Attività soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono riportati al punto 6.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ed in particolare comprendono
allevamenti intensivi con più di:
- 40.000 posti pollame
- 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg
- 750 posti scrofe
Nello stesso Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 sono riportate anche le seguenti
attività agro-alimentari e manifatturiere soggette ad AIA:
-
Punto 6.4:
- Macelli con capacità di produzione carcasse di oltre 50 tonnellate/giorno
- Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diverse dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
- solo materie prime animali con una capacità di produzione prodotti finiti di oltre 75 t/g;
- solo materie prime vegetali con una capacità di produzione prodotti finiti di oltre 300 t/g, o 600 t/g se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
- materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati quando detta A percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in tonnellate/giorno è superiore a: 75 se A è ≥ 10 oppure [300-(22,5 x A)] in tutti gli altri casi
- Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g (valore medio su base annua)
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Punto 6.5: Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate/giorno.
CHE COSA DIFFERENZIA L'ATTIVITÀ ZOOTECNICA DA QUELLA INDUSTRIALE?
I principali fattori si possono così riassumere:
- presenza di un ciclo assai semplice, ma con una serie di attività collaterali che possono costituire le fasi più critiche dal punto di vista ambientale;
- forte interconnessione con la normativa in materia di sanità animale e d’igiene veterinaria;
- prevalenza di emissioni di tipo diffuso rispetto a quelle convogliate;
- rispetto dei valori limite alle emissioni, per lo più applicabile al caso di emissioni da motori funzionanti a biogas prodotto nella stessa azienda.
A febbraio 2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le BAT conclusions sull’allevamento intensivo di pollame o di suini - IRPP (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html) ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (IED), che fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione delle installazioni rientranti nel punto 6.6 del all’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006. Dalla data di pubblicazione delle BAT IRPP, le installazioni hanno 4 anni di tempo per uniformarsi.
Le BAT IRPP riguardano in particolar modo:
- la gestione dell’alimentazione di pollame e suini;
- la preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio);
- l’allevamento (stabulazione) di pollame e suini;
- la raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- il trattamento degli effluenti di allevamento;
- lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento;
- il deposito delle carcasse.
Che cosa fa ARPA
Le attività di controllo sugli allevamenti intensivi vengono svolte da ARPA secondo un piano e programma di ispezioni, sulla base di quanto riportato nella procedura IO.SL.005.
Per maggiori approfondimenti sull’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si rimanda alla
specifica sezione.