Sono ricompresi nella categoria gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il biodiesel, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
L'adozione d’indirizzi e criteri programmatici relativi ad impianti di lavorazione e stoccaggio - per l’importazione e l’esportazione di oli minerali - compete allo Stato.
Con l’entrata in vigore della legge n. 239/2004 le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono state trasferite alla Regione.
In Regione Lombardia i procedimenti sono in capo alla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile (DGAESS).
Che cosa fa ARPA
ARPA Lombardia è coinvolta, su specifica richiesta da parte di Regione Lombardia, nei procedimenti relativi agli atti autorizzativi e formula un parere tecnico in relazione agli aspetti di tutela ambientale.
Oltre ad ARPA sono coinvolti anche l’Agenzia delle Dogane e i Vigili del Fuoco.