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Qualità dei suoli

Lo studio della qualità del suolo non può prescindere dalla conoscenza del contenuto naturale di alcuni metalli e metalloidi, che in determinate aree della Lombardia presentano concentrazioni oltre i limiti di legge. In tali ambiti territoriali, è importante affrontare lo studio, la mappatura e la definizione dei valori del fondo naturale per favorire una gestione sostenibile dei materiali da scavo e degli interventi di bonifica.

Il concetto di valore di fondo naturale per un contaminante nei suoli e nelle acque sotterrane è oggi più che mai richiamato nella normativa di riferimento nazionale e regionale in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, bonifica dei siti contaminati, piani di gestione dell’inquinamento diffuso e protezione dei corpi idrici sotterranei dall’inquinamento e dal deterioramento.

Il valore di fondo naturale, una volta definito per uno specifico ambito territoriale, può costituire il valore di concentrazione da utilizzare nella gestione operativa delle matrici ambientali assumendolo come riferimento in sostituzione degli standard generali previsti dalla normativa di riferimento.

La normativa relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo (articolo 11 del DPR 120/2017) e alla bonifica dei siti contaminati (articolo 242 ter, comma 4 bis, del d.lgs. 152/06) attribuisce alle ARPA territorialmente competenti la definizione dei valori rappresentativi del fondo naturale.

Per quanto concerne la bonifica dei siti contaminati e la gestione delle terre e rocce da scavo, il concetto di valore di fondo è stato introdotto nella normativa italiana con il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale” (c.d. “testo unico ambientale”) nel quale, all’articolo 240, comma 1, lettera b), viene specificato che nel caso in cui un sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” ha dato grande risalto al tema dei valori di fondo naturale e della loro determinazione. L’articolo 11Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale” del decreto, prevede che qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. Lo stesso articolo specifica che il proponente l’opera deve segnalare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e presentare all’ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere.

La legge 29 luglio 2021, n. 108Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha ulteriormente ribadito il ruolo dell’Agenzia nella determinazione dei valori di fondo naturale. Infatti, l’articolo 37Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali” della legge ha modificato l’articolo 242 del testo unico ambientale, concernente le procedure operative e amministrative di bonifica, inserendo il comma 13 ter che attribuisce espressamente alle ARPA, analogamente a quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 120/17 per le terre e rocce da scavo, la competenza a definire il valore del fondo naturale o antropico sulla base dei risultati di un piano di indagine presentato, condiviso e realizzato con il soggetto proponente, fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito e di ricondurre le CSC riscontrate nel sito ai valori di fondo.

Con riferimento al contesto normativo sopra richiamato, nel 2021 ARPA Lombardia ha avviato un progetto di studio finalizzato a pervenire, nel tempo, ad una mappatura delle aree interessate da valori di fondo naturale in Lombardia, che agevoli la gestione dei materiali da scavo e degli interventi di bonifica.

I risultati ad oggi ottenuti con il Progetto suoli sono i seguenti:

  1. definizione di una metodologia di studio tecnico/amministrativa applicabile a scala comunale/sovracomunale per la definizione dei valori di fondo che coinvolge gli Enti territoriali (Comuni, Province e Comunità Montane) ed eventuali altri soggetti interessati (ad esempio le associazioni di categoria), consente di condividere conoscenze e professionalità e di suddividere gli oneri economici. Dal punto di vista tecnico, l’approccio di studio identificato è conforme alle linee guida SNPA n. 8 del 2018, relative alla determinazione dei valori di fondo per i suoli e le acque sotterranee, e dal punto di vista amministrativo si basa sulla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra le parti interessate;
  2. delimitazione degli ambiti territoriali con fondo naturale in Regione Lombardia, analisi dello stato dell’arte delle conoscenze disponibili e identificazione dei lotti di indagine su cui è prioritario intervenire, sia in termini di concentrazioni rilevate che di gestione del territorio in relazione allo sviluppo infrastrutturale previsto per il prossimo futuro;
  3. definizione del valore di fondo naturale per l’arsenico nel territorio dei comuni di Livigno e di Bormio.

Con riferimento alle Linee guida SNPA n. 8/2018 (relative alla determinazione dei VFN) per suolo si intende lo strato superiore della crosta terrestre composto di parti minerali, sostanza organica, acqua, aria e organismi viventi il cui spessore può orientativamente variare fra qualche centimetro e 1,5 m mentre con il termine sottosuolo si intende lo strato della crosta terrestre compreso fra la base del suolo e il substrato roccioso (Linee guida SNPA n. 8/2018).

Porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti (articolo 2, comma 1, lettera h) del DPR 120/2017)

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Web soil survey - United States Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service (USDA)

Con riferimento alle Linee guida SNPA n. 8/2018 (relative alla determinazione dei VFN) per suolo si intende lo strato superiore della crosta terrestre composto di parti minerali, sostanza organica, acqua, aria e organismi viventi il cui spessore può orientativamente variare fra qualche centimetro e 1,5 m mentre con il termine sottosuolo si intende lo strato della crosta terrestre compreso fra la base del suolo e il substrato roccioso (Linee guida SNPA n. 8/2018).

Porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti (articolo 2, comma 1, lettera h) del DPR 120/2017)

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Web soil survey - United States Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service (USDA)