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Arpa per le imprese

Adempimenti del Gestore

Il Gestore di uno stabilimento RIR è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

E’ tenuto inoltre a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini dei controlli e delle ispezioni, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal D.lgs. 105/2015.

Il “gestore” è definito dalla normativa Seveso come qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso.

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante possono essere stabilimenti di soglia superiore (SSS) o stabilimenti di soglia inferiore (SSI) in base al quantitativo di sostanze pericolose presenti.

In allegato 1 al D.lgs. 105/2015 - alla parte 1 e 2 - sono riportati i quantitativi limite di soglia da prendere in considerazione. In particolare:

  • ­nella parte 1 è riportato l’elenco delle sostanze pericolose suddivise per categoria di pericolo ovvero:
    • Sezione H - PERICOLI PER LA SALUTE: ad esempio sostanze tossiche;
    • Sezione P - PERICOLI FISICI: ad esempio infiammabili ed esplosivi;
    • Sezione E - PERICOLI PER AMBIENTE
    • Sezione O – ALTRI PERICOLI
    ­
  • nella parte 2 un elenco di 48 differenti sostanze come ad esempio idrogeno, bromo, cloro, idrogeno, metanolo od ossigeno;

In entrambi i casi sono individuate due valori soglia (colonna 2 e colonna 3) che identificano per i Gestori adempimenti diversi in base alla classificazione dell’Azienda.

In quale categoria rientra il tuo stabilimento

E’ uno Stabilimento di soglia INFERIORE (SSI) in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’Allegato 1 colonna 2 (valore soglia più basso) ma inferiori a colonna 3 (valore soglia più alto)?

In questo caso il Gestore è tenuto a:

  • trasmettere la notifica al CTR, alla Regione, al MATTM tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, al Comitato Tecnico regionale dei Vigili del Fuoco e aggiornarla in caso di modifiche dello stabilimento secondo il modulo riportato in allegato 5 al D.lgs. 105/2015. Dal 1 giugno 2016 l’invio delle notifiche deve essere effettuato dai Gestori esclusivamente tramite il servizio di invio telematico che utilizza l’applicativo “Seveso III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” predisposto da Ispra ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.lgs. 105/2015;
  • redigere e riesaminare ogni due anni il Documento che definisce la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti secondo le linee guida riportate in allegato B al D.lgs. 105/2015 e che comprendente gli obiettivi generali e i principi di azione del Gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;

  • predisporre l’analisi di rischio da tenere a disposizione presso lo stabilimento;
  • comunicare le modifiche allo stabilimento che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante o potrebbero comportare la riclassificazione da uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore;
  • attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) e predisporre adeguate procedure per la gestione delle eventuali emergenze all’interno dello stabilimento connesse con la presenza delle sostanze pericolose;
  • trasmettere alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

E’ uno Stabilimento di soglia SUPERIORE (SSS) in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’Allegato 1 colonna 3 (valore soglia più alto)?

In questo caso il Gestore è tenuto a:

  • trasmettere la notifica al CTR, alla Regione, al MATTM tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, al Comitato Tecnico regionale dei Vigili del Fuoco e aggiornarla in caso di modifiche dello stabilimento secondo il modulo riportato in allegato 5 al D.lgs. 105/2015. Dal 1 giugno 2016 l’invio delle notifiche deve essere effettuato dai Gestori esclusivamente tramite il servizio di invio telematico che utilizza l’applicativo “Seveso III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” predisposto da Ispra ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.lgs. 105/2015;
  • redigere e riesaminare ogni due anni il Documento che definisce la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti secondo le linee guida riportate in allegato B al D.lgs. 105/2015 e che comprendente gli obiettivi generali e i principi di azione del Gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;

  • redigere il Rapporto di Sicurezza secondo quanto riportato negli allegati 2 e C del D.lgs. 105/2015 e trasmetterlo al Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;
  • riesaminare ed aggiornare il Rapporto di Sicurezza ogni cinque anni e ogni qualvolta si realizzano modifiche all’impianto che comportano aggravi del preesistente livello di rischio;
  • comunicare le modifiche allo stabilimento che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante o potrebbero comportare la riclassificazione da uno stabilimento di soglia superiore in uno stabilimento di soglia inferiore;
  • attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) e predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI) che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;
  • trasmettere alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo degli adempimenti per il Gestore.

Adempimenti del gestore  

GLOSSARIO

  • Allarme esterno: ogni qualvolta si riscontra una situazione da cui può derivare un incidente rilevante e si ha il fondato timore che possa estendersi oltre i limiti dello stabilimento causando ulteriori gravi danni a cose o a persone.
  • Area di danno: aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori soglia oltre i quali si manifestano letalità lesioni o danni.
  • BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion): è un fenomeno simile all’esplosione causata dall’espansione rapida dei vapori infiammabili prodotti da una sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono derivare sia effetti di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball).
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