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Progetto Rete ambientale Strategica del distretto del fiume Po (RaSPo, 2022-2025)

Con l’Accordo di collaborazione ex art. 15, L. 241/1990 tra Autorità di Bacino del fiume Po e le ARPA e Regioni del distretto è stato dato avvio al progetto il monitoraggio a supporto della Direttiva 2000/60/CE: Rete ambientale Strategica del distretto del fiume Po (RaSPo), della durata complessiva di 36 mesi: dal 21 dicembre 2022 al 21 dicembre 2025.

Gli obiettivi specifici ad oggi proposti come prioritari sono:

  • implementare un sistema di monitoraggio per quantificare i carichi eutrofizzanti (azoto, fosforo e silicio) esportati dai principali sottobacini del distretto del Po, in modo da individuare la distribuzione spaziale, le tendenze temporali e il bilancio (es. accumulo netto) in relazione alle pressioni e alle caratteristiche del territorio;
  • definire un insieme di stazioni su cui garantire l’analisi, in modo costantemente e frequentemente aggiornato, delle variazioni a lungo termine della qualità chimica delle acque e dello stato ecologico dei corpi idrici in relazione alle variazioni di uso del suolo, della disponibilità idrica e dei cambiamenti climatici;
  • valorizzare lo sforzo di monitoraggio e la raccolta dati delle ARPA permettendo di elaborare informazioni aggiuntive che al momento non sono fruibili;
  • raccogliere le informazioni secondo un metodo che sia funzionale allo sviluppo di modelli predittivi che permettano di produrre cartografie tematiche, tramite l’interpolazione spaziale e temporale dei dati sperimentali raccolti nelle stazioni di campionamento di RaSPo;
  • iniziare un processo di discussione sui temi del monitoraggio dei corpi idrici, della biodiversità e dei fenomeni che li coinvolgono;
  • supportare il monitoraggio VAS del PdG Po e l’elaborazione dei dati necessari per il popolamento degli indicatori di contesto/ambientale e di efficacia delle misure attuate;
  • consolidare le procedure e i sistemi di gestione dei flussi di dati e delle informazioni di rilevanza distrettuale per il settore delle risorse idriche, ma anche per altri settori (difesa del suolo, biodiversità, cambiamenti climatici, ecc.).

In un’ottica sinergica di collaborazione tra l’AdBPo, le Regioni del distretto, l’ipotesi di costituzione della rete si basa su:

  • la valorizzazione di stazioni che già fanno parte della rete di monitoraggio, selezionate in base a criteri di particolare informatività (es. stazioni di chiusura di bacino, siti reference, rete nucleo, etc.);
  • la disponibilità di serie storiche di dati di monitoraggio utili a supportare al meglio la valutazione delle variazioni a breve, medio e lungo termine;
  • eventuali altri input funzionali al progetto forniti non solo dalle ARPA, in quanto derivati dell’esperienza pluridecennale di monitoraggio, ma anche dalle Università e Centri di Ricerca.

Partendo dalle reti regionali esistenti, che continueranno ad essere il riferimento per il quadro conoscitivo a supporto dell’attuazione e del riesame del PdG Po (ex art. 5 della DQA) come finora fatto, la RaSPo diventa, attraverso le azioni del presente Progetto, un nuovo strumento a supporto della pianificazione e programmazione degli interventi a scala distrettuale. Il Progetto, allargato anche alle azioni che saranno intraprese da Università e Centri di Ricerca, consentirà di aumentare la conoscenza dell’evoluzione delle pressioni per il controllo dei fenomeni di rilevanza distrettuale e di verificare l’efficacia delle misure messe in atto per la riduzione degli impatti sullo stato dei corpi idrici, con l’eventuale individuazione di nuove e mirate strategie di intervento.

Le ARPA del distretto hanno individuato 20 azioni prioritarie su cui concentrare gli sforzi nel prossimo triennio 2023-2025 a supporto della pianificazione distrettuale e del futuro PdG Po al 2027 sulla scorta delle tematiche ambientali per cui, stando ai risultati dello scorso sessennio di pianificazione, sono state rilevate le maggiori criticità conoscitive:

  • per le acque superficiali
  • per le acque sotterranee

ARPA Lombardia ha presentato 3 azioni prioritarie:

  • Azione prioritaria n. 3: Classificazione dello stato ecologico e attività di modellazione idrodinamica - ecologica dei laghi 
  • Azione prioritaria n. 7: Analisi delle sostanze prioritarie in matrice biota e sedimenti (corsi d'acqua e laghi)
  • Azione prioritaria n. 14: Implementazione delle misure di portata sorgenti alla scaturigine (corpi idrici sotterranei)

Inoltre, Regione Lombardia, per il territorio di propria competenza, contribuirà a supportare le attività del progetto mediante il coinvolgimento dei gestori idrici nello sviluppo della rete di monitoraggio sorgenti, il raccordo con il Gruppo di lavoro MIE (MicroInquinanti Emergenti e prioritari) del Cluster Le2C, la messa a disposizione di studi e base dati conoscitive sugli acquiferi e corpi idrici superficiali, (ad esempio studio Idromont sui corpi idrici sotterranei collocati nelle porzioni collinari e montane del territorio regionale, dati batimetrici in corso di acquisizione sui corpi idrici lacustri, studi sulla modellazione idrodinamico-ecologica dei laghi lombardi).

Progetto RASPO

CID - Concentrazione Inquinamento Diffuso: concentrazioni delle sostanze rappresentative della situazione di inquinamento diffuso.

Un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere.

Uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.

Sistema di relazioni tra i complessi idrogeologici tridimensionali, omogenei al loro interno, identificati per le modalità con cui si attua la circolazione idrica, e per i limiti che la separano dai complessi adiacenti, identificate in Lombardia come ISS (idrostruttura sotterranea superficiale), ISI (idrostruttura sotterranea intermedia) e ISP (idrostruttura sotterranea profonda).

L'inquinamento diffuso è definito dal D.Lgs.152/2006 come la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

Prima della definizione della rete e del programma di monitoraggio, per ciascun corpo idrico sotterraneo individuato è necessario definire un modello concettuale (Allegato 1, parte C del D.Lgs. 30/09). Il modello concettuale rappresenta il sistema delle acque sotterranee sulla base delle conoscenze delle caratteristiche naturali, delle pressioni e degli impatti. La normativa prevede la ricostruzione della geometria dei principali acquiferi o corpi idrici, delle relazioni tra corpi idrici superficiali e sotterranei, per giungere alla definizione di un modello concettuale, rappresentato da “una schematizzazione idrogeologica semplificata del sottosuolo e una prima parametrizzazione degli acquiferi”.

Questa rete di monitoraggio è finalizzata ad integrare e validare la caratterizzazione e la identificazione del rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono stato chimico, oltre a fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall’attività antropica, in concomitanza con l’analisi delle pressioni e degli impatti. Il monitoraggio di Sorveglianza viene svolto su tutti i punti di monitoraggio, almeno una volta nell’ambito di un Piano di Gestione del bacino idrografico, prevedendo sia i parametri di base che gli addizionali.

Questa rete di monitoraggio è finalizzata a stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici definiti a rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono stato chimico e stabilire la presenza di significative e durature tendenze ascendenti nella concentrazione degli inquinanti. su tutti i punti dei corpi idrici sotterranei sottoposti a questo tipo di monitoraggio si prevede la determinazione dei parametri di base che comprendono anche i nitrati, mentre i parametri delle altre categorie sarebbero selezionati sulla base di un criterio di sito specificità, secondo modalità che tengono conto della presenza delle pressioni gravanti sul territorio e considerando sia i risultati pregressi che quelli del primo ciclo di monitoraggio.

Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, nelle quali la qualità delle acque è compromessa o rischia di diventarlo, a causa della presenza di pressioni di tipo agricolo. In tali aree è consentito un apporto annuo di azoto di origine zootecnica al campo pari a 170 kg/ha

Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. L'azoto ammoniacale deriva dalla degradazione di composti organici azotati e la sua presenza denuncia immissione di scarichi civili non trattati. In corsi d'acqua ben ossigenati l'azoto ammoniacale risulta assente o presente in tracce poiché viene ossidato velocemente ad azoto nitrico. È un indicatore di inquinamento delle acque sia agricolo (fertilizzanti azotati) sia industriale e civile; la sua immissione provoca la diminuzione della quantità di ossigeno disciolto nell’acqua.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. Proviene dalla nitrificazione dell'azoto ammoniacale, dall'apporto mediante concimi e dalle precipitazioni meteoriche. E' quello preferibilmente assorbito dai vegetali, ma ha la caratteristica di non essere trattenuto dai colloidi del suolo, essendo pertanto soggetto all'azione dilavante delle acque, in maniera più o meno intensa a seconda della tessitura, della struttura del suolo e dalla quantità di precipitazioni od irrigazioni. L'azoto nitrico dilavato raggiunge velocemente gli strati più profondi del terreno, divenendo irraggiungibile dalle radici delle piante ed inquinando le falde acquifere e le acque superficiali.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta.

Un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana.

L’art. 74(2)(g) del D. Lgs. 152/06 definisce corpo idrico fortemente modificato (CIFM) “un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”.

Per alterazione fisica si può intendere qualunque alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.

I corpi idrici fortemente modificati (CIFM) sono creati artificialmente da sbarramenti (dighe o traverse) di fiumi o torrenti allo scopo di contenere elevati volumi d’acqua per usi civili (produzione di acqua potabile), industriali (ad esempio per la produzione di energia idroelettrica) e agricoli.

Un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

Le diatomee, Bacillariophyceae, sono alghe unicellulari eucariote autotrofe, appartenenti alla divisione delle Bacillariophyta. Nei corsi d’acqua  e nei laghi possono vivere in sospensione nell’acqua (plancton) o adese a diversi substrati come sabbia, rocce e vegetazione (benthos). Sono alghe di piccole dimensioni (da pochi micron fino a oltre mezzo millimetro) con un guscio protettivo (frustolo) costituito da due valve incastrate una nell’altra.

L'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici.

Ai fini della classificazione dello stato e potenziale ecologico, il D.M. 56/2009 definisce, nell’Allegato I punto 2 tabella A1.1, quali sono, tra gli altri, gli elementi di qualità biologica da considerare per fiumi e laghi.

In particolare, per i fiumi vanno considerati:

  • composizione e abbondanza della flora acquatica;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Per i laghi vanno considerati:

  • composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Il fitoplancton è costituito da minuscoli organismi fotosintetici (microalghe) viventi in sospensione nelle acque di laghi, fiumi e mari; esso provvede la base di nutrimento senza la quale non sarebbe possibile una equilibrata sopravvivenza delle altre forme di vita acquatica. Un suo eccessivo sviluppo, tuttavia, determina uno scadimento rapido della qualità delle acque (eutrofizzazione).

Il fitoplancton comprende numerosissime specie che si differenziano per dimensione, morfologia, fisiologia ed ecologia. Nel fitoplancton delle acque interne i principali gruppi sono rappresentati da cianobatteri, clorofite (coniugatoficee e cloroficee), diatomee, criptoficee, dinoficee e crisoficee.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  P µg/l  nella definizione degli indici LIM eco e LTL eco. Il fosforo, è un nutriente essenziale per piante e animali, è presente negli scarichi idrici e favorisce la funzione di equilibrio nella crescita dei batteri necessari alla depurazione biologica. Alte concentrazioni di sali fosforici rendono abnorme la proliferazione delle piante acquatiche dando luogo ai fenomeni di eutrofizzazione e anossia.

Corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-ampliato o artificiale.

Corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante. Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali tratti di corsi d'acqua in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire come zone umide.

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

Il D.M. 260/2010, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali prevede che gli elementi fisico–chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Nutrienti (N-NH4, N-NO3,Ptot);

- 100-OD (% di saturazione).

Tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco utilizzato per derivare la classe di qualità.

La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame. Il punteggio LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell’arco dell’anno in esame. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tab. 4.1.2/a, del D.M. 260/2010 in base alla concentrazione osservata.

Il D.M. 260/2010 ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri prevede che gli elementi fisico – chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Ptot;

- trasparenza;

- ossigeno ipolimnio.

Ai fini della classificazione, tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LTLeco.

La procedura per il calcolo dell’LTLeco prevede l’assegnazione di un punteggio per Ptot, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del DM. 260/2010 e secondo un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007. I livelli per il Ptot, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all’altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici.

Rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d'acqua:

  1. 100-OD
  2. N-NH4;
  3. N-NO3;
  4. P tot

Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali.

Questo raggruppamento è composto da angiosperme erbacee, pteridofite, briofite e da alghe filamentose.

Tutti gli organismi invertebrati di dimensioni più grandi di 1 mm che popolano i fondali di corsi d’acqua e dei laghi sia allo stadio di larva che allo stadio adulto.

In questo ambito si segnalano Insetti, Crostacei, Molluschi.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è previsto anche, per casi specifici, un monitoraggio di indagine,  qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali superamenti oppure quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito; può essere previsto inoltre per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.

Come stabilito dal D.M. 56/2009  è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio”;
  • la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica;
  • osservazione dell’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali
  • valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure

E' definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come % di saturazione nella definizione dell'indice LIM eco.

Rappresenta l’ossigeno libero disponibile in acqua, essenziale per la vita dei pesci e degli altri organismi acquatici.

L'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume.

Rappresentano la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, in uno o più periodi di tempo, per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Gli SQA sono definiti come SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) per le acque superficiali interne, i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. La media annua è calcolata sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno, la concentrazione massima ammissibile rappresenta, invece, la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. La lista delle sostanze di cui alla tabella 1A allegato parte III del D.Lgs. 152/06 è stata aggiornata con il D.Lgs. 172/15.

Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

La tipizzazione dei fiumi e' basata sull'utilizzo di descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere classificati in tipi sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici.

La procedura utilizzata per la definizione dei tipi per i corsi d'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti:

  • Livello 1 - Regionalizzazione
  • Livello 2 -Definizione di una tipologia
  • Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio

I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e naturali fortemente modificati presenti sul territorio nazionale devono essere classificati in tipi sulla base di descrittori morfometrici, geologici e chimico-fisici.



L’Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge, e cioè:

  • le amministrazioni provinciali per le piccole derivazioni;
  • la Regione Lombardia e gli Uffici Tecnici Regionali per le grandi derivazioni.

Ente, Società o privato cittadino che abbia ricevuto, da parte della Pubblica Amministrazione, la concessione a derivare acqua pubblica per gli usi consentiti dalla legge

Concessioni di derivazione d’acqua con provvedimento di concessione scaduto ed in fase di rinnovo presso le amministrazioni competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

E' definito all’art. 31 delle NTA del PTUA come “il deflusso che, in un corso d’acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.

Qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi o mobili. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all’articolo 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti.

Nuove istanze di grandi e piccole derivazioni non ancora attuate e in fase d’istruttoria presentate agli uffici competenti al rilascio del provvedimento finale di concessione.

Valore istantaneo massimo, espresso in l/s, del prelievo consentito dal provvedimento di concessione nell’unità di tempo.

Valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo e il periodo nell’arco dell’anno solare per il quale il prelievo è concesso.

