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800.061.160

Derivazioni

Derivazione torrente Viola verso il Lago di Cancano (SO)

L’utilizzo delle acque superficiali in Lombardia ha origini molto antiche e, nel corso dei secoli, ha subito un continuo incremento. La quasi totalità dei corsi d’acqua lombardi presenta lungo il proprio corso una sequenza quasi continua di prelievi e di restituzioni di acqua, che viene utilizzata per i vari usi previsti dalla normativa: idroelettrico, irriguo, potabile, igienico, antincendio, zootecnico, industriale e piscicoltura. In Lombardia gli utilizzi principali delle acque superficiali sono: la produzione di energia idroelettrica, l’irrigazione e le attività industriali.

La normativa regionale di riferimento in merito alle derivazioni di acqua pubblica, il Regolamento Regionale 2/2006, prevede che i derivatori di acqua pubblica debbano installare e manutenere idonei misuratori delle portate. L’attività di ARPA consiste nell’emissione di pareri in merito alla strumentazione di misura delle portate derivate e rilasciate come Deflusso Minimo Vitale (DMV) presso le opere di derivazione di acque pubbliche 

Si tratta di un’attività a supporto delle Autorità Concedenti (Province, Regione e UTR) nella valutazione dell’idoneità della strumentazione proposta nei progetti presentati in fase di rilascio di nuove Concessioni di derivazione o di rinnovi di Concessioni esistenti o di procedimenti di Autorizzazione Unica per tutti gli usi delle acque previsti. Nell’emissione dei pareri ARPA esamina innanzitutto la modalità adottata per la misura delle portate, in particolare che la proposta sia effettivamente compatibile con la tipologia delle opere di derivazione presenti (condotte, canali, paratoie, stramazzi…). Viene quindi valutato il corretto posizionamento di tutta la strumentazione necessaria alla misura, nel rispetto delle leggi idrauliche che governano il flusso d’acqua e delle specifiche Norme ISO di riferimento. Infine, vengono analizzate le caratteristiche tecniche della strumentazione in funzione del grado di precisione e di risoluzione necessari ad ottenere una corretta misurazione.

ARPA ha predisposto le Istruzioni Operative “Progetto di misura delle Portate derivate - MODELLO DERIVAZIONI”, scaricabili nella sezione DOWNLOAD MODULISTICA, in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie per una corretta redazione del progetto. Il progetto dovrà essere presentato alla Autorità Concedente di riferimento (Provincia, Regione, UTR) che lo invierà formalmente ad ARPA, tramite PEC, per la valutazione.

Inoltre, al comma 2 dell’art. 33, è prevista la “…trasmissione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) dei dati delle misurazioni.” Nei pareri rilasciati da ARPA è quindi sempre richiesto ai Gestori di opere di derivazione l’invio dei dati di misura delle portate. A tale scopo è stato predisposto il documento MODULO INVIO DATI, presente nella sezione DOWNLOAD MODULISTICA, contenente le istruzioni per la corretta fornitura dei dati di misura delle portate.

I file di dati devono essere trasmessi alla PEC dell’Agenzia - arpa@pec.regione.lombardia.it - premunendosi di indirizzarli all’attenzione della U.O. Usi Sostenibili delle Acque.

Per saperne di più

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

L’Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge, e cioè:

  • le amministrazioni provinciali per le piccole derivazioni;
  • la Regione Lombardia e gli Uffici Tecnici Regionali per le grandi derivazioni.

Ente, Società o privato cittadino che abbia ricevuto, da parte della Pubblica Amministrazione, la concessione a derivare acqua pubblica per gli usi consentiti dalla legge

Concessioni di derivazione d’acqua con provvedimento di concessione scaduto ed in fase di rinnovo presso le amministrazioni competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

E' definito all’art. 31 delle NTA del PTUA come “il deflusso che, in un corso d’acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.

Qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi o mobili. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all’articolo 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti.

Nuove istanze di grandi e piccole derivazioni non ancora attuate e in fase d’istruttoria presentate agli uffici competenti al rilascio del provvedimento finale di concessione.

Valore istantaneo massimo, espresso in l/s, del prelievo consentito dal provvedimento di concessione nell’unità di tempo.

Valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo e il periodo nell’arco dell’anno solare per il quale il prelievo è concesso.

Quantità massima di acqua, espressa in m3, complessivamente prelevabile in virtù della concessione nell’arco di un anno solare

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308 del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale, introducendo sostanziali modifiche alla legislazione preesistente; in particolare il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento alla  Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere. Abroga il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

A seguito all’approvazione del D.lgs. 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, tra cui si segnalano:

  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, “Criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 152/06”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale".

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Nel 2022 Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del PTA.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Agenzia Europea dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

Geoportale della Regione Lombardia

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Piano di Gestione 2021 - Piano Acque

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

L’Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge, e cioè:

  • le amministrazioni provinciali per le piccole derivazioni;
  • la Regione Lombardia e gli Uffici Tecnici Regionali per le grandi derivazioni.

Ente, Società o privato cittadino che abbia ricevuto, da parte della Pubblica Amministrazione, la concessione a derivare acqua pubblica per gli usi consentiti dalla legge

Concessioni di derivazione d’acqua con provvedimento di concessione scaduto ed in fase di rinnovo presso le amministrazioni competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

E' definito all’art. 31 delle NTA del PTUA come “il deflusso che, in un corso d’acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.

Qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi o mobili. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all’articolo 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti.

Nuove istanze di grandi e piccole derivazioni non ancora attuate e in fase d’istruttoria presentate agli uffici competenti al rilascio del provvedimento finale di concessione.

Valore istantaneo massimo, espresso in l/s, del prelievo consentito dal provvedimento di concessione nell’unità di tempo.

Valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo e il periodo nell’arco dell’anno solare per il quale il prelievo è concesso.

Quantità massima di acqua, espressa in m3, complessivamente prelevabile in virtù della concessione nell’arco di un anno solare

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308 del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale, introducendo sostanziali modifiche alla legislazione preesistente; in particolare il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento alla  Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere. Abroga il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

A seguito all’approvazione del D.lgs. 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, tra cui si segnalano:

  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, “Criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 152/06”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale".

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Nel 2022 Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del PTA.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Agenzia Europea dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

Geoportale della Regione Lombardia

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Piano di Gestione 2021 - Piano Acque

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

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