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Arpa per le imprese

Attività soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono riportati al punto 6.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ed in particolare comprendono allevamenti intensivi con più di:

  • 40.000 posti pollame
  • 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg
  • 750 posti scrofe
Figura 1. AIA  

Nello stesso Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 sono riportate anche le seguenti attività agro-alimentari e manifatturiere soggette ad AIA:

  • Punto 6.4:
    1. Macelli con capacità di produzione carcasse di oltre 50 tonnellate/giorno
    2. Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diverse dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
      1. solo materie prime animali con una capacità di produzione prodotti finiti di oltre 75 t/g;
      2. solo materie prime vegetali con una capacità di produzione prodotti finiti di oltre 300 t/g, o 600 t/g se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
      3. materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati quando detta A percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in tonnellate/giorno è superiore a: 75 se A è ≥ 10 oppure [300-(22,5 x A)] in tutti gli altri casi
    3. Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g (valore medio su base annua)
  • Punto 6.5: Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate/giorno.

CHE COSA DIFFERENZIA L'ATTIVITÀ ZOOTECNICA DA QUELLA INDUSTRIALE?

I principali fattori si possono così riassumere:

  • presenza di un ciclo assai semplice, ma con una serie di attività collaterali che possono costituire le fasi più critiche dal punto di vista ambientale;
  • forte interconnessione con la normativa in materia di sanità animale e d’igiene veterinaria;
  • prevalenza di emissioni di tipo diffuso rispetto a quelle convogliate;
  • rispetto dei valori limite alle emissioni, per lo più applicabile al caso di emissioni da motori funzionanti a biogas prodotto nella stessa azienda.

A febbraio 2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le BAT conclusions sull’allevamento intensivo di pollame o di suini - IRPP (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html) ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (IED), che fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione delle installazioni rientranti nel punto 6.6 del all’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006. Dalla data di pubblicazione delle BAT IRPP, le installazioni hanno 4 anni di tempo per uniformarsi.

Le BAT IRPP riguardano in particolar modo:

  • la gestione dell’alimentazione di pollame e suini;
  • la preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio);
  • l’allevamento (stabulazione) di pollame e suini;
  • la raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento;
  • il trattamento degli effluenti di allevamento;
  • lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento;
  • il deposito delle carcasse.
  • Che cosa fa ARPA

    Le attività di controllo sugli allevamenti intensivi vengono svolte da ARPA secondo un piano e programma di ispezioni, sulla base di quanto riportato nella procedura IO.SL.005.

    Per maggiori approfondimenti sull’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si rimanda alla specifica sezione.

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