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Autorizzazioni emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono uno degli aspetti di prevalente impatto ambientale ad opera delle realtà produttive.

Per inquinamento atmosferico s’intende ogni modificazione dell’aria, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze - in quantità e con caratteristiche tali - da compromettere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure da ledere i beni materiali.

Si definisce emissione in atmosfera: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” ed “emissione convogliata” ovvero l’emissione di un effluente effettuata attraverso uno o più appositi punti”.

Ogni azienda per essere operativa è tenuta ad ottenere una preventiva autorizzazione per le emissioni. Il quadro normativo attuale prevede che ogni impianto che produca emissioni in atmosfera sia preventivamente autorizzato dagli Enti preposti (SUAP, Province) e rispetti i valori limite imposti.

I livelli autorizzativi per le attività industriali individuati dal D.Lgs. 152/2006 sono due:

  •  Autorizzazioni ordinarie, il cui procedimento è descritto nell’art. 269
  •  Autorizzazioni generali definite dall’art. 272 commi 2 e 3 per le attività in deroga elencate nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte V

Per le aziende soggette all' AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) tale autorizzazione va a sostituire quella relativa alle emissioni ai sensi dell’art. 269 e dell’art.272 del D.Lgs. 152/2006.

Tali autorizzazioni vengono rilasciate in forma esplicita dalla Provincia per il tramite del SUAP nell'iter di richiesta di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

L’iter autorizzativo è riportato nell’art. 269, in particolare nei commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

La scadenza di tale autorizzazione è di 15 anni dalla data di rilascio (art. 269 c.7).

Che cosa devono fare le imprese

Le aziende devono inviare la richiesta di autorizzazione alle emissioni al SUAP nel caso di AUA.

L’iter istruttorio prevede (art. 269 c.3) la Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; in sede di Conferenza di Servizi possono essere richieste all’azienda eventuali integrazioni. L’autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia entro 120 giorni (o 150 giorni in caso di richiesta di integrazioni).

L’art. 272 c.2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, per particolari tipologie di attività o impianti, l’Autorità Competente emani provvedimenti di autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera. Tali attività sono definite “attività in deroga” e sono elencate nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006; va precisato che è facoltà dell’Autorità competente, oltre che stabilire i contenuti di tali autorizzazioni anche estendere tale elenco comprendendo altre tipologie.

A differenza delle autorizzazioni ordinarie tali autorizzazioni non vengono rilasciate in forma esplicita dall’Autorità Competente. Infatti, ai sensi del comma 3 dell’art. 272 il gestore di impianti o attività in deroga dovrà presentare istanza, almeno 45 giorni prima dell’avvio dell’attività o della messa in esercizio dell’impianto, al SUAP territorialmente competente.

Decorsi i 45 giorni, l’attività può essere avviata poiché l’autorizzazione in via generale diventa efficace.

Il comma 3 dell’art. 272 specifica inoltre che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Che cosa devono fare le imprese

Il gestore dell’azienda è tenuto ad inviare - almeno 45 giorni prima dell’installazione o della modifica che intende effettuare sull’impianto - la domanda di adesione all’autorizzazione in via generale al SUAP, attraverso le piattaforme informatiche predisposte allo scopo. 

È facoltà del gestore non avvalersi dell’AUA (nel qual caso tale volontà va espressa in sede di presentazione della domanda al SUAP) qualora l’attività in questione necessiti della sola autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera.

La Provincia, in qualità di Autorità Competente, può negare con proprio provvedimento tale adesione nel caso di non rispetto dei requisiti previsti dall’autorizzazione generale. Se ciò non si verifica, decorsi i 45 giorni, l’attività può essere avviata poiché l’autorizzazione in via generale diventa efficace.

Con il dduo n.7082 del 10.5.2024  Regione Lombardia ha provveduto  all’aggiornamento degli allegati tecnici, delle modalità di presentazione e dei requisiti previsti dall’autorizzazione in via generale.

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Data ultimo aggiornamento: 19/05/2023

Data ultimo aggiornamento
19/05/2023

Struttura responsabile del contenuto informativo: Autorizzazioni e controlli

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Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione

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