Autorizzazioni Fonti Energetiche Rinnovabili | FER
Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono tutte le fonti di energia non fossili: solare, eolica, idraulica, geotermica, del moto ondoso e le biomasse.
Le energie rinnovabili rappresentano una concreta opportunità di sviluppo sostenibile e di accesso all’energia in aree remote del pianeta poiché consentono un uso più razionale delle risorse, una riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico, una diversificazione del mercato energetico e una sicurezza di approvvigionamento energetico.
Tra le FER alcune comportano un maggior impatto ambientale di altre e sono quelle derivanti da biomasse, bioliquidi e biogas.
Con dgr n. 4803 del 31/5/2021 Regione Lombardia ha approvato le nuove Linee Guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e di biometano
Per informazioni più dettagliate consultare il sito di Regione Lombardia sotto la sezione Energia/Fonti Rinnovabili.
A seconda della tipologia di impianto sono previste diverse procedure
▪ il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, così come modificato dall’art 5 comma 2 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
▪ la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
▪ il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 2 della l.r. 5/2010 recante “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” che dispone che le Autorità competenti per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale sono le Amministrazioni procedenti nell’ambito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. L’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 prevede che per i procedimenti di VIA di competenza regionale il provvedimento di VIA provveda al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesto dal proponente. A tale riguardo l’Autorità competente convoca una Conferenza dei servizi, ai sensi della l. 241/1990, per acquisire le concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.
▪ la Comunicazione preliminare all’installazione, ai sensi dell’art. 6 comma 11, del d. lgs. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.m. 19/5/2015 “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”, ai sensi dell’art. 27, comma 20, della l. 99/2009 “Disposizione per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
▪ l’Attività in edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 380/2001 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. L’art. 6, modificato dal d.lgs. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, prevede al comma 1 lett. e-quater) installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al d.m. 1444/1968. L’installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.
▪ la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, ai sensi dell’art. 6 bis del d. lgs. 28/2011 recante“Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; il comma 1 prevede che siano realizzati mediante dichiarazione asseverata le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Si tratta genericamente di alcuni interventi di ammodernamento e limitato potenziamento di tali impianti.
ARPA esercita il suo ruolo ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 “la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell’ARPA, acquisendone il parere; sulla base di specifiche convenzioni, l’attività tecnica dell’ARPA può sostituire l’attività istruttoria dell’ente procedente”.
Le attività di ARPA sono:
- Espressione del parere nell'ambito della Conferenza di Servizi per i procedimenti di Autorizzazione Unica e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
- Parere sulla previsione di impatto acustico per il nulla osta in materia di inquinamento acustico (art. 8 l. 447/1995), di competenza del Comune interessato, nei procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata e/o nell’Autorizzazione Unica.
- Attività di controllo ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16.
PER SAPERNE DI PIU'
Sito Regione Lombardia
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