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Data pubblicazione: OTTOBRE 2017
Introduzione
La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di stabilimenti RIR: dai dati 2015 risultano assoggettati alla normativa "Seveso" 285 stabilimenti che rappresentano il 26% del totale nazionale. In particolare, le province che presentano il maggior numero di stabilimenti di soglia inferiore (SSI) sono Milano (21,2%) e Brescia (15,9%). Nel corso del 2015 si è avuto il passaggio dal D.Lgs. 334/99 al D.lgs. 105/2015 che recepisce la direttiva 2012/18/UE che ha portato ad alcuni cambiamenti nella classificazione degli stabilimenti. Attualmente non è ancora stato pubblicato l'inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti al decreto legislativo 105/15 sul sito del Ministero dell'Ambiente ed è ancora in corso da parte di ISPRA il processo di valutazione delle notifiche trasmesse mediante il sistema informatico “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche”.
Distribuzione provinciale SSI per tipologia attività anno 2015 Normativa
Normativa Comunitaria • Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 - la cosiddetta “Seveso III” - sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE (da recepire nella normativa italiana entro il 1 giugno 2015) • Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 - la cosiddetta “Seveso II-bis” - che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze • Direttiva 96/82/CE del dicembre 1996 - la cosiddetta “Seveso II” - sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Normativa Nazionale e Regionale a.Normativa generale Seveso: • D.lgs. 26 giugno 2015 n. 105 - attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose. • Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 - Rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali - attuazione della direttiva 82/501/CEE (per la parte ancora vigente). • D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6734 - Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 105/2015, anche in termini tariffari, nonché’ contestuale approvazione dello schema di convenzione con la direzione regionale vigili del fuoco della Lombardia e Arpa Lombardia per l’esecuzione delle ispezioni medesime
b.Normativa specifica su istruttorie dei Rapporti di Sicurezza: • D.M. 20 ottobre 1998 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi infiammabili e/o tossici • D.M. 15 maggio 1996 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL) • D.P.C.M. 31 marzo 1989 - Applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (per la parte ancora vigente)
c.Normativa specifica sulla pianificazione dell’emergenza e informazione alla popolazione: • D.P.C.M. 16 febbraio 2007 - Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale • D.P.C.M 25 febbraio 2005 - Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 334
d.Normativa specifica sulla compatibilità territoriale • D.M. 9 maggio 2001 – Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale • Decreto delle Giunta Regionale 11 luglio 2012, n. 3753 - Approvazione delle linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti Rilevante” (ERIR).
Attivita' di Arpa
ARPA Lombardia svolge attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio d’incidente rilevante. In particolare: - fa parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e partecipa alle sedute periodiche nel corso delle quali vengono analizzate le risultanze del gruppo di lavoro sulle istruttorie, vengono presentati gli esiti delle verifiche ispettive, vengono valutati i NOF (nulla osta di fattibilità) e viene espresso il parere di compatibilità territoriale nel caso di nuovi insediamenti RIR in assenza dello specifico elaborato tecnico sui rischi di incidente rilevante (ERIR). - valuta i rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore su mandato del Comitato Tecnico regionale (CTR); - verifica i sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) per gli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) e di soglia superiore (SSS) su mandato rispettivamente di Regione Lombardia e del CTR; - effettua controlli sulle cosiddette aziende “sottosoglia”; - su richiesta delle Autorità Competenti vigila sul mantenimento delle misure di sicurezza e verifica l’attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni fatte agli stabilimenti nel corso delle attività di istruttoria e di ispezione; - su richiesta delle Autorità competenti vengono svolte attività di indagine post incidentali; - svolge attività di supporto in fase emergenziale e post emergenziale alla Autorità competenti per la verifica della messa in sicurezza per quanto attiene agli aspetti ambientali; - supporta le prefetture nella redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE); - partecipa a tavoli regionali e nazionali per la redazione di linee guida e/o istruzioni operative inerenti i rischi di incidente rilevante; - partecipa al Coordinamento nazionale per l’uniforme applicazione della normativa Seveso sul territorio nazionale; - effettua corsi di educazione e formazione agli Enti Locali sulla tematica RIR.
