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Segnalazione di illeciti | Whistleblowing

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs n. 24/2023
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.
Al personale che effettua una segnalazione sono garantiti l’anonimato e la tutela da discriminazione nei suoi confronti come previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Possono presentare segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) di ARPA Lombardia i soggetti di seguito indicati:

  1. dipendenti di ARPA Lombardia, assunti a tempo indeterminato o determinato;
  2. lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso ARPA Lombardia;
  3. consulenti e collaboratori che prestano la propria attività in ARPA Lombardia;
  4. volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in ARPA Lombardia;
  5. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, in ARPA Lombardia;
  6. lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore di ARPA Lombardia.

Il soggetto destinatario della segnalazione è il RPCT di ARPA.
Per inserire una nuova segnalazione dal portale pubblico, l’utente deve utilizzare il seguente URL:

https://www.segnalazioneilleciti.arpalombardia.it/

Si avvisa che al salvataggio della segnalazione il sistema genera un Codice Pratica ed un PIN, grazie ai quali il segnalante potrà verificare dalla piattaforma lo stato della pratica. Il segnalante dovrà conservare accuratamente i codici in quanto non è possibile procedere al recupero in caso di smarrimento.

Attenzione prima di accedere alla segnalazione visionare l’informativa sul trattamento dei dati personali

Possono presentare segnalazioni al RPCT usando la presente piattaforma i soggetti di seguito indicati:

  1. dipendenti di ARPA (Attenzione! nella piattaforma flaggare “dipendente pubblico”)
  2. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso ARPA Lombardia (Attenzione! nella piattaforma flaggare “altro” e specificare “lavoratore autonomo” e l’attività svolta);
  3. consulenti e collaboratori (Attenzione! nella piattaforma flaggare “altro” e specificare se consulente o collaboratore)
  4. volontari e tirocinanti (Attenzione! nella piattaforma flaggare “altro” e specificare se volontari o tirocinanti);
  5. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (Attenzione! nella piattaforma flaggare “altro” e specificare l’appartenenza ad una delle categorie indicate in questa voce);
  6. lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore di ARPA Lombardia.
    Attenzione! nella piattaforma:
    • flaggare “Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica” nel caso di società scelte con le procedure previste nell’ambito di applicazione dei contratti pubblici;
    • flaggare “Dipendente di ente pubblico economico o di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico“ nel caso di dipendente di imprese scelte anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Consultare il manuale utente, da esaminare attentamente prima di procedere alla segnalazione.

I CANALI INTERNI

Si segnala che i canali interni per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) sono:

 

Solo in casi particolari, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità per i segnalanti di effettuare una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Ragionevolezza: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa