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Catasto e osservatorio regionale rifiuti

Il Catasto dei Rifiuti assicura, anche ai fini della pianificazione e programmazione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati raccolti tramite le dichiarazioni MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e mediante il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) utilizzando la nomenclatura prevista dalla normativa europea e nazionale.

Il catasto rifiuti può anche rappresentare uno strumento al servizio delle imprese per l’individuazione degli impianti a cui poter affidare tutti i rifiuti prodotti ai fini di un recupero o smaltimento.

Il Catasto dei Rifiuti è articolato:

  • In una Sezione Nazionale con sede a Roma presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con compiti di elaborazione e diffusione dei dati;
  • In sezioni Regionali/Provinciali presso le corrispondenti Agenzie Regionali e le Province autonome per la protezione dell’ambiente.

Regione Lombardia ha istituito l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) con la L.R. n. 37 del 28 giugno 1988 ed è stato successivamente confermato dalla L.R. n. 21 del 1° luglio 1991 e dalla L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003.

L’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) è una struttura che coordina gli Osservatori Provinciali (OPR), con compiti di elaborazione e divulgazione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate, tramite l’applicativo ORSO – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale.

Attualmente l’ORR ricopre anche le funzioni degli OPR delle province di Lodi, Pavia, Monza e Brianza e Cremona.

L’Osservatorio Regionale, costituito prima del Catasto, ha sostanzialmente gli stessi obiettivi di raccolta ed elaborazione dati ai fini statistici della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti e di fatto, dalla data di istituzione di ARPA Lombardia, coesistono e coincidono e sono gestiti allinterno della stessa struttura.

ARPA Lombardia ha il compito fondamentale di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti, necessario per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, pianificazione e controllo ambientale nel settore dei rifiuti ed è per questo sono fondamentali le attività di raccolta, bonifica, validazione ed elaborazione dei dati e di supporto informativo qualificato agli enti territoriali competenti e a tutti i soggetti istituzionali e privati interessati alle problematiche connesse ai rifiuti.

Il Catasto Rifiuti ha il compito di realizzare la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti in modo da costituire una base conoscitiva informatizzata utile alle attività di monitoraggio, pianificazione, revisione e controllo ambientale nel settore dei rifiuti da parte degli Enti preposti e dalle autorità competenti.

Come sezione regionale del catasto rifiuti e osservatorio regionale rifiuti, ARPA Lombardia provvede ad effettuare l’attività di raccolta, bonifica (intesa come correzione degli errori riscontrati), analisi ed elaborazione dati sui rifiuti così come previsto e richiesto dalla normativa vigente. Per far ciò ARPA Lombardia gestiste gli applicativi seguenti e utilizza i contenuti del catasto regionali degli impianti di gestione rifiuti CGR-WEB e dei registri nazionali.

È il sistema attraverso il quale i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 del D. Lgs. 152/2006 comunicano annualmente le quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti, i quantitativi di rifiuti gestiti (recuperati e/o smaltiti), i materiali generati a seguito delle attività di recupero, i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti la propria attività di gestione rifiuti, i quantitativi di rifiuti trasportati o intermediati, la produzione di rifiuti urbani dei Comuni con i costi relativi all’attività di gestione degli stessi.

Il MUD infatti, si articola in 6 comunicazioni che identificano le differenti tipologie di rifiuti ovvero: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli Fuori Uso (per i Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali), Comunicazione Imballaggi (per i Consorzi e per i Gestori rifiuti di imballaggio), Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in Convenzione (per i Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati), Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (per i Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014) e Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (per i Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE).La dichiarazione MUD deve essere presentata, salvo specifiche proroghe, entro il 30 aprile di ogni anno con i dati riferiti all’anno solare precedente.

I soggetti obbligati inviano la propria dichiarazione MUD alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente. La banca dati MUD viene successivamente trasmessa alla Sezione nazione del catasto rifiuti che, a sua volta, la rende disponibile alle diverse sezioni regionali e provinciali del catasto.

Annualmente ARPA Lombardia riceve circa 60.000 dichiarazioni MUD i cui dati non sono immediatamente utilizzabili, ma necessitano di un corposo lavoro di bonifica per eliminare e/o ridurre i principali errori presenti nei dati - legati ad esempio alle unità di misura, alla presenza di doppie dichiarazioni o alle incongruenze tra i quantitativi dichiarati nella scheda rifiuto (RIF) e nei relativi i moduli (ad esempio TE, DR, MG) - seguendo le procedure condivise con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) approvate con Delibera del Consiglio Federale  DOC N. 69/CF del 15/03/2016.

Al termine delle bonifiche, i dati vengono analizzati ed elaborati da ARPA che predispone un’apposita relazione in cui sono riportati i dati di produzione e gestione dei rifiuti speciali in Lombardia.

E’ un applicativo che raccoglie principalmente dai Comuni (circa 1.500 soggetti) i dati di produzione dei rifiuti urbani, le indicazioni in merito alle modalità e alle tipologie di rifiuti raccolti, le informazioni sui costi di gestione del servizio di raccolta e altre informazioni quali ad esempio il GPP, il compostaggio domestico e le infrastrutture di servizio. Gli impianti di trattamento rifiuti (circa 3.000 soggetti) inseriscono in O.R.SO. i quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita e altre informazioni connesse alla propria specifica attività.

L’applicativo è stato inizialmente sviluppato da ARPA Lombardia e Veneto ma è attualmente utilizzato da 18 Regioni convenzionate. Questo permette il monitoraggio dei flussi di rifiuti nonché di adottare standard di riferimento comuni che garantiscano rappresentatività delle informazioni raccolte a livello nazionale.

Le informazioni inserite in O.R.SO. dai Comuni e dagli Impianti lombardi sono verificate dagli Osservatori Provinciali Regionali (OPR) presso le Province e dall’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) in ARPA Lombardia. A seguito delle verifiche ed eventuali bonifiche l’ORR predispone annualmente una relazione sulla produzione dei rifiuti urbani, sull’andamento e tipologia delle raccolte differenziate, sulla percentuale di recupero di materia ed energia e sul destino dei rifiuti urbani.

È una banca dati istituita dal D.LGS. 209/1999 e contiene le informazioni sulle apparecchiature contaminate da PCB (PoliCloroBifenili, ad esempio trasformatori e condensatori) e sul loro smaltimento, censiti attraverso dichiarazioni biennali effettuate dai detentori delle apparecchiature stesse.

E’ una banca dati che contiene le informazioni tecniche, amministrative ed autorizzative degli impianti di trattamento rifiuti - compresi quelli mobili - autorizzati ad effettuare operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti in Regione Lombardia indipendentemente dalla procedura con cui questi sono stati autorizzati: ovvero ordinaria, semplificata, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Fonte di Energia Rinnovabile (FER), Provvedimento autorizzatorio unico statale (PUA) e Provvedimento autorizzatorio unico Regionale (PUAR)

La prima versione in access del CGR è stata sviluppata nel 2009 in ARPA e successivamente, nel 2013, è stata implementata l’attuale versione WEB che viene aggiornata dalle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni sopra riportate ovvero in Lombardia, la Regione, le Province e la Città Metropolitana di Milano (CMM).

Con la piena operatività del sistema di tracciamento dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 i dati raccolti da RENTRI saranno condivisi con l’Istituto Superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto Rifiuti. Attraverso questo sistema sono acquisiti in tempo reale i dati dei soggetti iscritti attraverso la sezione anagrafica che raccoglierà le autorizzazioni ambientali rilasciate per la gestione dei rifiuti e le informazioni relative al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR) attraverso la sezione della tracciabilità.

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno è pubblicato il DM 21 aprile 2020, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” (denominato Recer), ai sensi del comma 3-septies dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Il Ministero dell’ambiente ha disciplinato l’implementazione del registro nazionale delle autorizzazioni al recupero all’interno della piattaforma telematica MonitorPiani istituita dal Ministero presso l’Albo nazionale gestori ambientali, già operativa e finalizzata al monitoraggio dei piani regionali. Il REcer sarà interoperabile con il Catasto Rifiuti e con Il Registro Elettronico Nazionale, e sarà costituito da due sezioni: una dedicata alle autorizzazioni ordinarie e l’altra destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate, che saranno implementate direttamente dalle autorità competenti, contestualmente alla comunicazione al Ministero. La finalità del REcer sono quelle di garantire i principi di trasparenza e pubblicità richieste dall'articolo 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.

(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza

E' l'acronimo di "Elenco Europeo dei Rifiuti" di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti contenuti nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre: le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco *. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore dello stesso.

Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente  incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.

Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”

Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale l'applicativo sviluppato per la raccolta dei dati sui rifiuti urbani e speciali prodotti e gestiti rispettivamente dai Comuni e dagli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio regionale.

entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.

per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;

Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;

I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.

Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.

per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);

Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

(Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Le operazione di smaltimento consistono in: D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 iniezioni in profondità; D4 lagunaggio; D5 messa in discarica allestita; D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico; D9 trattamento fisico-chimico (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra o a mare; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera);  D13 raggruppamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni; D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni e D15 deposito preliminare prima di una delle precedenti operazioni.

(riferimento normativo: art. 182 del D.lgs. 152/2006 e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)

Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza

E' l'acronimo di "Elenco Europeo dei Rifiuti" di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti contenuti nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre: le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco *. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore dello stesso.

Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente  incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.

Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”

Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale l'applicativo sviluppato per la raccolta dei dati sui rifiuti urbani e speciali prodotti e gestiti rispettivamente dai Comuni e dagli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio regionale.

entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.

per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;

Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;

I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.

Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.

per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);

Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

(Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Le operazione di smaltimento consistono in: D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 iniezioni in profondità; D4 lagunaggio; D5 messa in discarica allestita; D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico; D9 trattamento fisico-chimico (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra o a mare; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera);  D13 raggruppamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni; D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni e D15 deposito preliminare prima di una delle precedenti operazioni.

(riferimento normativo: art. 182 del D.lgs. 152/2006 e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)

Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

Data ultimo aggiornamento: 03/04/2023

Data ultimo aggiornamento
03/04/2023