Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti. Per saperne di più consulta la Consulta la PRIVACY POLICY.

L'utilizzo di cookie di terze parti, comunque responsabili del trattamento, consente di attivare l'incorporamento di elementi necessari al funzionamento del social network Twitter e dell'interprete di dati geografici OpenStreetMap. Prima di proseguire la navigazione scegli quali accettare dei suddetti Cookie per attivare il relativo elemento, oppure clicca su "Chiudi e rifiuta tutto".

Salta al contenuto principale
800.061.160

Altri impianti di gestione rifiuti

Ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.L.vo 152/2006 “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”. Il Testo Unico Ambientale definisce la gestione dei rifiuti come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli /interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”: tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse.

La raccolta e gestione dei rifiuti urbani, rappresenta, inoltre, un “servizio pubblico” che non può essere interrotto.

Il sistema impiantistico regionale è molto articolato: nell’applicativo ORSO sono registrati 3.023 impianti lombardi tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti ritirati e trattati e di questi, per l'anno 2021, 2.377 impianti hanno dichiarato di effettuare operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti.

Regione Lombardia dispone di un parco impianti che consente praticamente l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani. Oltre il 98% dei rifiuti prodotti sono gestiti direttamente in Regione, per quanto attiene al primo destino. Quantitativi ridotti di alcune frazioni sono inviate in altre regioni, principalmente per motivi di prossimità, tra cui l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Piemonte. Nelle altre regioni sono inviati quantitativi irrisori, in questo caso per motivi essenzialmente di "filiera".

I principali impianti di recupero e/o smaltimento ubicati in Regione Lombardia, con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti urbani, sono:

  • Impianti di compostaggio e trattamento integrato aerobico/anaerobico
  • Impianti di trattamento meccanico biologico
  • Discariche
  • Termovalorizzatori

Nel 2021, la percentuale di recupero complessivo (tra materia ed energia) è stata pari a 84% rispetto al quantitativo prodotto di rifiuti urbani, in leggera diminuzione rispetto al 2020 (85%), con:

  • percentuale di recupero di materia pari al 62,8% (dato 2020: 63,4%);
  • percentuale di recupero di energia diretto pari al 21,2% (dato 2020: 21,6%).

Mentre la percentuale di avvio a recupero di materia, essendo di fatto legata ai quantitativi crescenti raccolti in maniera differenziata, negli anni è sempre aumentata, e lo è anche per il 2021 se si confronta il dato con la media del triennio pre-pandemia 2017-2019, al contrario, quella relativa al recupero di energia è proporzionale ai quantitativi di rifiuti indifferenziati che è in progressiva diminuzione, segnale positivo di una gestione attenta al recupero di materia e alla riduzione della frazione indifferenziata.
Se si considera anche la percentuale di recupero di energia cosiddetta di “secondo destino” cioè comprensiva anche dei quantitativi in uscita dagli impianti di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati, per l’anno 2021 si registra una percentuale di recupero complessivo materia ed energia pari a 89,1% (dato 2020: 90,1%) rispetto al quantitativo prodotto di rifiuti urbani.

L’Agenzia è competente per le attività di ispezione e controllo degli impianti di gestione rifiuti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ma svolge anche controlli di impianti di gestione rifiuti non AIA se previsti dalla pianificazione di ISPRA oppure a seguito di segnalazioni o richieste da parte delle Autorità competenti o di altri organi di controllo.

Allo scopo di rafforzare la vigilanza su tali impianti, nel luglio del 2019 e su richiesta del Ministero dell’Ambiente, è stata sottoscritta una apposita Convenzione tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente. La Convenzione, rinnovata nel 2022 per ulteriori 3 anni, prevede un programma annuale di ispezioni per circa 400 impianti di cui 54 in Lombardia. Le ispezioni riguardano impianti Veicoli Fuori Uso, impianti di recupero Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, impianti di compostaggio, impianti in Procedure Semplificata e impianti di produzione di End of Waste.

In riferimento alle attività condotte nel triennio luglio 2019-luglio 2022 si riportano di seguito tipologie di impianti ispezionati e distribuzione territoriale riferiti alle complessive 161 verifiche ispettive eseguite:

2019-2020

LOMBARDIA

Impianti VFU

Ispezioni

RAEE

Ispezioni

Procedura semplificata

Ispezioni

TOTALI

Ispezioni

annue

232

10

283

12

812

32

1327

54

 

2020-2021

LOMBARDIA

Impianti VFU

Ispezioni

RAEE

Ispezioni

Procedura semplificata

Ispezioni

TOTALI

Ispezioni

annue

232

8

283

10

812

30

1327

51

 

2021-2022

LOMBARDIA

Impianti VFU

Ispezioni

RAEE

Ispezioni

Procedura semplificata

Ispezioni

Ispezioni EoW/

Compost

Ispezioni

annue

227

14

180

5

727

20

17

56

 

PROVINCIA

BG

BS

CO

VA

CR

MN

LC

SO

LO

PV

MI

MB

Totale

N.CONTROLLI

15

20

10

18

11

12

14

9

14

11

18

9

161

 

Infine, stanno trovando applicazione proprio agli impianti di gestione rifiuti le modalità di controllo innovative, quali le osservazioni aeree e le immagini satellitari che l’Agenzia sta sviluppando a supporto delle attività ispettive e della valutazione del rischio di incidente.

(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza

E' l'acronimo di "Elenco Europeo dei Rifiuti" di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti contenuti nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre: le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco *. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore dello stesso.

Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente  incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.

Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”

Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale l'applicativo sviluppato per la raccolta dei dati sui rifiuti urbani e speciali prodotti e gestiti rispettivamente dai Comuni e dagli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio regionale.

entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.

per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;

Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;

I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.

Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.

per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);

Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

(Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Le operazione di smaltimento consistono in: D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 iniezioni in profondità; D4 lagunaggio; D5 messa in discarica allestita; D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico; D9 trattamento fisico-chimico (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra o a mare; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera);  D13 raggruppamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni; D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni e D15 deposito preliminare prima di una delle precedenti operazioni.

(riferimento normativo: art. 182 del D.lgs. 152/2006 e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)

Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.

processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza

E' l'acronimo di "Elenco Europeo dei Rifiuti" di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti contenuti nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre: le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco *. 

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore dello stesso.

Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante  ossidazione  dei  rifiuti,  cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente  incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.

Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”

Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale l'applicativo sviluppato per la raccolta dei dati sui rifiuti urbani e speciali prodotti e gestiti rispettivamente dai Comuni e dagli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio regionale.

entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.

per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;

Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;

I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.

Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.

per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);

Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

(Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Le operazione di smaltimento consistono in: D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 iniezioni in profondità; D4 lagunaggio; D5 messa in discarica allestita; D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 trattamento biologico; D9 trattamento fisico-chimico (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 incenerimento a terra o a mare; D11 incenerimento in mare; D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera);  D13 raggruppamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni; D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle precedenti operazioni e D15 deposito preliminare prima di una delle precedenti operazioni.

(riferimento normativo: art. 182 del D.lgs. 152/2006 e allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)

Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento.