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Incentivi produzione energetica elettrica

Il Decreto 14 aprile 2017 ha disciplinato le condizioni di accesso all’incremento delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica dagli impianti di produzione di energia elettrica individuati all’art.8 c.4 lettere a) e b) del DM 6 luglio 2012.

Tale decreto ha individuato ARPA come Autorità di controllo per l’effettuazione di alcuni controlli, verifiche e comunicazioni da effettuare al GSE.

Gli impianti oggetto del decreto utilizzano come alimentazione:

  • prodotti di origine biologica;
  • sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del decreto stesso;

 

A febbraio 2021 il Consiglio SNPA con Delibera n.96/2021 ha approvato la Linea Guida “Adempimenti previsti dal decreto 14 aprile 2017 in relazione ai sistemi di misura alle emissioni per gli impianti di produzione energia elettrica ai sensi del decreto 6 luglio 2012” alla cui stesura ARPA Lombardia ha fattivamente collaborato.

Documentazione iniziale

Progetto del sistema SAE/SME

Si tratta dell’intero progetto del sistema di monitoraggio delle emissioni utilizzato comprendente le istruzioni tecniche per l’esercizio e la sua manutenzione, la sua ubicazione presso l’impianto, inclusa quella dei punti di campionamento e misura.

Procedure di taratura

L’insieme delle procedure di taratura e di quanto messo in atto dal Gestore per la garanzia di qualità dei dati e della validazione delle misure compresa la documentazione comprovante il rispetto delle norme tecniche.

Documentazione periodica

Viene inviata dal Gestore ad ARPA a seguito di verifica iniziale con esito positivo della documentazione iniziale sul sistema SAE/SME.

Invio periodico dei dati di monitoraggio (frequenza mensile)

Dati rilevati dal sistema SAE/SME relativi ai parametri inquinanti e a quelli di processo organizzati su scala oraria per ciascun mese; i dati del mese vanno inviati entro il termine del secondo mese successivo.

Comunicazioni su prove di taratura

Il Gestore comunica, con un preavviso di almeno 30 gg, le date previste per le attività di taratura, che andranno effettuate secondo le modalità precedentemente trasmesse.

Registro delle manutenzioni:

Il Gestore deve tenere traccia di tutte quelle situazioni che comportano l’interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo); deve pertanto predisporre un registro delle manutenzioni nella logica prevista dal punto 2.8 dell’All. VI alla Parte Quinta del D.lgs.152/06 ovvero un registro da tenere a disposizione di ARPA riportante la tipologia di impianto, il motivo dell’interruzione dell’esercizio, la data e l’ora del ripristino, la durata della fermata in ore.

In occasione dell’invio periodico dei dati, il Gestore dovrà inviare i dati del riepilogo previsto dal punto 3.2. dell’All.VI alla Parte Quinta del D.lgs.152/06 ovvero l’insieme delle azioni di manutenzione periodica e straordinaria eseguita sugli analizzatori relativi al periodo oggetto di comunicazione.

Verifica iniziale di idoneità del sistema SAE/SME da parte di ARPA

  • Valutazione del sistema di misura delle sostanze inquinanti nelle emissioni, in qualsiasi condizione di esercizio dell’impianto in relazione alle caratteristiche delle sostanze e dei valori da rispettare;
  • Verifica dell’idoneità del sistema rispetto alle pertinenti norme tecniche: per lo SME: applicazione della norma UNI EN 14181; per SAE: conformità alla norma UNI EN 15267/2009 e alle caratteristiche, alle prestazioni minime e alle prescrizioni previste dall’All. III sezione I del Decreto 14 aprile 2017.
  • La correttezza e la coerenza delle procedure di taratura trasmesse dal Gestore e di quanto messo in atto dal Gestore per la garanzia di qualità dei dati e della validazione delle misure compresa la documentazione comprovante il rispetto delle norme tecniche.

Verifica dei dati di monitoraggio SAE/SME da parte di ARPA

  • Verifica del formato dei dati (base oraria): i dati devono essere trasmessi in un formato tale da poter visualizzare agevolmente: l’indice di disponibilità mensile delle medie orarie, concentrazioni medie mensili ricavate dalle medie orarie di ciascun inquinante, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, e correlati valori dei parametri di processo (tenore O2, tenore vapore acqueo, temperatura emissione, stato impianto, portata);
  • Accertamento del rispetto dei valori limite di emissione mensili di cui alla tabella dell’allegato 5 del DM 6 luglio 2012,
  • Verifica delle altre informazioni relative al periodo oggetto di comunicazione (riepilogo manutenzioni, verifiche in campo…)

ARPA può richiedere al Gestore in qualsiasi momento chiarimenti e integrazioni.

ARPA comunica via PEC al GSE e al Gestore gli esiti su base annuale della verifica dei dati di monitoraggio.

Controlli successivi di ARPA

I controlli in situ, con frequenza almeno biennale e funzionali all’attuazione del DM 14 aprile 2017, , sono finalizzati ad accertare la corretta applicazione da parte del Gestore nel corso del tempo su:

  • Applicazione delle procedure di taratura del SAE/SME;
  • Mantenimento del rispetto delle caratteristiche e delle prestazioni minime del sistema SAE/SME;
  • Rispetto delle prescrizioni relative al sistema SAE/SME (ad esempio registrazioni delle manutenzioni)

Trasmissioni dei dati al GSE tramite portale

Gli esiti finali delle verifiche  sono inviate via PEC al GSE; ARPA provvede al caricamento dei dati sulla apposita sezione del portale del GSE, che provvederà alla loro valutazione ai fini della corresponsione del premio tariffario.

Calcolo della tariffa per attività di verifica di ARPA

Contestualmente alla trasmissione degli esiti finali delle verifiche (verifica iniziale, dati monitoraggio, controlli successivi) il Gestore corrisponderà l’importo dovuto ad ARPA, in accordo alle tariffe riportate in Allegato II del DM 14 aprile 2017. 

PER SAPERNE DI PIU'

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