Quantità massima di acqua, espressa in m3, complessivamente prelevabile in virtù della concessione nell’arco di un anno solare

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento

Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate

il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno

domanda biochimica d’ossigeno. Quantità d’ossigeno richiesta dai microrganismi aerobi, per poter procedere all’assimilazione e alla degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami. Tale valore è tanto più elevato quanto maggiore è la sostanza organica presente nei liquami. La misura dell’ossigeno presente nelle celle di misura effettuata dopo cinque giorni d’incubazione fornisce il BOD5 mentre dopo venti giorni il BOD20

Domanda chimica d’ossigeno. E’ un indice che serve a misurare la quantità d’ossigeno richiesta per ossidare chimicamente le sostanze ossidabili presenti nei liquami

La potenzialità di un impianto di depuratore biologico, espressa in “abitanti equivalenti”, definita nell’atto autorizzativo emesso dalla Provincia.

Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

Tutte quelle sostanze indisciolte, presenti nel campione di acqua da esaminare, che vengono trattenute da un filtro a membrana, di determinata porosità, quando il campione stesso viene sottoposto a filtrazione. Il filtro da usarsi, per ottenere una separazione della totalità di solidi sospesi (colloidali compresi), deve avere pori di diametro medio pari a 0,45 µm

Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali

Trattamento delle acque reflue mediante un processo che dopo lo scarico, dovrebbe garantire la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto legislativo n°152/2006

Limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo

Il Codice della Protezione Civile (D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224) è lo strumento normativo che regolamenta il Servizio Nazionale di Protezione Civile. Il Codice nasce dall’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendo tutta la normativa in materia in un unico testo di facile lettura.

La direttiva UE 91/271/CE è finalizzata a proteggere l'ambiente dell'Unione europea (UE) dalle conseguenze negative (quali l'eutrofizzazione) delle acque reflue urbane.

Stabilisce norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue. La normativa riguarda inoltre le acque reflue prodotte anche dalle industrie agro-alimentari (come l'industria alimentare e l'industria della birra).

Specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell’Unione europea (Unione) e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015.

In particolare, ciò prevede di:

  • proteggere tutte le forme di acqua (superficiali*, sotterranee*, interne* e di transizione*);
  • ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d’acqua;
  • ridurre l’inquinamento nei corpi idrici;
  • garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

La delibera di giunta regionale n. X/6990, contenuta nel B.U.R. Lombardia S. Ord. 04/09/2017, n.36, riguarda la pubblicazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Il Regolamento Regionale della Lombardia del 29/03/2019, n. 6 (in attuazione degli articoli 52 e 55 della L.R. Lombardia 12/12/2003, n. 26), recante norme in materia di risorse idriche - disciplina:
- gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue a esse assimilate;
- gli scarichi di acque reflue urbane;
- i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque meteoriche di dilavamento;
- le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque reflue industriali;
- le modalità di individuazione degli agglomerati del servizio idrico integrato;
- le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"

È stato emanato ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, e definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, mediante l’ identificazione di criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, la definizione di standard di e valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, criteri per  l’individuazione delle tendenze significative e l’inversione delle stesse all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza, individuazione di criteri per  la classificazione dello stato quantitativo e scelta delle  modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 GU n. 165 del 16 luglio 2016 “Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”.

Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

linea guida 155/2017 “Linee guida recanti la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo per i corpi idrici sotterranei (D.M. 6 luglio 2016)”

linea guida 157/2017 “Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei

linea guida 161/2017 “Linee guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione degli inquinanti delle acque sotterranee (D.M. 6 luglio 2016)”

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

 

Definisce gli standard di qualità ambientale, espressi come concentrazione massima ammissibile (SQA - CMA) e media annua (SQA - MA) delle sostanze appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/A) e di alcuni inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/B).

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308 del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale, introducendo sostanziali modifiche alla legislazione preesistente; in particolare il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento alla  Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere. Abroga il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

A seguito all’approvazione del D.lgs. 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, tra cui si segnalano:

  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, “Criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 152/06”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Normativa tecnica per l’identificazione e la classificazione dei Corpi Idrici Fortemente Modificati.

La metodologia per la classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro costituito dagli esperti del MATTM, dell’AT Sogesid e degli Istituti scientifici che collaborano con il Ministero per l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE (ISPRA, CNR-IRSA, CNR-ISE, ENEA, ISS, Arpa Lombardia).

Il DD 341/STA del 2016 è composto dai tre seguenti allegati:

Allegato 1 – Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri.

Allegato 2 – Tabelle con elenco misure di mitigazione idromorfologiche e processo decisionale guidato.

Allegato 3 – Aggiornamenti ai metodi rispetto a quanto riportato nel DM 260/2010.

È il primo decreto emanato in attuazione al D.Lgs. 152/2006 e disciplina le procedure per la definizione e individuazione delle tipologie, dei corpi idrici superficiali (corsi d’acqua, laghi, acque marino-costiere e di transizione) e delle pressioni che insistono sugli stessi. Tali attività risultano propedeutiche a tutte le altre previste dal D.Lgs. 152/06, le principali delle quali sono il monitoraggio dei corpi idrici e la redazione del Piano di Gestione dei distretti idrografici.

Stabilisce i criteri per la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali in attuazione del D.Lgs. 152/06.

Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Decreto attuativo del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri a cui attenersi per l’impostazione del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e per l’identificazione delle condizioni di riferimento necessarie alla definizione delle classi di qualità.