Analisi dell'anno
Per quanto riguarda la normativa Seveso, la programmazione delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia inferiore è stata effettuata sulla base dell’art. 27 del D.lgs. 105/15 e della DGR di Regione Lombardia 11182 del 03/02/10 (ora abrogata e sostituita dalla DGR 6734 del 19/06/17). Nel 2016 sono state effettuate 9 ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in SSI rispetto alle 12 programmate: le differenze hanno riguardato cessazioni di attività o cambi nell’assoggettabilità alla Seveso. Nei casi in cui non è stato possibile completare l’attività ispettiva SGS è stato comunque svolto un sopralluogo finalizzato sia alla verifica dello stato dei luoghi che a quanto contenuto nella documentazione inviata dai Gestori. Non sono state invece effettuate ispezioni straordinarie. Dalla valutazione dei rapporti finali di ispezione si è rilevato un maggior numero di raccomandazioni (104) rispetto alle prescrizioni (61). Introduzione
Le attività sociali, produttive e ricreative, principalmente in ambito urbano, richiedono ed utilizzano una grande quantità di acqua. La conseguenza diretta dell'utilizzo dell'acqua è la produzione di scarichi che, per poter essere restituiti all'ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un trattamento depurativo. Normativa
La direttiva comunitaria quadro in materia di acque (direttiva europea 2000/60/CE) prevede che ogni stato o regione o “distretto idrografico” promuova le azioni necessarie per raggiungere o mantenere il “buono stato di qualità “ delle acque superficiali o profonde entro l’anno 2015. Per dare attuazione alla direttiva quadro e alla legge italiana di recepimento (D.Lgs. 152/2006), gli scarichi idrici, suddivisi per tipologia e per corpo recettore, devono essere controllati per verificare la conformità degli stessi ai limiti di emissione previsti dalla normativa. Per approfondimenti si consiglia di consultare la seguente normativa:
• Direttiva Europea 2000/60/CE • D.Lgs. 152/06 e s.m.i. • R.R. n. 3/2006. • D.g.r. n. IX / 4621/2012 e s.m.i. (D.d.g. 7 novembre 2014 - n.10356) • D.g.r. n. 2318/2006.
Attivita' di Arpa
ARPA Lombardia effettua l’attività di controllo sugli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali. Per quanto riguarda le acque reflue urbane vengono effettuati controlli ordinari e straordinari. Con i controlli ordinari viene valutata la conformità degli impianti di depurazione al rispetto dei limiti imposti nell’autorizzazione allo scarico nonchè l’adeguatezza degli stessi al trattamento del carico inquinante in ingresso. Con i di controlli straordinari, effettuati su segnalazione, richiesta o a seguito di riscontri negativi rilevati durante i controlli ordinari, si ha lo scopo di accertare eventuali danni ambientali, situazioni pericolose in essere o l’adeguamento a quanto disposto dalla normativa e richiesto nelle autorizzazioni (Raccomandazione del Parlamento europeo del 4 aprile 2001 - 2001/331/UE). I controlli ordinari, che vengono effettuati sulla base di un programma annuale, si compongono di due fasi: 1) la verifica della gestione e dell’adeguatezza dell’impianto di trattamento di depurazione 2) il prelievo di campioni di acque reflue urbane per l’analisi di laboratorio. I dati analitici risultanti dai campionamenti effettuati da ARPA Lombardia in uscita agli impianti di depurazione e i dati analitici risultanti dai prelievi effettuati dai Gestori sono utilizzati per esprimere il giudizio di conformità degli stessi ai limiti imposti in autorizzazione (Conformità tabellari). Il concetto di conformità si applica, secondo quanto stabilito nel d.lgs. 152/06 e s.m.i., ai parametri individuati nelle tabelle 1 e 2 presenti nell’allegato 5 alla Parte Terza di quest’ultimo. La valutazione si basa sui seguenti criteri di massima: • per i parametri indicati in tabella 1 ovvero BOD5, COD e solidi sospesi, si opera il conteggio del numero dei campioni in cui si è verificato un superamento dei limiti per almeno uno dei tre parametri: se questo supera il numero minimo indicato nell’apposita tabella del decreto l’impianto viene giudicato non conforme per tabella 1. E’ presente però anche una percentuale di soglia al di sopra della quale l’impianto viene giudicato non conforme immediatamente, senza bisogno di effettuare ulteriori conteggi: si tratta del 100% per i parametri BOD e COD e 150% per i solidi sospesi. • per i parametri indicati in tabella 2 ovvero azoto totale e fosforo totale, deve invece essere calcolato il valore medio annuale. L’insieme dei controlli da utilizzare per formulare il giudizio di conformità deve essere pari ad un numero minimo, secondo quanto indicato nelle normative sopra menzionate, ed i controlli devono essere stati eseguiti secondo determinate metodologie. Esistono dei casi in cui il l’insieme dei controlli fiscali utilizzabili ai fini dell’espressione del giudizio di conformità non è adeguato allo scopo, quando non risponde ai requisiti di cui sopra. In questi casi non è possibile esprimere un giudizio di conformità. Ciò si verifica quando: • il numero minimo dei controlli fiscali, indicato nella tabella presente nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, non viene raggiunto. • le modalità di campionamento non corrispondono a quelle indicate nella normativa di riferimento.
