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Classificazione Rifiuti

Diagramma

La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi " dove per detentore si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che né è in possesso.

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006) secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

L'elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (Codici EER) comprende rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti che prevedono “codici specchio”, per i quali la pericolosità è definita sulla base della presenza e della concentrazione di sostanze pericolose. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo è effettuata dal produttore del rifiuto.

Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-ter) del D.lgs. 152/2006 sono RIFIUTI URBANI:

1) i  rifiuti  domestici   indifferenziati   e   da   raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,    metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) i  rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta   differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (*);

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti  sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle rive dei corsi d'acqua;

5) i  rifiuti  della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come foglie, sfalci  d'erba  e  potature  di  alberi,  nonché  i  rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da  aree  cimiteriali,  esumazioni  ed estumulazioni, nonché gli altri  rifiuti  provenienti  da  attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

6-bis) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune

(*) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinema, teatri, campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, Stabilimenti balneari, esposizioni, autosaloni, alberghi, case di cura e riposo, ospedali, uffici, agenzie, studi professionali, banche, negozi, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, supermercati, mense, banchi di mercato beni durevoli, parrucchiere,  barbiere, estetista,  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, discoteche, night club.

Ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006 sono ​rifiuti speciali:

  1. i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
  2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  5. i rifiuti da attività commerciali;
  6. i rifiuti da attività di servizio;
  7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e delle reti fognarie;
  8. i rifiuti da attività sanitarie;
  9. i veicoli fuori uso.

Sono pericolosi ai sensi dell’art.183, comma1 lettera b del D.Lgs 152/206 i rifiuti che presentano una o più delle seguenti  caratteristiche di pericolosità definite dall’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006:

  • HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
  • HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
  • HP 3 "Infiammabile":
    rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 75°C;
    rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
    rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
    rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C e a pressione normale di 101,3 kPa;
    rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
    altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
  • HP 4 "Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
  • HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.
  • HP 6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.
  • HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
  • HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
  • HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
  • HP 10 "Tossico per la riproduzione": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
  • HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
  • HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.
  • HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
  • HP 14 "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
  • HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente": il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 in allegato I al D.lgs. 152/2006 è classificato come pericoloso con il codice HP 15 a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.

(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza

E' l'acronimo di "Elenco Europeo dei Rifiuti" di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti contenuti nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre: le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco *. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore dello stesso.

Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente  incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.

Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”

Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale l'applicativo sviluppato per la raccolta dei dati sui rifiuti urbani e speciali prodotti e gestiti rispettivamente dai Comuni e dagli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio regionale.

entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.

per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;

Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;

I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.

Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.

per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);

Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

(Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Le operazione di smaltimento consistono in: D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 iniezioni in profondità; D4 lagunaggio; D5 messa in discarica allestita; D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico; D9 trattamento fisico-chimico (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra o a mare; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera);  D13 raggruppamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni; D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni e D15 deposito preliminare prima di una delle precedenti operazioni.

(riferimento normativo: art. 182 del D.lgs. 152/2006 e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)

Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza

E' l'acronimo di "Elenco Europeo dei Rifiuti" di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti contenuti nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre: le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco *. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore dello stesso.

Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente  incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.

Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”

Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale l'applicativo sviluppato per la raccolta dei dati sui rifiuti urbani e speciali prodotti e gestiti rispettivamente dai Comuni e dagli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio regionale.

entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.

per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;

Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;

I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.

Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.

per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);

Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

(Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Le operazione di smaltimento consistono in: D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 iniezioni in profondità; D4 lagunaggio; D5 messa in discarica allestita; D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico; D9 trattamento fisico-chimico (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra o a mare; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera);  D13 raggruppamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni; D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni e D15 deposito preliminare prima di una delle precedenti operazioni.

(riferimento normativo: art. 182 del D.lgs. 152/2006 e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)

Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

Data ultimo aggiornamento: 13/02/2024

Data ultimo aggiornamento
13/02/2024

Struttura responsabile del contenuto informativo: Rifiuti

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