Valutazioni ambientali e strumenti di sostenibilità
L’importanza sempre maggiore del concetto di sostenibilità ha portato negli ultimi anni all’adozione, a livello nazionale e internazionale, di procedure per la valutazione preventiva degli impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica di piani, progetti e opere. Il principio che guida queste normative è quello che ritiene che evitare o minimizzare gli impatti delle opere prima della realizzazione sia più efficace del tentare di ridurne successivamente gli effetti.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a garantire l’integrazione di considerazioni ambientali in tutte le fasi di un piano/programma, al fine di valutarne i potenziali effetti significativi sull’ambiente e perseguire uno sviluppo sostenibile.
È importante precisare che la VAS è un processo continuo di valutazione della sostenibilità, che deve integrarsi nell’iter pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante e rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte. Inizia contestualmente all’avvio della redazione del piano e procede parallelamente a tutte le fasi di stesura dello stesso (impostazione e orientamento, elaborazione e redazione, adozione e approvazione, attuazione e gestione). Ciò è fondamentale per individuare e valutare gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano/programma, al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente.
La VAS è introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e attuata a livello regionale mediante l’art. 4 della legge 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il Governo del territorio”.
La di VAS si applica obbligatoriamente a tutti i piani e programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente così come previsto dalla direttiva 2001/42/CE che individua le tipologie di piani e programmi da sottoporre a VAS nonché quelle da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità alla VAS. Regione Lombardia ha successivamente provveduto mediante Deliberazioni di Giunta a definire l’iter metodologico-procedurale di applicazione della VAS.
I procedimenti di VAS e Verifiche di assoggettabilità a VAS regionali, provinciali e comunali e la relativa documentazione: Rapporto preliminare, Rapporto ambientale e Proposta di piano/programma, sono disponibili per le consultazioni di Enti e Stakeholder coinvolti nella valutazione ambientale, sul Sistema informativo per la valutazione ambientale strategica “SIVAS”.
Analogamente i procedimenti di VAS e Verifiche di assoggettabilità a VAS Ministeriali e i relativi documenti: Rapporto preliminare, Rapporto ambientale e Proposta di piano/programma, sono disponibili per le consultazioni di Enti e Stakeholder coinvolti nella valutazione ambientale, sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS – VIA – AIA”.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un processo tecnico-amministrativo che rappresenta lo strumento normativo tramite il quale l'Autorità Competente alla VIA (soggetto pubblico individuato dalla normativa) procede all’analisi di progetti di opere significativamente impattanti per l’ambiente, al fine di assicurare che le attività riguardanti la loro realizzazione e la successiva fase di esercizio si possano ritenere compatibili, sia in termini di sviluppo sostenibile che di salvaguardia dell’ambiente.
La VIA si basa sul principio fondamentale dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica consiste nell’evitare o minimizzare gli impatti ambientali delle opere prima della loro realizzazione, anziché ostacolare o tentare di mitigarne successivamente gli effetti.
Lo Stato italiano nel testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006) ha recepito le Direttive Europee 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive direttive di modifica e integrazione, concernenti la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).
Regione Lombardia ha dato attuazione alla norma nazionale con l’emanazione della Legge Regionale 5/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” e con il regolamento attuativo n. 2 del 25 marzo 2020 che conferma la “Commissione istruttoria regionale per la VIA” di cui ARPA è componente.
Le istanze di VIA e Verifica di assoggettabilità a VIA regionali e provinciali i relativi provvedimenti, le Verifiche di Ottemperanza alle condizioni ambientali, i progetti e gli SIA sono disponibili per le osservazioni del pubblico e degli Enti coinvolti nella valutazione ambientale sul Sistema informativo per la valutazione di impatto ambientale “SILVIA”.