Analisi dell'anno
Nel 2016 gli impianti della Lombardia con potenzialità autorizzata >= 2.000 AE che sono stati controllati al fine di esprimere un giudizio di conformità rispetto ai limiti di emissione per BOD5, COD e SS prescritti in autorizzazione sono 415; di questi impianti 35 (ovvero il 8,4% del totale) sono stati dichiarati "Non Conformi" perché non hanno rispettato i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o perché è stata riscontrata un’inadeguatezza nel numero o nella modalità di controllo. Nel 2015 invece su 413 impianti controllati, ne sono stati dichiarati “Non Conformi” 25 (ovvero il 6,8% del totale). si è quindi riscontrato per questo indicatore un leggero peggioramento dello scenario senza però tornare ai livelli del biennio 2013-14 (rispettivamente 21% e 18%). Per quanto riguarda invece i parametri di tabella 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel 2016 dei 415 impianti controllati, 233 sono quelli risultati soggetti anche al rispetto dei limiti per i parametri P e/o N totali; 30 di questi impianti (ovvero il 12,8% tra quelli soggetti) sono risultati non conformi per la media annuale di P totale e/o N totale o si è riscontrata un’inadeguatezza nel numero o nella modalità di controllo. Nell'anno 2015 sono risultati essere 236 quelli soggetti anche al rispetto dei limiti per i parametri P e/o N totali di Tabella 2 – D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; 38 di questi impianti (ovvero il 16% tra quelli soggetti) sono risultati non conformi per la media annuale di P totale e/o N totale e negli anni precedenti le percentuali erano ancora più alte. Come si può notare quindi per quanto riguarda questo indicatore abbiamo registrato un trend positivo nel quadriennio 2013/2016. Nell’anno 2016 sono stati giudicati non valutabili 11 impianti, dato quasi raddoppiato rispetto al 2014-15. L’aumento degli impianti per i quali si sono registrate delle difficoltà per l'espressione del giudizio di conformità non è da considerarsi un fattore negativo, bensì può anche essere indice di interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti di depurazione che, a lavori conclusi, dovrebbero tradursi in migliori performances.
Termine | Breve Descrizione |
Acque reflue domestiche
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Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
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Acque reflue industriali
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Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
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Acque reflue urbane
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Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate,
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AE
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Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
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BOD
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Biochemical oxigen demand - domanda biochimica d’ossigeno. Quantità d’ossigeno richiesta dai microrganismi aerobi, per poter procedere all’assimilazione e alla degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami.
Tale valore è tanto più elevato quanto maggiore è la sostanza organica presente nei liquami. La misura dell’ossigeno presente nelle celle di misura effettuata dopo cinque giorni d’incubazione fornisce il BOD5 mentre dopo venti giorni il BOD20;
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COD
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Chemical oxigen demand - Domanda chimica d’ossigeno. E’ un indice che serve a misurare la quantità d’ossigeno richiesta per ossidare chimicamente le sostanze ossidabili presenti nei liquami;
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Potenzialità autorizzata
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La potenzialità di un impianto di depuratore biologico, espressa in “abitanti equivalenti”, definita nell’atto autorizzativo emesso dalla Provincia.
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Scarico
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Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
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SS
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Solidi sospesi. Tutte quelle sostanze indisciolte, presenti nel campione di acqua da esaminare, che vengono trattenute da un filtro a membrana, di determinata porosità, quando il campione stesso viene sottoposto a filtrazione. Il filtro da usarsi, per ottenere una separazione della totalità di solidi sospesi (colloidali compresi), deve avere pori di diametro medio pari a 0,45 µm;
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Stato di qualità di corpo idrico recettore
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Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.
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