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Biossido di Zolfo

Il biossido di zolfo (SO2), un tempo denominata anidride solforosa, è un gas incolore, dall’odore pungente, irritante e molto solubile in acqua.

Il biossido di zolfo reagisce violentemente con l'ammoniaca e le ammine, l'acetilene, i metalli alcalini, il cloro, l'ossido di etilene e in presenza di acqua o vapore acqueo può attaccare molti metalli, tra cui l'alluminio, il ferro, l'acciaio, l'ottone, il rame e il nichel. Liquefatto, può corrodere le materie plastiche e la gomma.

La presenza in atmosfera è dovuta soprattutto alla combustione di combustibili fossili (carbone e derivati del petrolio) in cui lo zolfo è presente come impurezza. In natura è prodotto prevalentemente dall’attività vulcanica mentre le principali sorgenti antropiche sono gli impianti per il riscaldamento e la produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli combustibili.

 

Obiettivi e limiti di legge per la protezione della salute umana
Inquinante Tipo di Limite Limite

SO2

Limite Orario

350 µg/m³ da non superare più di 24 volte all’anno

Limite giornaliero

125 µg/m³ da non superare per più di 3 giorni all’anno

 

Soglie di allarme ed informazione
Inquinante Tipo di Limite Limite

SO2

Soglia di allarme

500 µg/m³ misurata su tre ore consecutive

 

Valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione
Inquinante Tipo di Limite Limite

SO2

Livello critico annuale

20 µg/m³

Livello critico invernale (1 ott – 31 mar)

20 µg/m³

Livelli raccomandati OMS (2021)
Inquinante

 

Tipo di livello

 

Livello OMS

 

SO2

Giornalieraa

40 µg/m³ media giornaliera

10 minuti

500 µg/m³ media su 10 minuti

a 99° percentile (i.e. 3-4 giorni di superamento all’anno)

Decreto Legislativo n. 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Questo Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di "testo unico" sulla qualità dell’aria, abrogando la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva n.50 del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Deliberazione n. IX/2605 del 30.11.2011

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 Agosto 2010,
n. 155 - revoca della D.g.r n. 5290/07

Agenzia Europea per l'Ambiente

Accordo Aria

Decreto Legislativo n. 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Questo Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di "testo unico" sulla qualità dell’aria, abrogando la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva n.50 del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Deliberazione n. IX/2605 del 30.11.2011

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 Agosto 2010,
n. 155 - revoca della D.g.r n. 5290/07

Agenzia Europea per l'Ambiente

Accordo Aria