MAPPATURE ACUSTICHE E PIANI D'AZIONE
La direttiva europea 2002/49/CE “Environmental Noise Directive” (detta
END), recepita in Italia con il D. Lgs. 194/2005, rappresenta il riferimento normativo principale a livello europeo per quanto riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Definisce un approccio comune per tutti gli Stati membri al fine di “evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale". A tal scopo la END individua tre principali azioni: la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la
mappatura acustica realizzata sulla base di descrittori e metodi di determinazione comuni; l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; l’adozione di
piani d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario.
L’ambito applicativo della direttiva 2002/49/CE riguarda il rumore generato dalle principali sorgenti e cioè strade, ferrovie, aeroporti e industrie.
Per quanto riguarda in particolare le infrastrutture di trasporto, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono elaborare, ogni cinque anni,
le mappature acustiche delle strade principali (su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all’anno),
degli assi ferroviari principali (su cui transitano più di 30.000 treni ogni anno) e degli aeroporti principali (con più di 50.000 movimenti all’anno, intesi come operazioni di decollo o di atterraggio) e adottare, in base ai risultati della mappatura acustica, piani d'azione Questi ultimi sono piani
“destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione”. Essi devono prevedere misure e interventi volti, prioritariamente, a sanare eventuali superamenti dei valori limite.
Le prossime scadenze
Poiché le sorgenti di rumore e il territorio su cui esse vanno ad impattare si evolvono nel tempo, la END prevede che il processo di mappatura acustica e piano d’azione sia ripetuto almeno ogni 5 anni affinché la gestione del rumore sia costantemente aggiornata alla situazione corrente. Dal 2002 – anno di emanazione della END – alla data attuale ci sono state tre fasi di attuazione della Direttiva (2007-2008, 2012-2013 e 2017-2018).
Le
prossime scadenze, relative al
4° ciclo di mappatura e piani d’azione, sono previste per il 2022 (mappature acustiche) e per il 2023 (piani d’azione). È quindi tempo che i Gestori delle infrastrutture e le Autorità competenti per gli agglomerati si attivino per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005.
Problemi aperti e novità
L’esperienza maturata ha evidenziato problematiche, alcune già chiarite da documenti e Linee Guida della Commissione e del Ministero dell’Ambiente, altre tutt’ora aperte e per le quali è lasciato al Gestore l’individuazione del metodo di approccio più adeguato, in particolare: i criteri di individuazione degli assi principali, il metodo di calcolo della popolazione esposta e il criterio di individuazione delle aree critiche nei piani d’azione.
Inoltre, dalla sua emanazione il testo della END ha avuto due importanti modifiche. La prima, introdotta dalla direttiva (UE) 2015/996, recepita in Italia con il D. Lgs. 42/2017, sostituisce l’Allegato II della END introducendo i nuovi metodi di determinazione del rumore CNOSSOS-EU, da utilizzare a partire dal 31 dicembre 2018. La seconda, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/367, più recente e non ancora recepita dalla normativa italiana, sostituisce l’Allegato III della END stabilendo i metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore.
Sviluppi futuri
Entro il 2021 dovrebbe essere implementata la direttiva 2007/2/EC (INSPIRE), recepita in Italia con il D. Lgs. 32/2010, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Entro tale data dovrà essere completato anche l’allineamento della END ai requisiti richiesti dalla direttiva INSPIRE. Un’ulteriore novità potrebbe, inoltre, riguardare i criteri per l’individuazione delle zone silenziose/aree quiete, per la cui definizione l’art. 4 comma 10-bis del D.Lgs. 194/2005 prevede l’emanazione di uno specifico decreto da parte del Ministero dell'ambiente.
4a fase di applicazione del D. Lgs. 194/2005
Nel 4° ciclo di mappatura e piani d’azione 2022-2023, perciò, da un lato si riproporranno probabilmente problematiche già affrontate nelle prime tre tranche di applicazione e non ancora del tutto risolte, dall’altro gli aggiornamenti alla END, l’adeguamento ad INSPIRE e le eventuali indicazioni per le zone silenziose introdurranno importanti novità e nuove problematiche implementative, di entità tale da rappresentare, di fatto, una netta discontinuità rispetto al passato. Per un corretto approccio a queste novità e, più in generale, alle attività di mappature e piani d’azione, è importante, quindi, che il gestore faccia costantemente riferimento alle disposizioni normative, alle indicazioni operative e alle Linee Guida ministeriali che via via si renderanno disponibili.
Per saperne di più:
Relazione IV fase di applicazione del D. Lgs. 194/2005 (maggio 2022)