamente ai rispettivi corpi idrici ricettori.

Per gestire meglio le attività di autorizzazione le Province effettuano talvolta il censimento degli scarichi in corso d'acqua superficiale, attraverso indagini conoscitive mirate all'individuazione di tutti gli scarichi che confluiscono nei vari corsi d'acqua. Lo scopo è quello di individuare tutti gli scarichi presenti e determinarne l'origine, la natura, la posizione territoriale, accertarne i titolari e lo stato autorizzativo.

Le richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura sono valutate tecnicamente dalle ATO (Ambito Territoriale Ottimale); l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia nell'ambito dei procedimenti unici o integrati (AIA, AUA, art. 12 D.lgs 387/2003, VIA).

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