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale".

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Nel 2022 Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del PTA.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Aderendo alla Convenzione di Stoccolma gli Stati si sono impegnati a ridurre al minimo le emissioni in atmosfera dei POPs, intenzionali e non intenzionali, e i loro rilasci nelle acque e nei suoli, mediante una serie di azioni che vanno dal divieto di produzione ed uso, al divieto di esportazione e importazione, con particolare riferimento alle sostanze elencate negli allegati A e B della Convenzione(1).

“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Regione Lombardia, con DGR X/5736 del 24/10/2016, ha approvato con le “Direttive tecniche per la predisposizione, l’approvazione e l’attuazione dei progetti di gestione degli invasi”, che ottemperano agli obblighi che lo Stato ha posto in capo alle regioni.

Le Direttive, costituite da un corpo centrale e da due allegati tecnici, rappresentano il riferimento tecnico e procedurale per l’esecuzione delle attività di gestione dei sedimenti degli invasi in Lombardia, e definiscono il ruolo di ARPA nel corso del procedimento di approvazione del progetto di gestione ed all’interno dei tavoli tecnici.

Le Direttive disciplinano:

  • il procedimento di approvazione dei progetti di gestione degli invasi, l’iter amministrativo e procedurale per l’attuazione di tali piani; i contenuti del progetto di gestione per gli invasi;
  • le modalità di monitoraggio delle operazioni previste nel progetto di gestione;
  • i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati nelle acque dei corpi idrici, durante le operazioni di svaso, sfangamento, spurgo;
  • i criteri per l’esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ed in particolare il titolo V recante “Disciplina delle Risorse Idriche”. Art. 53-ter “Disposizioni per l’applicazione del deflusso minimo vitale”.

Specifiche tecniche e procedurali relative alla misurazione e al monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale, in attuazione all’art. 53 ter, comma 4, della legge regionale n. 26/2003

Modalità e tempi di attuazione degli obblighi di installazione di sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV) per le derivazioni di acqua superficiale.

Determinazioni in merito agli obblighi di misurazione e monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV), in attuazione dell'art. 53 ter della Legge regionale n. 26/2003.

Attuazione del deflusso ecologico (DE) in Lombardia: approvazione della metodologia per la determinazione dei fattori correttivi.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

CNR IRSA - Istituto di Ricerca Nazionale sulle Acque

SNPA - Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente

Regione Lombardia - Governo delle acque

Agenzia Europea dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

CIPAIS

Geoportale della Regione Lombardia

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LTER ITALIA

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Piano di Gestione 2021 - Piano Acque

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

WEB GIS ISPRA

Protezione civile regionale

CID - Concentrazione Inquinamento Diffuso: concentrazioni delle sostanze rappresentative della situazione di inquinamento diffuso.

Un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere.

Uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.

Sistema di relazioni tra i complessi idrogeologici tridimensionali, omogenei al loro interno, identificati per le modalità con cui si attua la circolazione idrica, e per i limiti che la separano dai complessi adiacenti, identificate in Lombardia come ISS (idrostruttura sotterranea superficiale), ISI (idrostruttura sotterranea intermedia) e ISP (idrostruttura sotterranea profonda).

L'inquinamento diffuso è definito dal D.Lgs.152/2006 come la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

Prima della definizione della rete e del programma di monitoraggio, per ciascun corpo idrico sotterraneo individuato è necessario definire un modello concettuale (Allegato 1, parte C del D.Lgs. 30/09). Il modello concettuale rappresenta il sistema delle acque sotterranee sulla base delle conoscenze delle caratteristiche naturali, delle pressioni e degli impatti. La normativa prevede la ricostruzione della geometria dei principali acquiferi o corpi idrici, delle relazioni tra corpi idrici superficiali e sotterranei, per giungere alla definizione di un modello concettuale, rappresentato da “una schematizzazione idrogeologica semplificata del sottosuolo e una prima parametrizzazione degli acquiferi”.

Questa rete di monitoraggio è finalizzata ad integrare e validare la caratterizzazione e la identificazione del rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono stato chimico, oltre a fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall’attività antropica, in concomitanza con l’analisi delle pressioni e degli impatti. Il monitoraggio di Sorveglianza viene svolto su tutti i punti di monitoraggio, almeno una volta nell’ambito di un Piano di Gestione del bacino idrografico, prevedendo sia i parametri di base che gli addizionali.

Questa rete di monitoraggio è finalizzata a stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici definiti a rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono stato chimico e stabilire la presenza di significative e durature tendenze ascendenti nella concentrazione degli inquinanti. su tutti i punti dei corpi idrici sotterranei sottoposti a questo tipo di monitoraggio si prevede la determinazione dei parametri di base che comprendono anche i nitrati, mentre i parametri delle altre categorie sarebbero selezionati sulla base di un criterio di sito specificità, secondo modalità che tengono conto della presenza delle pressioni gravanti sul territorio e considerando sia i risultati pregressi che quelli del primo ciclo di monitoraggio.

Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, nelle quali la qualità delle acque è compromessa o rischia di diventarlo, a causa della presenza di pressioni di tipo agricolo. In tali aree è consentito un apporto annuo di azoto di origine zootecnica al campo pari a 170 kg/ha

Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. L'azoto ammoniacale deriva dalla degradazione di composti organici azotati e la sua presenza denuncia immissione di scarichi civili non trattati. In corsi d'acqua ben ossigenati l'azoto ammoniacale risulta assente o presente in tracce poiché viene ossidato velocemente ad azoto nitrico. È un indicatore di inquinamento delle acque sia agricolo (fertilizzanti azotati) sia industriale e civile; la sua immissione provoca la diminuzione della quantità di ossigeno disciolto nell’acqua.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. Proviene dalla nitrificazione dell'azoto ammoniacale, dall'apporto mediante concimi e dalle precipitazioni meteoriche. E' quello preferibilmente assorbito dai vegetali, ma ha la caratteristica di non essere trattenuto dai colloidi del suolo, essendo pertanto soggetto all'azione dilavante delle acque, in maniera più o meno intensa a seconda della tessitura, della struttura del suolo e dalla quantità di precipitazioni od irrigazioni. L'azoto nitrico dilavato raggiunge velocemente gli strati più profondi del terreno, divenendo irraggiungibile dalle radici delle piante ed inquinando le falde acquifere e le acque superficiali.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta.

Un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana.

L’art. 74(2)(g) del D. Lgs. 152/06 definisce corpo idrico fortemente modificato (CIFM) “un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”.

Per alterazione fisica si può intendere qualunque alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.

I corpi idrici fortemente modificati (CIFM) sono creati artificialmente da sbarramenti (dighe o traverse) di fiumi o torrenti allo scopo di contenere elevati volumi d’acqua per usi civili (produzione di acqua potabile), industriali (ad esempio per la produzione di energia idroelettrica) e agricoli.

Un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

Le diatomee, Bacillariophyceae, sono alghe unicellulari eucariote autotrofe, appartenenti alla divisione delle Bacillariophyta. Nei corsi d’acqua  e nei laghi possono vivere in sospensione nell’acqua (plancton) o adese a diversi substrati come sabbia, rocce e vegetazione (benthos). Sono alghe di piccole dimensioni (da pochi micron fino a oltre mezzo millimetro) con un guscio protettivo (frustolo) costituito da due valve incastrate una nell’altra.

L'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici.

Ai fini della classificazione dello stato e potenziale ecologico, il D.M. 56/2009 definisce, nell’Allegato I punto 2 tabella A1.1, quali sono, tra gli altri, gli elementi di qualità biologica da considerare per fiumi e laghi.

In particolare, per i fiumi vanno considerati:

  • composizione e abbondanza della flora acquatica;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Per i laghi vanno considerati:

  • composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Il fitoplancton è costituito da minuscoli organismi fotosintetici (microalghe) viventi in sospensione nelle acque di laghi, fiumi e mari; esso provvede la base di nutrimento senza la quale non sarebbe possibile una equilibrata sopravvivenza delle altre forme di vita acquatica. Un suo eccessivo sviluppo, tuttavia, determina uno scadimento rapido della qualità delle acque (eutrofizzazione).

Il fitoplancton comprende numerosissime specie che si differenziano per dimensione, morfologia, fisiologia ed ecologia. Nel fitoplancton delle acque interne i principali gruppi sono rappresentati da cianobatteri, clorofite (coniugatoficee e cloroficee), diatomee, criptoficee, dinoficee e crisoficee.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  P µg/l  nella definizione degli indici LIM eco e LTL eco. Il fosforo, è un nutriente essenziale per piante e animali, è presente negli scarichi idrici e favorisce la funzione di equilibrio nella crescita dei batteri necessari alla depurazione biologica. Alte concentrazioni di sali fosforici rendono abnorme la proliferazione delle piante acquatiche dando luogo ai fenomeni di eutrofizzazione e anossia.

Corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-ampliato o artificiale.

Corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante. Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali tratti di corsi d'acqua in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire come zone umide.

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

Il D.M. 260/2010, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali prevede che gli elementi fisico–chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Nutrienti (N-NH4, N-NO3,Ptot);

- 100-OD (% di saturazione).

Tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco utilizzato per derivare la classe di qualità.

La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame. Il punteggio LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell’arco dell’anno in esame. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tab. 4.1.2/a, del D.M. 260/2010 in base alla concentrazione osservata.

Il D.M. 260/2010 ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri prevede che gli elementi fisico – chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Ptot;

- trasparenza;

- ossigeno ipolimnio.

Ai fini della classificazione, tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LTLeco.

La procedura per il calcolo dell’LTLeco prevede l’assegnazione di un punteggio per Ptot, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del DM. 260/2010 e secondo un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007. I livelli per il Ptot, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all’altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici.

Rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d'acqua:

  1. 100-OD
  2. N-NH4;
  3. N-NO3;
  4. P tot

Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali.

Questo raggruppamento è composto da angiosperme erbacee, pteridofite, briofite e da alghe filamentose.

Tutti gli organismi invertebrati di dimensioni più grandi di 1 mm che popolano i fondali di corsi d’acqua e dei laghi sia allo stadio di larva che allo stadio adulto.

In questo ambito si segnalano Insetti, Crostacei, Molluschi.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è previsto anche, per casi specifici, un monitoraggio di indagine,  qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali superamenti oppure quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito; può essere previsto inoltre per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.

