R.I.R.
A seguito dell’incidente avvenuto a Seveso (MB) nel 1976 è iniziato, prima a livello europeo e poi a livello nazionale, il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante. Tale rischio infatti, a differenza di quello connesso ad eventi naturali, è associato alla presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano e/o detengono determinate sostanze pericolose che potrebbero costituire una fonte di pericolo e provocare danni alla salute umana e/o all’ambiente.
La prima Direttiva europea - nota come Seveso I - è stata la 82/501/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988. Successivamente sono state emanate le Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE – le cosiddette Seveso II e Seveso II-bis - recepite nella legislazione nazionale rispettivamente dal D.lgs. 334/99 e dal D.lgs. 238/2005.
Attualmente la normativa di riferimento è costituita dal
Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/UE – la Seveso III – relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
L’aggiornamento della normativa è dovuto principalmente alla necessità di adeguare la disciplina al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’UE con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
Il D.lgs. 105/2015 è entrato in vigore il 29 luglio 2015 e ha aggiornato, completato e razionalizzato la normativa precedente al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste (allegati da A ad M) diventando di fatto il testo unico in materia di rischio di incidente rilevante.
Le principali novità riguardano:
- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. (articolo 11);
- l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I);
- l’implementazione della normativa tecnica necessaria per la sua attuazione e l’abrogazione delle norme tecniche pregresse.
Uno dei concetti fondamentali della normativa sui rischi d’incidente rilevante è che il rischio potenziale è direttamente legato alla tipologia e alla quantità di sostanze pericolose presenti all’interno dello stabilimento e non dal tipo di lavorazione o dall’attività svolta.
Uno stabilimento è a Rischio di Incidente Rilevante (stabilimento RIR) e rientra nel campo di applicazione della “normativa Seveso” se detiene sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie previste alla parte 1 e/o parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015.
Per “sostanza pericolosa” si intende una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1 del D.lgs. 105/2015 sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio mentre per “presenza di sostanze pericolose” si intente la presenza reale o prevista di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi.
Nel caso in cui in uno stabilimento non siano presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità limite corrispondenti per escludere l’assoggettabilità alla normativa Seveso è comunque necessario applicare le regole descritte alla nota 4 dell’allegato 1 del D.lgs.105/2015.
Cosa devono fare le imprese
L’ambito di applicazione della normativa Seveso dipende da valori di soglia “quantitativi” delle sostanze e/o miscele pericolose presenti nello stabilimento. Ne consegue che una variazione nei quantitativi o modifiche normative sulla classificazione di pericolosità possono far variare l’assoggettabilità di uno stabilimento e conseguentemente anche gli obblighi a cui esso è sottoposto.
La normativa individua due diverse categorie di assoggettabilità con specifici adempimenti e pertanto i Gestori devono innanzitutto capire se il proprio stabilimento è uno stabilimento di soglia superiore (SSS) oppure uno stabilimento di soglia inferiore (SSI)
Che cosa fa ARPA
ARPA Lombardia svolge attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio d’incidente rilevante.
In particolare:
- fa parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e partecipa alle sedute periodiche nel corso delle quali vengono analizzate le risultanze del gruppo di lavoro sulle istruttorie, vengono presentati gli esiti delle verifiche ispettive, vengono valutati i NOF (nulla osta di fattibilità) e viene espresso il parere di compatibilità territoriale nel caso di nuovi insediamenti RIR in assenza dello specifico elaborato tecnico sui rischi di incidente rilevante (ERIR).
- valuta i rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore su mandato del Comitato Tecnico regionale (CTR);
- verifica i sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) per gli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) e di soglia superiore (SSS) su mandato rispettivamente di Regione Lombardia e del CTR;
- effettua controlli sulle cosiddette aziende “sottosoglia”;
- su richiesta delle Autorità Competenti vigila sul mantenimento delle misure di sicurezza e verifica l’attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni fatte agli stabilimenti nel corso delle attività di istruttoria e di ispezione;
- su richiesta delle Autorità competenti vengono svolte attività di indagine post incidentali;
- svolge attività di supporto in fase emergenziale e post emergenziale alla Autorità competenti per la verifica della messa in sicurezza per quanto attiene agli aspetti ambientali;
- supporta le prefetture nella redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE);
- partecipa a tavoli regionali e nazionali per la redazione di linee guida e/o istruzioni operative inerenti i rischi di incidente rilevante;
- partecipa al Coordinamento nazionale per l’uniforme applicazione della normativa Seveso sul territorio nazionale;
- effettua corsi di educazione e formazione agli Enti Locali sulla tematica RIR.
Perché è importante il tema del Rischio di Incidente Rilevante
Gli scenari incidentali che potrebbero originarsi possono essere raggruppati in tre grosse categorie e comprendono incendi (ad esempio jet-fire, fire-ball, flash-fire), esplosioni (BLEVE, UVCE e VCE) e dispersioni di sostanze tossiche e gli effetti fisici che caratterizzano i diversi fenomeni sono rispettivamente irraggiamenti, sovrappressioni e concentrazioni/dosi di tossici.
Per poter identificare ed individuare i possibili eventi anomali di un’attività, per stimarne la frequenza e la probabilità di accadimento, l’estensione e la gravità delle conseguenze viene effettuata l’analisi di rischio. I diversi tipi di eventi infatti, prefigurano situazioni di rischio differenti tra loro per gli effetti che possono produrre sull’uomo, sull’ambiente, sulle strutture e sugli edifici presenti nel territorio
La gravità degli effetti di un incidente dipende dalle modalità attraverso cui avviene l’esposizione, la distanza dal luogo dell’incidente e dalle misure di mitigazione e di protezione adottate.
Una volta individuato, è possibile diminuire il “rischio” tramite misure di prevenzione e/o di protezione intervenendo direttamente sui fattori che lo determinano - ad esempio rendendo più efficaci le misure di prevenzione di tipo tecnico, impiantistico, procedurale e organizzativo - e/o cercando di ridurre le conseguenze negative in caso d’incidente ad esempio con bacini di contenimento, sistemi antincendio più funzionali e pianificazione delle emergenze.