Rifiuti ed Economia Circolare
I rifiuti non esistono in natura; sono le attività umane che trasformano materiali e prodotti e da tali processi discendono sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, cioè rifiuti così definiti normativamente. Un rifiuto, però, può cessare di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e, nel rispetto di specifiche condizioni, tornare nel ciclo della materia.
La gestione dei rifiuti, rispondente a un modello circolare di sviluppo sostenibile e rispettoso della gerarchia dettata dalla direttiva UE sui rifiuti (2008/98/EC), è un elemento costitutivo fondamentale della transizione dal modello economico lineare fondato sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare” all’economia circolare.
Ma cosa significa economia circolare? Un efficace e sintetica spiegazione in un video e un’infografica del Parlamento Europeo: Economia Circolare secondo il Parlamento Europeo
L’ economia circolare, dunque, punta su prevenzione, riuso e riciclo per sottrarre i prodotti allo smaltimento e limitare al massimo gli sprechi. L’estensione del ciclo di vita dei prodotti contribuisce a ridurre i rifiuti al minimo e, una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono - laddove possibile - reintrodotti nel ciclo economico generando ulteriore valore. Un modello di sviluppo siffatto, basato su sostenibilità e circolarità, persegue la riduzione della pressione sull’ambiente, l’obiettivo europeo della neutralità climatica, la diminuzione della dipendenza da altri Paesi per l’accesso alle materie prime strategiche e l’incremento di competitività e di crescita economica disgiunta dall’utilizzo delle risorse.
La gestione dei rifiuti è regolata nel nostro Paese dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs.152/2006), come modificato dal D.Lgs.205/2010 (che recepisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE “Direttiva Quadro Rifiuti” del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) e dal D.Lgs.116/2020 (attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).
Il documento strategico di riferimento in Regione Lombardia è il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dalla DGR n. 6408 del 23 maggio 2022. Il Piano si prefigge obiettivi ambiziosi al 2027.
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti, che contiene i codici a sei cifre di classificazione dei rifiuti. Le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono segnati con un asterisco. Rif. Normativo: Decisione 2000/532/CE e s.m.i.; allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici ed assimilati per quantità e qualità ad opera del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani del comune ove ha sede l’unità locale in cui sono stati prodotti. Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2, lett, g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale che ha come obiettivo il monitoraggio del flusso dei rifiuti urbani da parte delle Sezioni regionali del Catasto dei rifiuti.
Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.
Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.
Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.
Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo
Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante ossidazione dei rifiuti, cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.
Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.
(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.
processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza
Costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza. Nel DLgs 22/97 viene sancita la differenza tra il modello tradizionale di smaltimento, inteso come attività che "libera" dai rifiuti, e un nuovo modello in cui il rifiuto diviene elemento costitutivo della risorsa e quindi riduce ad una fase residuale il momento dell'eliminazione. Tale operazione consiste in: deposito sul o nel suolo; trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); iniezioni in profondità; lagunaggio; messa in discarica allestita; scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; incenerimento a terra o a mare; deposito permanente (ad esempio, in una miniera); altri trattamenti biologici; altri trattamenti fisico-chimici (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); raggruppamento, deposito o ricondizionamento preliminare prima di una delle suddette operazioni.
Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti
per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;
per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);
entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.
I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.
Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;
Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.
Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento.
AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PIANO NAZIONALE RIFIUTI
RAPPORTO NAZIONALE RIFIUTI SPECIALI
RAPPORTO NAZIONALE RIFIUTI URBANI
LINEE GUIDA TERRE E ROCCE
LINEE GUIDA ANALISI MUD
LINEE GUIDA EOW
METODOLOGIE PER REDIGERE IL RAPPORTO ANNUALE RIFIUTI SPECIALI
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Rif. Normativo: artt. 183, comma 1, lett. a) e 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti, che contiene i codici a sei cifre di classificazione dei rifiuti. Le prime due cifre definiscono la fonte che genera il rifiuto, le seconde identificano il processo che lo ha generato e le ultime due individuano il rifiuto. I rifiuti pericolosi sono segnati con un asterisco. Rif. Normativo: Decisione 2000/532/CE e s.m.i.; allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acronimo di Modello unico di Dichiarazione, istituito dalla Legge 70/94, e consiste nella dichiarazione che i soggetti obbligati (in primis produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio competenti per territorio. Rif. normativo: art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici ed assimilati per quantità e qualità ad opera del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani del comune ove ha sede l’unità locale in cui sono stati prodotti. Rif. normativo: art. 184, comma 2, lett. b) ed art. 198, comma 2, lett, g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acronimo di Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale che ha come obiettivo il monitoraggio del flusso dei rifiuti urbani da parte delle Sezioni regionali del Catasto dei rifiuti.
Insieme delle politiche e delle operazioni volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla sorte finale, e coinvolge quindi: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Per l’attuale normativa italiana, è “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.
Inerti(rifiuti): rifiuti inerti da demolizione e da costruzione prodotti da cantieri edili. Per la norma, sono però inerti anche “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.”
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.
Qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non é previsto il riciclo o la riutilizzazione.
