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Verifica impianti distribuzione carburante

Richiesta di idoneità tecnica (Dgr 09/06/2017 n. 6698 e D.d.u.o. 06/07/2017 n. 8143): valutazione di ARPA

Per l’emissione dell’idoneità tecnica periodica da parte del Comune, la D.d.u.o. X/8143 del 06‐07‐2017 prevede una valutazione da parte di ARPA ai fini della sicurezza ambientale, da effettuarsi a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.  Le situazioni in cui è motivata la richiesta ad ARPA sono:

  1. Impianti che sono stati oggetto di segnalazioni per conclamate moleste olfattive ad una porzione significativa di popolazione;
  2. Impianti che recapitano le acque meteoriche di dilavamento delle superfici in corpo idrico superficiale.

Per le altre situazioni, infatti, le dichiarazioni rilasciate dal gestore che attestano il possesso dei requisiti tecnici ed autorizzativi (prova di tenuta dei serbatoi e della rete di distribuzione del prodotto, relazione tecnica dell’intervento di trasformazione dei serbatoi in doppia parete e relativa dichiarazione di conformità alle norme tecniche e autorizzazione/richiesta allo scarico) non necessitano di valutazione tecnico specialistica dell’Agenzia e pertanto non devono essere trasmesse ad ARPA.

La richiesta motivata da parte del Comune dovrà evidenziare l’esito positivo dell’esame formale della documentazione e ricomprendere:

  1. il certificato di collaudo dell’impianto e della dichiarazione relativa alle modifiche intervenute dopo l’ultimo collaudo con attestazione della regolarità amministrativa delle stesse da parte del Comune;
  2. i documenti tecnici n. 7, 8, 9 di cui al D.d.u.o. aggiornati alle modifiche apportate agli impianti di cui al punto precedente;
  3. l’attestazione da parte della ditta esecutrice della realizzazione della rete fognaria con i requisiti di cui alla D.G.R. n°7/12693/2003 nel caso di impianti ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al punto 1 o in alternativa attestazione di verifica dei requisiti tecnici della rete fognaria da parte di azienda specializzata;

Senza questa documentazione ARPA non esprimerà alcuna valutazione, procederà all’archiviazione della richiesta dandone informazione a Comune, ATS e gestore. 

Le verifiche quindicennali devono essere condotte in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sanatoria per impianti non in regola sotto il profilo autorizzativo o di compatibilità con i vincoli edilizi e di pianificazione territoriali vigenti. 

L’esistenza del vincolo derivante dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) è motivo di per sé ostativo al rilascio dell’assenso all’idoneità tecnica da parte di ARPA ai fini della sicurezza ambientale, salvo valutazione sito‐specifica di riperimetrazione dell’area di salvaguardia, che escluda l’appartenenza dell’impianto all’area stessa.

Le valutazioni tecniche da parte di ARPA verranno svolte con oneri a carico del soggetto beneficiario della verifica quindicennale, secondo le previsioni dell’art.15 comma 2 della legge n.132/16. Nelle more dell’approvazione del Tariffario Nazionale, trova applicazione il Tariffario di ARPA Lombardia, consultabile su questo stesso sito. 

Data ultimo aggiornamento: 05/04/2023

Data ultimo aggiornamento
05/04/2023

Data inserimento: 05/04/2023

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05/04/2023

Struttura responsabile del contenuto informativo: Autorizzazioni e controlli

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Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione

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