Analogamente le istanze di VIA e Verifica di assoggettabilità a VIA Ministeriali, i relativi provvedimenti, le Verifiche di Ottemperanza alle condizioni Ambientali, i progetti e gli SIA sono disponibili per le osservazioni del pubblico e degli Enti coinvolti nella valutazione ambientale sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Durante tutte le fasi di realizzazione ed esercizio di opere, in particolare quelle di grandi dimensioni, il monitoraggio ambientale riveste una grande importanza: la verifica di eventuali impatti sull’ambiente avviene tramite l’applicazione di Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA), specifici per ogni opera, predisposti e realizzati dal soggetto che la realizza.
ARPA ha maturato negli anni competenza ed esperienza sfruttando buone pratiche e soluzioni operative elaborate nei singoli contesti d’intervento, che consentono di affrontare l’impegno derivante dalla cantierizzazione di numerose infrastrutture prioritarie e di interesse strategico, avviata in seguito alle modifiche normative, nonché alle risorse, introdotte dall’attuazione del PNRR.
ARPA Lombardia fornisce supporto agli Enti nella verifica degli effetti ambientali significativi connessi alla realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali o di trasformazione territoriale; le attività svolte sono individuate negli Atti Autorizzativi dei progetti e spesso inquadrate all’interno degli Osservatori Ambientali, istituiti dalle Autorità Competenti (Ministero dell’Ambiente o Regione) proprio per sovraintendere alla gestione degli aspetti ambientali e alla realizzazione dei PMA.
L’azione di ARPA si concretizza, in ogni fase di realizzazione dell’intervento sia con attività di audit a campo sia con valutazione e predisposizione di report istruttori sugli esiti del PMA, sia durante le fasi di cantiere che nelle successive di primo esercizio.
ARPA, per soddisfare le esigenze funzionali dell’attività di audit agli Osservatori Ambientali, ha sviluppato appositamente l’applicativo denominato “SOS MAGO”. ARPA ha reso fruibile l’applicativo SOS MAGO alle altre Agenzie ambientali del SNPA, nell’ottica dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa con altre pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Tra le attività in cui ARPA viene coinvolta si annoverano le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel decreto di VIA o di Non Assoggettabilità alla VIA, come previsto dall’art. 28 del D. Lgs. N. 152/06.
ARPA, provvede alla verifica di Ottemperanza secondo quanto descritto nella condizione ambientale se indicata nei Provvedimenti di compatibilità ambientale come soggetto individuato per la verifica. In tale ambito ARPA effettua solo le attività per cui l’Agenzia ha competenze tecniche.
ARPA viene generalmente individuata come soggetto incaricato per la verifica in qualità di supporto tecnico all’autorità competente; valuterà quindi la conformità tecnica della documentazione presentata ai fini della verifica di ottemperanza a quanto disposto dalla condizione ambientale ed esprimere il proprio giudizio in termini di “idoneo / non idoneo” ai fini della verifica di ottemperanza.
Se ARPA viene indicata nel Provvedimento come soggetto individuato per la verifica, il Proponente stesso può inoltrare direttamente la documentazione ad ARPA.
Se ARPA non viene individuata esplicitamente nel provvedimento, l’Agenzia può procedere con le valutazioni richieste nelle condizioni ambientali introdotte su proposta di ARPA stessa in fase istruttoria, su richiesta dell’Autorità Competente.
La documentazione prodotta dovrà essere accompagnata dall’indicazione esplicita delle condizioni ambientali per le quali si chiede la verifica, con riferimento al Decreto di VIA o di Non Assoggettabilità alla VIA e da una relazione che descriva le modalità con cui si intendono ottemperate le richieste specifiche così come formulate nelle condizioni ambientali.
L’attività di ARPA per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali viene resa con oneri in capo al proponente, secondo il combinato disposto del c.3 art.28 del D. Lgs. 152/06 e del c. 2 art. 15 della L.132/2016.
Il valore delle prestazioni può essere consultato sul tariffario.
Data ultimo aggiornamento: 19/05/2023
Data ultimo aggiornamento
19/05/2023
Data inserimento: 19/05/2023
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19/05/2023
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
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