Messa in circolazione, come materie prime, di materiali e sostanze ricavati da un adeguato trattamento dei rifiuti, compreso il riciclaggio organico (Compostaggio) con esclusione, però, del recupero di energia. Il riciclaggio è, per legge, tra le forme di smaltimento da privilegiare e i vantaggi indubbi vanno individuati sia nella diversa volumetria assunta dai rifiuti raccolti sia nel fondamentale risparmio di materie prime utilizzate nell'attuale sistema produttivo
Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. L'incenerimento avviene generalmente mediante ossidazione dei rifiuti, cioè combustione in presenza di eccesso di ossigeno con trasformazione del carbonio organico in anidride carbonica, ma sono possibili altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione e il processo al plasma, dove generalmente le sostanze risultanti dal trattamento sono successivamente incenerite. Attualmente a tutti gli impianti di incenerimento sono abbinati dei sistemi di recupero del calore prodotto, e la terminologia più utilizzata è quella di termocombustori o termovalorizzatori. Di estrema importanza nella operazione di incenerimento è il trattamento e la depurazione dei fumi prodotti, per ridurre al minimo l’immissione in atmosfera di inquinanti gassosi.
Definizione: Area predisposta al deposito dei rifiuti, dotata di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle disposizioni della normativa. La normativa italiana col D.Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica:
- Discarica per rifiuti inerti
- Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i RU, rifiuti urbani)
- Discarica per rifiuti pericolosi.
(dal latino compositum, composto) o ammendante organico è un prodotto ottenuto dalla decomposizione e umificazione della componente organica di un misto di materie organiche quali residui di potatura, foglie, sfalci, scarti di cucina, frazione organica dei rifiuti urbani, ecc. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza. Per l’utilizzo, il compost deve possedere caratteristiche agronomiche e valori di accettabilità, per alcuni inquinanti, conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa.
processo attraverso il quale un misto di materie organiche, quali la frazione organica dei rifiuti, scarti di cucina, scarti dell’attività di giardinaggio, scarti alimentari, alcuni tipi di fanghi, ecc., possono essere trasformati in ammendante organico successivamente utilizzabile nelle normali pratiche agricole. Il processo avviene ad opera di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di un particolare equilibrio tra gli elementi chimici del materiale di partenza
Costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza. Nel DLgs 22/97 viene sancita la differenza tra il modello tradizionale di smaltimento, inteso come attività che "libera" dai rifiuti, e un nuovo modello in cui il rifiuto diviene elemento costitutivo della risorsa e quindi riduce ad una fase residuale il momento dell'eliminazione. Tale operazione consiste in: deposito sul o nel suolo; trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); iniezioni in profondità; lagunaggio; messa in discarica allestita; scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, eccetto l’immersione; immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; incenerimento a terra o a mare; deposito permanente (ad esempio, in una miniera); altri trattamenti biologici; altri trattamenti fisico-chimici (ad esempio, evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); raggruppamento, deposito o ricondizionamento preliminare prima di una delle suddette operazioni.
Deposito provvisorio o definitivo di rifiuti, effettuato previa autorizzazione degli organi statali competenti
per evitare che beni e materiali diventino "anzitempo" rifiuti. Solo per citare un esempio molto attuale, si pensi alla brevissima vita media di computer e telefonini, con conseguente produzione dei cosiddetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE – che, pur non essendo quantitativamente rilevanti, anche se in forte aumento, contengono sostanze pericolose per l'ambiente, quali ad esempio i metalli. In quest'ambito rientrano tutte quelle azioni volte a promuovere il riutilizzo dei beni e prodotti usati, anche attraverso i sempre più diffusi mercatini dell'usato, o i cosiddetti "centri del riuso" contemplati anche dalla normativa;
per produrre comunque meno rifiuti e riducendo il contenuto di sostanze pericolose. Tramite la progettazione di beni, prodotti e materiali, o della distribuzione degli stessi, è possibile contribuire significativamente a questo obiettivo: gli esempi più diffusi sono quelli legati agli imballaggi, con la progettazione di confezioni che contemporaneamente servano ad esempio per il trasporto e per l'esposizione, o con l'eliminazione del cosiddetto "overpackaging" (cioè l'imballaggio inutile, come ad esempio la scatola di cartone che contiene il tubetto di maionese o quello del dentifricio);
entrando nell'ambito specifico della gestione e trattamento dei rifiuti, si intendono quelle che per la normativa sono "operazioni di recupero" ma in questo caso limitate a interventi di pulizia, sistemazione e riparazione, in modo che "prodotti e beni diventati rifiuti" possano facilmente essere reimmessi sul mercato per essere nuovamente riutilizzati. Essendo stata introdotta abbastanza recente, attualmente non risulta ancora diffusa nella filiera della gestione dei rifiuti.
I rifiuti raccolti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di recupero di materia, per favorire il riciclaggio di alta qualità, in modo da poter produrre "materie prime secondarie" (oggi si utilizza il temine meno amichevole di "end of waste" o "cessazione della qualifica di rifiuto") da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime vergini. Uno dei motori essenziali che rende possibile il recupero di materia è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani che deve essere organizzata in ogni comune e che ogni cittadino deve impegnarsi ad effettuare.
Se non recuperabili come materia, i rifiuti devono, se possibile, essere inviati ad altre forme di recupero, fra cui la più nota è il recupero energetico, per la produzione sia di energia elettrica che termica;
Per i rifiuti per cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile una forma di riutilizzo o recupero, rimane lo smaltimento, tra cui quello in discarica che deve rappresentare l'ultima opzione possibile.
Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento.
AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PIANO NAZIONALE RIFIUTI
RAPPORTO NAZIONALE RIFIUTI SPECIALI
RAPPORTO NAZIONALE RIFIUTI URBANI
LINEE GUIDA TERRE E ROCCE
LINEE GUIDA ANALISI MUD
LINEE GUIDA EOW
METODOLOGIE PER REDIGERE IL RAPPORTO ANNUALE RIFIUTI SPECIALI
Data ultimo aggiornamento: 03/04/2023
Data ultimo aggiornamento
03/04/2023
Data inserimento: 10/05/2023
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10/05/2023
Struttura responsabile del contenuto informativo: Rifiuti
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Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
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