ARPA Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Infrastrutture di trasporto

MAPPATURE ACUSTICHE E PIANI D'AZIONE

La direttiva europea 2002/49/CE “Environmental Noise Directive” (detta END), recepita in Italia con il D. Lgs. 194/2005, rappresenta il riferimento normativo principale a livello europeo per quanto riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Definisce un approccio comune per tutti gli Stati membri al fine di “evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale". A tal scopo la END individua tre principali azioni: la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di descrittori e metodi di determinazione comuni; l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; l’adozione di piani d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario.

L’ambito applicativo della direttiva 2002/49/CE riguarda il rumore generato dalle principali sorgenti e cioè strade, ferrovie, aeroporti e industrie.

Per quanto riguarda in particolare le infrastrutture di trasporto, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono elaborare, ogni cinque anni, le mappature acustiche delle strade principali (su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all’anno), degli assi ferroviari principali (su cui transitano più di 30.000 treni ogni anno) e degli aeroporti principali (con più di 50.000 movimenti all’anno, intesi come operazioni di decollo o di atterraggio) e adottare, in base ai risultati della mappatura acustica, piani d'azione. Questi ultimi sono piani “destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione”. Essi devono prevedere misure e interventi volti, prioritariamente, a sanare eventuali superamenti dei valori limite.

Le scadenze

Poiché le sorgenti di rumore e il territorio su cui esse vanno ad impattare si evolvono nel tempo, la END prevede che il processo di mappatura acustica e piano d’azione sia ripetuto almeno ogni 5 anni affinché la gestione del rumore sia costantemente aggiornata alla situazione corrente. Dal 2002 – anno di emanazione della END – alla data attuale ci sono state tre fasi di attuazione della Direttiva (2007-2008, 2012-2013 e 2017-2018).

Le scadenze, relative alla 4a fase di mappatura e piani d’azione (quinquennio 2022-2026), riguardano il 2023 (mappature acustiche) e il 2023, 2024 (piani d’azione).

Problemi aperti e novità

L’esperienza maturata ha evidenziato problematiche, alcune già chiarite da documenti e Linee Guida della Commissione e del Ministero dell’Ambiente, altre tutt’ora aperte e per le quali è lasciata al Gestore l’individuazione del metodo di approccio più adeguato, in particolare: i criteri di individuazione degli assi principali e, nei piani d’azione, di individuazione delle aree critiche.

Inoltre, dalla sua emanazione il testo della END ha avuto due importanti modifiche. La prima, introdotta dalla direttiva (UE) 2015/996, recepita in Italia con il D. Lgs. 42/2017, sostituisce l’Allegato II della END introducendo i nuovi metodi di determinazione del rumore CNOSSOS-EU, da utilizzare a partire dal 31 dicembre 2018, e definendo la procedura standard da utilizzare per le stime dell’esposizione al rumore. L’Allegato II della END è stato ulteriormente modificato e adeguato al progresso scientifico e tecnico dalla Direttiva delegata (UE) 2021/1226, recepita in Italia con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 14 gennaio 2022. La seconda, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/367, anch'essa recepita dal suddetto Decreto del MiTE, sostituisce l’Allegato III della END stabilendo i metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore.

Ulteriori sviluppi

Nel 2021 è stata completata l’implementazione della direttiva 2007/2/EC (INSPIRE), recepita in Italia con il D. Lgs. 32/2010, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea e ai cui requisiti deve allinearsi anche la END. Novità sono state introdotte dal Regolamento (UE) 2019/1010 e dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1967 relativamente al meccanismo di scambio delle informazioni e perciò alla modalità di predisposizione e consegna dei risultati delle mappature e piani d’azione. Un’ulteriore novità riguarda i criteri per l’individuazione delle zone silenziose/aree quiete, che sono stati definiti con il Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali  n. 16 del 24 marzo 2022, come previsto dall’art. 4 comma 10-bis del D.Lgs. 194/2005.

4a fase di applicazione del D. Lgs. 194/2005 (quinquennio 2022-2026)

Nel 4° ciclo di mappatura e piani d’azione relativo al quinquennio 2022-2026, perciò, da un lato si ripropongono problematiche già affrontate nelle prime tre tranche di applicazione e per la cui modalità di approccio non sono presenti, al momento, specifiche indicazioni, dall’altro gli aggiornamenti alla END, l’adeguamento ad INSPIRE, il nuovo meccanismo di scambio delle informazioni e le indicazioni per le zone silenziose fornite con il decreto del MiTE n. 16 del 24 marzo 2022 introducono importanti novità e nuove problematiche implementative, di entità tale da rappresentare, di fatto, una netta discontinuità rispetto al passato. Per un corretto approccio a queste novità e, più in generale, alle attività di mappature e piani d’azione, è importante, quindi, che il gestore faccia costantemente riferimento alle disposizioni normative, alle indicazioni operative e alle Linee Guida ministeriali che via via si rendono disponibili (si veda in particolare il Decreto Ministero della Transizione ecologica 26 maggio 2022 n. 72).

