Compatibilità territoriale
La popolazione, il territorio e l’ambiente che si trovano nelle aree circostanti gli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante devono essere salvaguardati e per questo sono individuati dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione con territoriale regolamentando l’edificazione.
A tal fine, la provincia e il comune, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di loro competenza, hanno il compito di tenere conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante e le zone di sviluppo o trasformazione del territorio quali ad esempio zone residenziali, zone frequentate dal pubblico, vie di trasporto principali, aree ricreative, aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale.
Le competenze
Il Comune ha il compito di redigere
l’Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (ERIR), che diviene parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico.
Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)
Nell’ERIR sono individuate e disciplinate sul territorio comunale le aree da sottoporre a specifica regolamentazione in funzione delle attività a rischio di incidente rilevante presenti.
L’elaborazione di questo documento è fondamentale perché l’inserimento di un’azienda RIR nel tessuto urbano richiede una verifica preventiva della compatibilità tra le diverse tipologie insediative e un’attenzione particolare all’impatto, reale e percepito, che questo tipo di insediamento può avere sulla popolazione.
L’ERIR deve contenere almeno:
- le informazioni fornite dal gestore per l’individuazione delle corrette aree di danno;
- la cartografia necessaria per l’inquadramento territoriale, per l’individuazione degli elementi vulnerabili e degli eventuali scenari incidentali che potrebbero avere effetti su tali elementi;
- la descrizione delle disposizioni disciplinanti le aree in cui i possibili scenari incidentali si sovrappongono ad elementi vulnerabili presenti sul territorio, ed i vincoli urbanistici cui sottoporre le zone interessate da aree di danno esterne allo stabilimento RIR;
- l’espressione di pareri delle autorità competenti;
- le previsioni dei Piani di Emergenza Esterni relative agli stabilimenti RIR;
- l’eventuale analisi socio economica e l’analisi di fattibilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, nel caso di interventi previsti in un programma integrato d’intervento.
Per facilitare il compito dei Comuni in cui sono presenti aziende a rischio d’incidente rilevante o sul cui territorio ricadano gli impatti degli scenari incidentali individuati dalle aziende stesse, la Regione Lombardia, con D.G.R. dell’11 luglio 2012 n. 3753, ha elaborato delle linee guida per la predisposizione dell’ERIR. Questo inoltre garantisce un’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale.
In assenza dell’elaborato ERIR la regolamentazione dell’edificazione comunale, deve essere sottoposta al preventivo parere tecnico dell’Autorità competente (CTR), la quale valuta la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza e quindi la compatibilità territoriale dell’intervento con la presenza dello stabilimento RIR.