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800.061.160

Inquinanti in sintesi

Al fine della valutazione della qualità dell'aria, il Decreto Legislativo 155/10 stabilisce per Biossido di Zolfo (SO2), Biossido di Azoto (NO2), Ossidi di Azoto (NOx), Materiale Particolato (PM), Benzene, Ozono (O3) e Monossido di Carbonio (CO), le seguenti definizioni:

Obiettivi e limiti per la protezione della salute umana

Biossido di Zolfo (SO2)

Monossido di Carbonio (CO)

Benzene (C6H6)

Limite Orario

350 µg/m³ media oraria da non superare più di 24 volte/anno

Valore Limite

10 mg/m³ come media mobile 8h

Valore Limite

5 µg/m³ come media annua

Limite giornaliero

125 µg/m³ da non superare più di 3 giorni/anno

 

Obiettivi e limiti per la protezione della salute umana

Biossido di Azoto (NO2)

O3

PM10

Limite Orario

200 µg/m³ media oraria da non superare più di 18 volte/anno

Valore Limite

120 µg/m³ come media mobile 8h da non superare più di 25 volte/anno

Limite giornaliero

50 µg/m³ media oraria da non superare più di 35 giorni/anno

Limite annuale

40 µg/m³ media annua

Limite annuale

40 µg/m³ media annua

 

Obiettivi e limiti per la protezione della salute umana

Arsenico(As)

Cadmio(Cd)

Valore obiettivo

6 ng/m³ media annua dal 31.12.2012

Valore obiettivo

5 ng/m³ media annua dal 31.12.2012

 

Obiettivi e limiti per la protezione della salute umana

Nichel(Ni)

Benzo(a)Pirene (B(a)p)

Piombo(Pb)

Valore obiettivo

20 ng/m³ media annua dal 31.12.2012

Valore obiettivo

1 ng/m³ media annua dal 31.12.2012

Valore limite

0,5 ng/m³ media annua

 

Valori limite
Concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente

Soglie di allarme
Concentrazioni atmosferiche oltre le quali vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunte le quali si deve immediatamente intervenire

Livello critico
Livello fissato in base alle conoscenze scientifiche oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti sui recettori (alberi, piante, ecosistemi, esseri umani esclusi)

Margine di tolleranza
Percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del valore limite

Valore obiettivo
Limite fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita

Soglia di allarme
Livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per l a popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati

Soglia di informazione
Livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive

Obiettivo a lungo termine
Livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente

Soglia di valutazione superiore
Concentrazione atmosferica al di sotto della quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione

Soglia di valutazione inferiore
Concentrazione atmosferica al di sotto della quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva

 

Periodi di mediazione: periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono utilizzati per calcolare il valore riportato. In particolare:

  • media annua: media dei valori giornalieri compresi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare,
    media giornaliera: la media dei valori orari compresi tra le ore 01.00 e le ore 23.00 per il quale siano presenti almeno il 75% dei valori
  • massima concentrazione media giornaliera su 8 ore (MM8): si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla base dei dati orari ed aggiornate ad ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.
  • AOT40: parametro valutato ai fini degli obiettivi per l’ozono e inteso come la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80µg/m³ e 80µg/m³ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le ore 08.00 e le ore 20.00 con riferimento all’ora dell’Europa Centrale (CET).
Tabella valori OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021 ha aggiornato le Linee guida (AQGs) che individuano i livelli di qualità dell’aria per la protezione della salute umana per il PM2,5, PM10, NO2, O3, SO2, CO. L’ultimo aggiornamento risaliva al 2005 quando per la prima volta furono introdotti i valori guida per il PM10 e PM2,5.

Le nuove AQGs portano a una notevole riduzione dei valori guida precedentemente raccomandati, spesso inferiori ai limiti normativi previsti dalle attuali direttive europee recepite in Italia dal DLgs 155/2010.

Le linee Guida dell’OMS forniscono informazioni relativamente ai valori sotto ai quali non sono riscontrabili effetti sanitari sulla base della letteratura scientifica disponibile. Non rappresentano di per sé limiti, che sono definiti a livello normativo anche dopo un’analisi integrata che tiene conto anche della loro sostenibilità.

Le variabili meteorologiche sono di fondamentale importanza rispetto ai livelli di inquinamento atmosferico. Regolano infatti la velocità con cui gli inquinanti vengono trasportati e si disperdono in aria (es. velocità del vento, flussi turbolenti di origine termica o meccanica) o portati al suolo (rimozione da parte della pioggia). I parametri meteorologici definiscono il volume in cui gli inquinanti si disperdono: l'altezza di rimescolamento, connessa alla quota della prima inversione termica, può essere identificata come la quota massima fino alla quale gli inquinanti si diluiscono. Influenzano inoltre la velocità (o addirittura la presenza) di alcune reazioni chimiche che determinano la formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, quali ad esempio l'ozono (es. radiazione solare).

Decreto Legislativo n. 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Questo Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di "testo unico" sulla qualità dell’aria, abrogando la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva n.50 del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Deliberazione n. IX/2605 del 30.11.2011

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 Agosto 2010,
n. 155 - revoca della D.g.r n. 5290/07

Agenzia Europea per l'Ambiente

Accordo Aria

Decreto Legislativo n. 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Questo Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di "testo unico" sulla qualità dell’aria, abrogando la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva n.50 del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Deliberazione n. IX/2605 del 30.11.2011

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 Agosto 2010,
n. 155 - revoca della D.g.r n. 5290/07

Agenzia Europea per l'Ambiente

Accordo Aria