Per saperne di più: Relazione IV fase di applicazione del D. Lgs. 194/2005 (gennaio 2023)

Ultimo aggiornamento: ottobre 2022

GLOSSARIO

  • Rumore ambientale: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali (D.Lgs 194/2005).
  • La zonizzazione acustica è uno strumento di pianificazione in base al quale il territorio comunale viene suddiviso in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali viene attribuita una classe acustica e i relativi limiti.
  • La previsione di impatto acustico è lo strumento utilizzato per valutare il contributo acustico dovuto a nuove attività o infrastrutture al fine di garantire che la nuova sorgente di rumore non comporti il superamento dei limiti imposti dalla normativa.
  • La valutazione previsionale di clima acustico consente di verificare la compatibilità di un nuovo insediamento (ad esempio una struttura residenziale) con la situazione acustica preesistente, assicurando che presso il nuovo “recettore” vengano rispettati i limiti normativi previsti.
  • Periodo diurno: nelle 24 h è il periodo 6:00-22:00. Ai fini del calcolo dell’Indice di Valutazione Aeroportuale è il periodo 6:00-23:00.
  • Periodo notturno: nelle 24 h è il periodo 22:00-6:00. Ai fini del calcolo dell’Indice di Valutazione Aeroportuale è il periodo 23:00-6:00.
  • GIS (Geographic Information System): Sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).
  • Restrizione operativa: un intervento diretto a contenere il rumore che limita l’accesso ad un aeroporto o ne riduce le capacità operative, ad esempio restrizioni operative parziali per determinati periodi di tempo durante il giorno o su talune piste.
  • La classificazione acustica è uno strumento di pianificazione in base al quale il territorio comunale viene suddiviso in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali viene attribuita una classe con i relativi limiti.
  • La previsione di impatto acustico è lo strumento necessario per valutare il contributo acustico dovuto a nuove attività o infrastrutture al fine di garantire che la nuova sorgente di rumore non comporti il superamento dei limiti di legge.
  • La valutazione previsionale di clima acustico consente di verificare la compatibilità di un nuovo “recettore” (un ospedale, una casa di riposo, una struttura residenziale, ecc.) con la situazione acustica preesistente, assicurando che presso il nuovo insediamento vengano rispettati i limiti normativi previsti. Le sorgenti di rumore devono rispettare i limiti di emissione, riguardanti la singola sorgente e relativi all’ambiente esterno e i limiti di immissione differenziali, all’interno degli ambienti abitativi.
  • I limiti di immissione assoluti, stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, riguardano la rumorosità nell’ambiente esterno dovuto al contributo di tutte le sorgenti di una data area.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

 

La normativa

La tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è garantita da diverse norme emanate a partire dagli anni novanta. La Legge Quadro 447/95 definisce l'inquinamento acustico, le sorgenti di rumore ed i valori limite; stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto, fornendo indicazioni per la predisposizione dei piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico; impone ai Comuni l’obbligo di provvedere alla zonizzazione del proprio territorio. I limiti di riferimento e la definizione delle classi per la zonizzazione acustica sono stabiliti dal DPCM 14/11/97. La Direttiva 2002/49/CE, recepita dal D.Lgs. 194/2005, descrive le strategie per un approccio uniforme a livello comunitario ai fini della tutela dell’ambiente e della salute della popolazione dall’inquinamento acustico. Il processo di armonizzazione del quadro normativo nazionale con la direttiva europea è stato avviato con il D. lgs. 42/2017 che ha anche modificato i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica. La L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” dà disposizioni in merito alle attività di vigilanza e controllo, alla classificazione acustica dei comuni, alla redazione della documentazione di previsione di impatto e clima acustico e ai piani di risanamento comunali, delle industrie e delle infrastrutture.

DECRETI ATTUATIVI - Infrastrutture di trasporto

  • DM 29/11/2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
  • DPR 459/1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.
  • DPR 142/2004 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico autoveicolare, a norma dell’art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.
  • D.M. 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
  • D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
  • D.M. 20 maggio 1999 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
  • D.M. 3 dicembre 1999 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
  • D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 – Regolamento recante modificazioni al D.P.R. n. 496/97, concernente il divieto di voli notturni;
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