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Il DM 16/03/98 stabilisce che nel caso del rumore prodotto dalle strade il tempo di misura deve essere almeno di una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il Livello continuo equivalente ponderato “A” per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato "A" ottenuti si calcolano:
Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e ad una quota da terra in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore. In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.
Il DM 16/03/98 stabilisce che nel caso del rumore prodotto dalle ferrovie il tempo di misura deve essere almeno di 24 ore. La determinazione dei livelli di rumore ferroviario (LAeq TR, ferroviario) comporta un’importante attività di post-elaborazione dei dati acquisiti dal fonometro durante la quale dal profilo temporale della misura vengono individuati e combinati matematicamente gli eventi di rumore che corrispondono ai transiti dei convogli (i SEL ferroviari). Per poter associare in modo corretto gli eventi acustici agli effettivi transiti ci si può avvalere di sistemi di registrazione audio/video che si attivano al passaggio del treno e/o dei tabulati orari forniti dal gestore relativi alla giornata di misura.
Il microfono, deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra in accordo con la posizione del ricettore.
Misura di rumore stradale con laboratorio mobile
Dati ed indicatori Dati ed indicatori Scopri di più
Rapporto Stato Ambiente Rapporto Stato Ambiente Scopri di più
Modello per la presentazione dello studio di impatto acustico per gli Studi di Impatto Ambientale nell’ambito dei procedimenti di VIA per le infrastrutture di trasporto
La tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è garantita da diverse norme emanate a partire dagli anni novanta. La Legge Quadro 447/95 definisce l'inquinamento acustico, le sorgenti di rumore ed i valori limite; stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto, fornendo indicazioni per la predisposizione dei piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico; impone ai Comuni l’obbligo di provvedere alla zonizzazione del proprio territorio. I limiti di riferimento e la definizione delle classi per la zonizzazione acustica sono stabiliti dal DPCM 14/11/97. La Direttiva 2002/49/CE, recepita dal D.Lgs. 194/2005, descrive le strategie per un approccio uniforme a livello comunitario ai fini della tutela dell’ambiente e della salute della popolazione dall’inquinamento acustico. Il processo di armonizzazione del quadro normativo nazionale con la direttiva europea è stato avviato con il D. lgs. 42/2017 che ha anche modificato i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica. La L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” dà disposizioni in merito alle attività di vigilanza e controllo, alla classificazione acustica dei comuni, alla redazione della documentazione di previsione di impatto e clima acustico e ai piani di risanamento comunali, delle industrie e delle infrastrutture.
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