L’utilizzo delle acque superficiali in Lombardia ha origini molto antiche e, nel corso dei secoli, ha subito un continuo incremento, tanto che attualmente l’acqua meteorica che precipita sulla regione è riutilizzata mediamente cinque volte. La quasi totalità dei corsi d’acqua lombardi presenta lungo il proprio corso una sequenza quasi continua di prelievi e di restituzioni di acqua, che viene utilizzata per i vari usi previsti dalla normativa: idroelettrico, irriguo, potabile, igienico, antincendio, zootecnico, industriale e piscicoltura. I tre quarti dell’acqua concessa è finalizzata alla produzione di energia e quasi il 20% all’irrigazione.
L’attività di ARPA
La normativa regionale prevede che i derivatori di acqua pubblica debbano installare e manutenere idonei misuratori delle portate. L’attività di ARPA consiste nell’emissione di pareri in merito
alla strumentazione di misura delle portate derivate e rilasciate come Deflusso Minimo Vitale (DMV) presso le opere di derivazione di acque pubbliche.
Si tratta di
un’attività a supporto delle Autorità Concedenti (Province, Regione e UTR) nella valutazione dei progetti di rilascio di nuove Concessioni di derivazione o di rinnovi di Concessioni per tutti gli usi delle acque previsti. Nell’emissione dei
pareri ARPA esamina innanzitutto la modalità adottata per la misura delle portate, in particolare che la proposta sia effettivamente compatibile con la tipologia delle opere di derivazione presenti (condotte, canali, paratoie, stramazzi…). Viene quindi valutato il corretto posizionamento di tutta la strumentazione necessaria alla misura, nel rispetto delle leggi idrauliche che governano il flusso d’acqua e delle specifiche Norme ISO di riferimento. Infine, vengono analizzate le caratteristiche tecniche della strumentazione in funzione del grado di precisione e di risoluzione necessari ad ottenere una corretta misurazione.
Approfondimenti
La normativa regionale di riferimento per l’attività di ARPA in merito alle derivazioni acqua pubblica è il Regolamento Regionale 2/2006 che prevede all’art. 18 ”l’obbligo (da parte dei derivatori) di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate”. Lo stesso Regolamento, al comma 4 dell’art. 33, individua ARPA come soggetto a supporto degli Enti Concedenti nella valutazione dell’idoneità della strumentazione installata. Inoltre, al comma 2 dell’art. 33, è prevista la “…trasmissione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) dei dati delle misurazioni.”
Nei pareri rilasciati da ARPA è quindi sempre richiesto ai Gestori di opere di derivazione l’invio dei dati di misura delle portate. A tale scopo è stato predisposto un documento (MODULO INVIO DATI) contenente le istruzioni per la corretta fornitura dei dati di misura delle portate.
Modulistica