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AIDA

Il Gestore di un’installazione AIA deve trasmettere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06, all’Autorità Competente e ai Comuni interessati, nonché all’ente responsabile degli accertamenti (l’autorità competente che si avvale di ARPA ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06) i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., secondo modalità e frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono specificati i metodi e le frequenza di campionamento e di analisi degli inquinanti prescritti, i metodi di misura dei parametri di processo, le modalità di controllo dei punti critici identificati e dei sistemi di abbattimento.

Il monitoraggio è principalmente mirato alla costante verifica delle condizioni operative del processo produttivo sia da un punto di vista gestionale che emissivo.

Gli autocontrolli sono effettuati nelle condizioni di normale funzionamento (esclusi quindi i periodi di avvio arresto, guasto) e devono essere effettuati in modo tale da ottenere un campione rappresentativo; tali controlli

Al fine di evitare la trasmissione di tali dati in forma cartacea, ARPA ha predisposto un apposito Applicativo Integrato Di Autocontrollo (AIDA) che tutti i gestori sono tenuti a compilare annualmente entro il 30 aprile di ogni anno, salvo deroghe regionali o nazionali.

Pertanto, la compilazione di AIDA solleva il Gestore dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA come indicato all’art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06.

L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.lgs. 152/06, provvede a mettere i dati relativi ai controlli delle emissioni inviati dal Gestore, a disposizione al pubblico tramite appositi uffici di cui all’art. 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/06 o mediante pubblicazione sul sito internet dell’A.C. ai sensi dell’art. 29-quater comma 2 del medesimo decreto.

Dai link PRESENTI IN SPALLA DESTRA è possibile accedere direttamente all'applicativo AIDA, in funzione delle proprie credenziali (Gestori o Comuni/Autorità Competenti) che possono essere richieste al Referente ARPA dipartimentale.

Compilazione

 

L’applicativo deve essere compilato da tutti i Gestori delle installazioni in possesso di AIA per le sezioni previste dal piano di monitoraggio. AIDA infatti, è suddiviso in sezioni tematiche in base alla matrice o alla tipologia dell’installazione.

Accesso all'applicativo L’accesso all’applicativo avviene tramite SPID; tale accesso consente l’inserimento, la modifica o la lettura dei dati.
Dati richiesti e scadenza​

I dati da inserire sono quelli richiesti dal piano di monitoraggio dell’AIA. L’inserimento viene effettuato selezionando, tra tutte le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.

La compilazione di AIDA può avvenire durante il corso dell’anno contestualmente alla ricezione degli esiti analitici ma la scadenza di compilazione è fissata al 30 aprile di ogni anno rispetto all’anno di riferimento dei dati, salvo atti regionali specifici di deroga. Dopo la scadenza i dati inseriti verranno convalidati automaticamente dal sistema e non sarà più possibile modificarli se non dopo richiesta motivata di deconvalida da inviare via mail al referente AIDA del dipartimento di ARPA.