MAPPATURE ACUSTICHE E PIANI D'AZIONE
La direttiva europea 2002/49/CE “Environmental Noise Directive” (detta
END), recepita in Italia con il D. Lgs. 194/2005, rappresenta il riferimento normativo principale a livello europeo per quanto riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Definisce un approccio comune per tutti gli Stati membri al fine di “evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale". A tal scopo la END individua tre principali azioni: la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la
mappatura acustica realizzata sulla base di descrittori e metodi di determinazione comuni; l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; l’adozione di
piani d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario.
L’ambito applicativo della direttiva 2002/49/CE riguarda il rumore generato dalle principali sorgenti e cioè strade, ferrovie, aeroporti e industrie.
Per quanto riguarda in particolare le infrastrutture di trasporto, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono elaborare, ogni cinque anni,
le mappature acustiche delle strade principali (su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all’anno),
degli assi ferroviari principali (su cui transitano più di 30.000 treni ogni anno) e degli aeroporti principali (con più di 50.000 movimenti all’anno, intesi come operazioni di decollo o di atterraggio) e adottare, in base ai risultati della mappatura acustica, piani d'azione. Questi ultimi sono piani
“destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione”. Essi devono prevedere misure e interventi volti, prioritariamente, a sanare eventuali superamenti dei valori limite.
Le scadenze
Poiché le sorgenti di rumore e il territorio su cui esse vanno ad impattare si evolvono nel tempo, la END prevede che il processo di mappatura acustica e piano d’azione sia ripetuto almeno ogni 5 anni affinché la gestione del rumore sia costantemente aggiornata alla situazione corrente. Dal 2002 – anno di emanazione della END – alla data attuale ci sono state tre fasi di attuazione della Direttiva (2007-2008, 2012-2013 e 2017-2018).
Le
scadenze, relative alla
4a fase di mappatura e piani d’azione (quinquennio 2022-2026), riguardano il 2023 (mappature acustiche) e il 2023, 2024 (piani d’azione).
Problemi aperti e novità
L’esperienza maturata ha evidenziato problematiche, alcune già chiarite da documenti e Linee Guida della Commissione e del Ministero dell’Ambiente, altre tutt’ora aperte e per le quali è lasciata al Gestore l’individuazione del metodo di approccio più adeguato, in particolare: i criteri di individuazione degli assi principali e, nei piani d’azione, di individuazione delle aree critiche.
Inoltre, dalla sua emanazione il testo della END ha avuto due importanti modifiche. La prima, introdotta dalla direttiva (UE) 2015/996, recepita in Italia con il D. Lgs. 42/2017, sostituisce l’Allegato II della END introducendo i nuovi metodi di determinazione del rumore CNOSSOS-EU, da utilizzare a partire dal 31 dicembre 2018, e definendo la procedura standard da utilizzare per le stime dell’esposizione al rumore. L’Allegato II della END è stato ulteriormente modificato e adeguato al progresso scientifico e tecnico dalla Direttiva delegata (UE) 2021/1226, recepita in Italia con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 14 gennaio 2022. La seconda, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/367, anch'essa recepita dal suddetto Decreto del MiTE, sostituisce l’Allegato III della END stabilendo i metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore.
Ulteriori sviluppi
Nel 2021 è stata completata l’implementazione della direttiva 2007/2/EC (INSPIRE), recepita in Italia con il D. Lgs. 32/2010, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea e ai cui requisiti deve allinearsi anche la END. Novità sono state introdotte dal Regolamento (UE) 2019/1010 e dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1967 relativamente al meccanismo di scambio delle informazioni e perciò alla modalità di predisposizione e consegna dei risultati delle mappature e piani d’azione. Un’ulteriore novità riguarda i criteri per l’individuazione delle zone silenziose/aree quiete, che sono stati definiti con il Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022, come previsto dall’art. 4 comma 10-bis del D.Lgs. 194/2005.
4a fase di applicazione del D. Lgs. 194/2005 (quinquennio 2022-2026)
Nel 4° ciclo di mappatura e piani d’azione relativo al quinquennio 2022-2026, perciò, da un lato si ripropongono problematiche già affrontate nelle prime tre tranche di applicazione e per la cui modalità di approccio non sono presenti, al momento, specifiche indicazioni, dall’altro gli aggiornamenti alla END, l’adeguamento ad INSPIRE, il nuovo meccanismo di scambio delle informazioni e le indicazioni per le zone silenziose fornite con il decreto del MiTE n. 16 del 24 marzo 2022 introducono importanti novità e nuove problematiche implementative, di entità tale da rappresentare, di fatto, una netta discontinuità rispetto al passato. Per un corretto approccio a queste novità e, più in generale, alle attività di mappature e piani d’azione, è importante, quindi, che il gestore faccia costantemente riferimento alle disposizioni normative, alle indicazioni operative e alle
Linee Guida ministeriali che via via si rendono disponibili (si veda in particolare il Decreto Ministero della Transizione ecologica 26 maggio 2022 n. 72).
Per saperne di più:
Relazione IV fase di applicazione del D. Lgs. 194/2005 (gennaio 2023)
Ultimo aggiornamento: ottobre 2022