Come stabilito dal D.M. 56/2009  è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio”;
  • la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica;
  • osservazione dell’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali
  • valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure

E' definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come % di saturazione nella definizione dell'indice LIM eco.

Rappresenta l’ossigeno libero disponibile in acqua, essenziale per la vita dei pesci e degli altri organismi acquatici.

L'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume.

Rappresentano la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, in uno o più periodi di tempo, per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Gli SQA sono definiti come SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) per le acque superficiali interne, i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. La media annua è calcolata sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno, la concentrazione massima ammissibile rappresenta, invece, la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. La lista delle sostanze di cui alla tabella 1A allegato parte III del D.Lgs. 152/06 è stata aggiornata con il D.Lgs. 172/15.

Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

La tipizzazione dei fiumi e' basata sull'utilizzo di descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere classificati in tipi sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici.

La procedura utilizzata per la definizione dei tipi per i corsi d'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti:

  • Livello 1 - Regionalizzazione
  • Livello 2 -Definizione di una tipologia
  • Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio

I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e naturali fortemente modificati presenti sul territorio nazionale devono essere classificati in tipi sulla base di descrittori morfometrici, geologici e chimico-fisici.



L’Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge, e cioè:

  • le amministrazioni provinciali per le piccole derivazioni;
  • la Regione Lombardia e gli Uffici Tecnici Regionali per le grandi derivazioni.

Ente, Società o privato cittadino che abbia ricevuto, da parte della Pubblica Amministrazione, la concessione a derivare acqua pubblica per gli usi consentiti dalla legge

Concessioni di derivazione d’acqua con provvedimento di concessione scaduto ed in fase di rinnovo presso le amministrazioni competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

E' definito all’art. 31 delle NTA del PTUA come “il deflusso che, in un corso d’acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.

Qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi o mobili. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all’articolo 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti.

Nuove istanze di grandi e piccole derivazioni non ancora attuate e in fase d’istruttoria presentate agli uffici competenti al rilascio del provvedimento finale di concessione.

Valore istantaneo massimo, espresso in l/s, del prelievo consentito dal provvedimento di concessione nell’unità di tempo.

Valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo e il periodo nell’arco dell’anno solare per il quale il prelievo è concesso.

Quantità massima di acqua, espressa in m3, complessivamente prelevabile in virtù della concessione nell’arco di un anno solare

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento

Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate

il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno

domanda biochimica d’ossigeno. Quantità d’ossigeno richiesta dai microrganismi aerobi, per poter procedere all’assimilazione e alla degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami. Tale valore è tanto più elevato quanto maggiore è la sostanza organica presente nei liquami. La misura dell’ossigeno presente nelle celle di misura effettuata dopo cinque giorni d’incubazione fornisce il BOD5 mentre dopo venti giorni il BOD20

Domanda chimica d’ossigeno. E’ un indice che serve a misurare la quantità d’ossigeno richiesta per ossidare chimicamente le sostanze ossidabili presenti nei liquami

La potenzialità di un impianto di depuratore biologico, espressa in “abitanti equivalenti”, definita nell’atto autorizzativo emesso dalla Provincia.

Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

Tutte quelle sostanze indisciolte, presenti nel campione di acqua da esaminare, che vengono trattenute da un filtro a membrana, di determinata porosità, quando il campione stesso viene sottoposto a filtrazione. Il filtro da usarsi, per ottenere una separazione della totalità di solidi sospesi (colloidali compresi), deve avere pori di diametro medio pari a 0,45 µm

Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali

Trattamento delle acque reflue mediante un processo che dopo lo scarico, dovrebbe garantire la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto legislativo n°152/2006

Limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo

Il Codice della Protezione Civile (D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224) è lo strumento normativo che regolamenta il Servizio Nazionale di Protezione Civile. Il Codice nasce dall’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendo tutta la normativa in materia in un unico testo di facile lettura.

La direttiva UE 91/271/CE è finalizzata a proteggere l'ambiente dell'Unione europea (UE) dalle conseguenze negative (quali l'eutrofizzazione) delle acque reflue urbane.

Stabilisce norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue. La normativa riguarda inoltre le acque reflue prodotte anche dalle industrie agro-alimentari (come l'industria alimentare e l'industria della birra).

Specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell’Unione europea (Unione) e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015.

In particolare, ciò prevede di:

  • proteggere tutte le forme di acqua (superficiali*, sotterranee*, interne* e di transizione*);
  • ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d’acqua;
  • ridurre l’inquinamento nei corpi idrici;
  • garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.

Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento. 

La delibera di giunta regionale n. X/6990, contenuta nel B.U.R. Lombardia S. Ord. 04/09/2017, n.36, riguarda la pubblicazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Il Regolamento Regionale della Lombardia del 29/03/2019, n. 6 (in attuazione degli articoli 52 e 55 della L.R. Lombardia 12/12/2003, n. 26), recante norme in materia di risorse idriche - disciplina:
- gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue a esse assimilate;
- gli scarichi di acque reflue urbane;
- i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque meteoriche di dilavamento;
- le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque reflue industriali;
- le modalità di individuazione degli agglomerati del servizio idrico integrato;
- le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"

È stato emanato ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, e definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, mediante l’ identificazione di criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, la definizione di standard di e valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, criteri per  l’individuazione delle tendenze significative e l’inversione delle stesse all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza, individuazione di criteri per  la classificazione dello stato quantitativo e scelta delle  modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 GU n. 165 del 16 luglio 2016 “Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”.

Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

linea guida 155/2017 “Linee guida recanti la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo per i corpi idrici sotterranei (D.M. 6 luglio 2016)”

linea guida 157/2017 “Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei

linea guida 161/2017 “Linee guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione degli inquinanti delle acque sotterranee (D.M. 6 luglio 2016)”

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

 

Definisce gli standard di qualità ambientale, espressi come concentrazione massima ammissibile (SQA - CMA) e media annua (SQA - MA) delle sostanze appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/A) e di alcuni inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/B).

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308 del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale, introducendo sostanziali modifiche alla legislazione preesistente; in particolare il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento alla  Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere. Abroga il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

A seguito all’approvazione del D.lgs. 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, tra cui si segnalano:

  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, “Criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 152/06”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Normativa tecnica per l’identificazione e la classificazione dei Corpi Idrici Fortemente Modificati.

La metodologia per la classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro costituito dagli esperti del MATTM, dell’AT Sogesid e degli Istituti scientifici che collaborano con il Ministero per l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE (ISPRA, CNR-IRSA, CNR-ISE, ENEA, ISS, Arpa Lombardia).

Il DD 341/STA del 2016 è composto dai tre seguenti allegati:

Allegato 1 – Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri.

Allegato 2 – Tabelle con elenco misure di mitigazione idromorfologiche e processo decisionale guidato.

Allegato 3 – Aggiornamenti ai metodi rispetto a quanto riportato nel DM 260/2010.

È il primo decreto emanato in attuazione al D.Lgs. 152/2006 e disciplina le procedure per la definizione e individuazione delle tipologie, dei corpi idrici superficiali (corsi d’acqua, laghi, acque marino-costiere e di transizione) e delle pressioni che insistono sugli stessi. Tali attività risultano propedeutiche a tutte le altre previste dal D.Lgs. 152/06, le principali delle quali sono il monitoraggio dei corpi idrici e la redazione del Piano di Gestione dei distretti idrografici.

Stabilisce i criteri per la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali in attuazione del D.Lgs. 152/06.

Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Decreto attuativo del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri a cui attenersi per l’impostazione del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e per l’identificazione delle condizioni di riferimento necessarie alla definizione delle classi di qualità.

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale".

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Nel 2022 Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del PTA.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Aderendo alla Convenzione di Stoccolma gli Stati si sono impegnati a ridurre al minimo le emissioni in atmosfera dei POPs, intenzionali e non intenzionali, e i loro rilasci nelle acque e nei suoli, mediante una serie di azioni che vanno dal divieto di produzione ed uso, al divieto di esportazione e importazione, con particolare riferimento alle sostanze elencate negli allegati A e B della Convenzione(1).

“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Regione Lombardia, con DGR X/5736 del 24/10/2016, ha approvato con le “Direttive tecniche per la predisposizione, l’approvazione e l’attuazione dei progetti di gestione degli invasi”, che ottemperano agli obblighi che lo Stato ha posto in capo alle regioni.

Le Direttive, costituite da un corpo centrale e da due allegati tecnici, rappresentano il riferimento tecnico e procedurale per l’esecuzione delle attività di gestione dei sedimenti degli invasi in Lombardia, e definiscono il ruolo di ARPA nel corso del procedimento di approvazione del progetto di gestione ed all’interno dei tavoli tecnici.

Le Direttive disciplinano:

  • il procedimento di approvazione dei progetti di gestione degli invasi, l’iter amministrativo e procedurale per l’attuazione di tali piani; i contenuti del progetto di gestione per gli invasi;
  • le modalità di monitoraggio delle operazioni previste nel progetto di gestione;
  • i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati nelle acque dei corpi idrici, durante le operazioni di svaso, sfangamento, spurgo;
  • i criteri per l’esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ed in particolare il titolo V recante “Disciplina delle Risorse Idriche”. Art. 53-ter “Disposizioni per l’applicazione del deflusso minimo vitale”.

Specifiche tecniche e procedurali relative alla misurazione e al monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale, in attuazione all’art. 53 ter, comma 4, della legge regionale n. 26/2003

Modalità e tempi di attuazione degli obblighi di installazione di sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV) per le derivazioni di acqua superficiale.

Determinazioni in merito agli obblighi di misurazione e monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (DMV), in attuazione dell'art. 53 ter della Legge regionale n. 26/2003.

Attuazione del deflusso ecologico (DE) in Lombardia: approvazione della metodologia per la determinazione dei fattori correttivi.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

CNR IRSA - Istituto di Ricerca Nazionale sulle Acque

SNPA - Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente

Regione Lombardia - Governo delle acque

Agenzia Europea dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

CIPAIS

Geoportale della Regione Lombardia

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LTER ITALIA

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Piano di Gestione 2021 - Piano Acque

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

WEB GIS ISPRA

Protezione civile regionale

Progetto RASPO