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Autorizzazione Integrata Ambientale | AIA

Introduzione

L’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) promuove la progressiva adozione delle migliori tecniche disponibili (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce BAT - Best Available Techniques) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. Il fine è di ottenere un alto livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento con interventi alla fonte nonché garantire una gestione accorta delle risorse naturali spingendo i processi verso livelli di efficienza sempre più elevati.

I concetti chiave riguardano:

  • un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell’inquinamento da un comparto all’altro;
  • il superamento dell’approccio command and control con il coinvolgimento del gestore dell’impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
  • la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte del Gestore che copra tutta la validità dell’Autorizzazione;
  • la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
  • la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

 

I principali concetti innovativi introdotti con il recepimento della Direttiva 2010/75/UE nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 sono:

  •  l'estensione del campo di applicazione per le attività IPPC;
  •  l’emanazione delle “BAT conclusion” (documenti di riferimento - Decisioni EU che fissano le nuove condizioni di esercizi e i relativi valori limite);
  •  la frequenza delle ispezioni ambientali regolata sulla valutazione del rischio ambientale;
  •  l'introduzione di sanzioni amministrative e penali differenziate in base alle diverse tipologie di violazione.
  •  il superamento del concetto di rinnovo a favore di quello di "riesame con valenza di rinnovo" che è disposto dalla Autorità Competente.

LA STORIA DELL’A.I.A.

IPPC è l’acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control” ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento: questo concetto è stato introdotto per la prima volta con la direttiva 96/61/CE (conosciuta come direttiva IPPC).

La direttiva IPPC prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti.

L’Italia recepì, inizialmente, questa direttiva con il D.Lgs. 372/99 che introdusse nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente agli impianti industriali esistenti. In seguito il decreto venne parzialmente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che estese il campo di applicazione dell’AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005).

Parziali modifiche al D.Lgs. 59/2005 furono poi introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e in seguito dal D.Lgs. 4/2008.

Infine, il D.Lgs 59/05 fu inglobato dal D.Lgs. 128/2010 (entrato in vigore dalla fine di agosto del 2010) nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs.46/2014 (GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 27​) quale attuazione della Direttiva 2010/75/EU relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), (conosciuta come IED - Industrial Emissions Directive). Tra le novità emergono:

  • la modifica alla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale,
  • la sostituzione del D.Lgs. 133/2005 (impianti incenerimento e coincenerimento) con il Capo IV della IED introdotto alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 al titolo III-Bis,
  • variazioni al Titolo I e II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne i grandi impianti di combustione e le installazioni ed attività che utilizzano solventi organici.

Le categorie di attività soggette ad AIA di competenza regionale/provinciale sono dettagliatamente indicate nel Testo Unico Ambientale (allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006):

  • Categoria 1: Attività energetiche
  • Categoria 2: Produzione e trasformazione metalli
  • Categoria 3: Industrie dei prodotti minerali
  • Categoria 4: Impianti chimici
  • Categoria 5: Gestione rifiuti
  • Categoria 6 (ad eccezione dei codici 6.6a, 6.6b e 6.6c): Altre attività quali: produzione carta, tessili, concia delle pelli, agroalimentari, impianti per trattamento di superfici con utilizzo di solventi, fabbricazione del carbonio, cattura di flussi di CO2, conservazione del legno, trattamento a gestione indipendente delle acque reflue.
  • Categoria 6, in particolare codici 6.6a, 6.6b e 6.6c: allevamenti intensivi

In taluni casi sono esplicitate le soglie di assoggettabilità: tali soglie si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa

Le categorie di attività soggette ad AIA di competenza statale sono dettagliatamente indicate nel Testo Unico Ambientale (allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006):

  • Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
  • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
  • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
  • Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

 

Classe di prodotto

Gg/anno

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

200

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

200

c)idrocarburi solforati

100

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

100

e) idrocarburi fosforosi

100

f) idrocarburi alogenati

100

g) composti organometallici

100

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

100

i) gomme sintetiche

100

l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

100

m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

100

n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

100

o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)​

300

Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

  • impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
  • Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

 

La LR 24/2006 individua in Lombardia la Provincia quale Autorità Competente per il rilascio, il riesame con valenza di rinnovo e il riesame dell’AIA relativamente a tutte le installazioni soggette a tale disciplina.

Fanno eccezione:

  • le installazioni di cui all’Allegato XII alla parte seconda D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (c.d. installazioni di competenza statale) per le quali l'Autorità Competente è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • le installazioni di cui all’art 17 comma 1 della LR 26/2003 in particolare:
    • impianti per l’incenerimento dei rifiuti con CER 20.03.01 con operazioni D10 di incenerimento o R1di recupero energetico,
    • impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, a esclusione dei casi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b quater), numeri 1) e 2) della medesima L.R.;
    • impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, a esclusione di quelli di cui all’articolo 16 comma 1 lettere b ter) e b quater), numero 3) della medesima L.R.;

       per le quali l'Autorità Competente è la Regione Lombardia.

 

Nell'ambito della validità dell'autorizzazione integrata ambientale ARPA Lombardia svolge attività di:

  •  controllo per conto dell'Autorità Competente e sulla base di un piano d'ispezione ambientale regionale triennale presso le installazioni soggette ad AIA che effettuano una o più attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
  •  controllo, secondo la convenzione con ISPRA, presso le installazioni soggette ad AIA che effettuano una o più attività elencate nell’Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
  •  verifica e rilascio pareri all'Autorità competente nell’ambito della conferenza dei servizi in merito al Piano di Monitoraggio presentato dal Gestore;

Il PMC prevede una serie di aspetti ambientali e gestionali dell’installazione che saranno oggetto di controllo da parte di ARPA tra cui:

  • la gestione delle risorse quali il consumo di materie prime, combustibili, rifiuti da trattare, acqua ed energia;
  • le componenti ambientali interessate dai processi produttivi (monitoraggio emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, produzione dei rifiuti ecc.);
  • la gestione dell’installazione intesa come manutenzione preventiva e ordinaria e analisi dei punti critici (sistemi di abbattimento, serbatoi, vasche ecc.);
  • gli indicatori di performance ambientale, definiti anche dalle BAT conclusion di settore, per la verifica dell’efficienza degli impianti.
  •  supporto tecnico agli Enti​ (quali la Regione e le Province) nell’emanazione e preparazione di linee guida o indirizzi regionali attraverso la partecipazione ai Tavoli Tecnici coordinati da Regione Lombardia (fornisce ad es. chiarimenti e documenti interpretativi al fine di garantire l’uniformità di applicazione sul territorio lombardo e valuta le problematiche connesse all’applicazione di talune normative, come la Direttiva Comunitaria IED e le BAT conclusion).

 

 

 

Struttura responsabile del contenuto informativo: Autorizzazioni e controlli

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