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Arpa per le imprese

Ispezioni e istruttorie

Negli stabilimenti RIR vengono effettuate:

  • le ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR);
  • le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS).

Ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR)

Il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) è uno strumento gestionale che gli stabilimenti RIR devono obbligatoriamente adottare secondo le linee guida riportate in allegato B al D.lgs. 105/2015.

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire i seguenti elementi:

  1. documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
  2. organizzazione e personale;
  3. identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
  4. controllo operativo;
  5. gestione delle modifiche;
  6. pianificazione dell’emergenza;
  7. controllo delle prestazioni;
  8. controllo e revisione.

Le ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) adottato dal Gestore di uno stabilimento RIR sono disciplinate dall’art. 27 e dall’allegato H del D.lgs. 105/2015.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei contenuti dell’SGS-PIR

Schema riassuntivo dei contenuti dell’SGS-PIR  

In che cosa consistono le ispezioni

Le ispezioni consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per verificare e assicurare che il gestore abbia adottato misure adeguate per prevenire possibili incidenti rilevanti e che disponga dei mezzi sufficienti per limitarne le conseguenze in caso di accadimento sia all’interno che all’esterno del sito.

Accanto ad una verifica documentale/gestionale, vengono effettuati sopralluoghi presso gli impianti, analizzati gli esiti dei precedenti controlli e verificata l’ottemperanza dell’impresa alle prescrizioni e raccomandazioni date dall’autorità competente.

Preliminarmente alla verifica ispettiva il gestore deve compilare la seguente documentazione:

    ­
  • le schede dell’analisi dell’esperienza operativa basata sulla registrazione di eventi occorsi presso il proprio stabilimento e in impianti e stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni;
  • la lista di riscontro di cui all’appendice 3 dell’allegato H del D.lgs. 105/2015;
  • la tabella di riepilogo “eventi incidentali – misure adottate” di cui alla parte II – sezione 4 dell’allegato H del D.lgs. 105/2015.

Chi svolge le ispezioni

Negli stabilimenti di soglia superiore (SSS) le ispezioni sono programmate annualmente dal CTR che nomina apposite commissioni ispettive composte da tre funzionari appartenenti rispettivamente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ad ARPA e ad INAIL o, in caso di ispezioni in stabilimenti di stoccaggi sotterranei in terraferma di gas naturale, ad UNMIG.

Negli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) le ispezioni sono invece predisposte da Regione Lombardia. In questo caso le commissioni ispettive sono generalmente costituite da un funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da un funzionario di ARPA Lombardia.

L’espletamento di tale attività segue quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2017 - n. X/6734 “Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 105/2015, anche in termini tariffari, nonché’ contestuale approvazione dello schema di convenzione con la direzione regionale vigili del fuoco della Lombardia e Arpa Lombardia per l’esecuzione delle ispezioni medesime”.

Arpa Lombardia ha predisposto specifica una propria procedura IO.SL.001 in cui vengono definite le modalità di svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di Soglia Inferiore (SSI).

Istruttoria tecnica del Rapporto di Sicurezza (RdS)

Il Rapporto di Sicurezza è un documento obbligatorio per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

Esso fornisce alle Autorità competenti informazioni dettagliate sulla localizzazione dello stabilimento, le attività svolte, i processi e i pericoli ad esse associate, gli strumenti tecnici e gestionali adottati per garantire condizioni di sicurezza nell’esercizio degli impianti e prevenire possibili incidenti. Nel RdS vengono inoltre evidenziati gli eventuali impatti derivanti dal rischio di incidente sul territorio circostante lo stabilimento.

I criteri da seguire, i dati e le informazioni richieste per la predisposizione del Rapporto di Sicurezza sono contenuti nell’allegato 2 e C del D.lgs. 105/2015.

In che cosa consiste l’istruttoria

L’istruttoria tecnica per la valutazione del Rapporto di Sicurezza ha lo scopo di verificare:

    ­
  • la conformità della documentazione presentata alle disposizioni del D.lgs. 105/2015;
  • ­
  • l’idoneità e l’efficacia dell’analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e delle relative misure adottate per la prevenzione degli eventi incidentali e per la limitazione delle loro conseguenze;
  • ­
  • che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivano in modo adeguato l’effettiva situazione dello stabilimento.

Chi svolge l’istruttoria

L’autorità competente per lo svolgimento delle istruttorie tecniche dei Rapporti di Sicurezza è il Comitato Tecnico Regionale (CTR) che è un organo collegiale composto dai rappresenti di diversi Enti come indicato nell’art. 10 del D.lgs. 105/2015.

Il presidente del CTR provvede a nominare i componenti del gruppo di lavoro incaricato di svolgere l’istruttoria tecnica del RdS.

L’istruttoria tecnica si conclude con un atto che contiene le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.

GLOSSARIO

  • Allarme esterno: ogni qualvolta si riscontra una situazione da cui può derivare un incidente rilevante e si ha il fondato timore che possa estendersi oltre i limiti dello stabilimento causando ulteriori gravi danni a cose o a persone.
  • Area di danno: aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori soglia oltre i quali si manifestano letalità lesioni o danni.
  • BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion): è un fenomeno simile all’esplosione causata dall’espansione rapida dei vapori infiammabili prodotti da una sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono derivare sia effetti di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball).
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