In base a quanto stabilito dal
Decreto del Ministero Economia e Finanza n.55 del 3/4/2013, attuativo della fatturazione elettronica, a partire dal 31 marzo 2015 le fatture trasmesse e ricevute nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica.
A tal fine si comunica che il
Codice Univoco Ufficio della Pubblica Amministrazione, da riportare obbligatoriamente in fattura, per ARPA Lombardia è il seguente:
UFCPQZ
Split Payment
Applicazione ad Arpa Lombardia delle norme relative a Split Payment (Legge 190/14 di Stabilità 2015, D.L. n. 50/2017)
Nota informativa per i fornitori
A seguito della previsione dell’art. 1 D.L. 50/2017, viene esteso all’Arpa il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015.
Da quanto sopra, ne discende che anche alla nostra Agenzia dovrà essere applicato il meccanismo dello Split Payment
per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01/07/2017 da parte di tutte le categorie di fornitori nazionali di beni e servizi soggetti ad Iva; ne consegue quindi che, contrariamente a quanto tutt’ora avviene, non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di addebito dell’IVA.
In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l’annotazione “scissione pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta.
La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad Iva, emessa da tutti i fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.