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800.061.160

Programma di valutazione | PDV

Il Decreto Legislativo n. 155/2010, che fissa le norme per la valutazione della qualità dell’aria, prevede che le regioni e le province autonome predispongano un programma per la misura della qualità dell’aria con stazioni fisse coerente con le disposizioni introdotte dal decreto stesso. Il Ministero dell’ambiente, avvalendosi dell’ISPRA e dell’ENEA, valuta la conformità del progetto alle prescrizioni normative.

Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Il numero di stazioni fisse dipende, in linea generale, dalla zonizzazione del territorio ed è funzione della popolazione di ciascuna zona e dello stato di qualità dell’aria: se le concentrazioni rilevate sono basse, sotto determinate soglie, il numero di punti da prevedere scende: non è necessario misurare in tanti punti un determinato parametro, se le concentrazioni normalmente rilevate non destano preoccupazione. Viceversa, se è alta la probabilità di superare i limiti per un determinato parametro il numero di stazioni da prevedere è più elevato.

L’insieme delle stazioni previste dal programma di valutazione è finalizzato a dare un quadro della qualità dell’aria nella zona o nell’agglomerato completo, relativo, nell’insieme, a tutte le situazioni possibili, sia a quelle più critiche (ad esempio in prossimità del traffico) che a quelle di fondo, lontano da sorgenti dirette.

La singola stazione fornisce dati puntuali e non è rappresentativa di tutto il territorio del Comune in cui è posizionata. L’insieme delle stazioni presenti in una determinata zona, però, deve permettere di valutare tutta la variabilità dei livelli di inquinamento presenti, anche nelle parti del territorio in cui non sono posizionati punti di rilevamento. D’altra parte, in ogni Comune possono essere presenti le situazioni rilevate dalle stazioni della zona, anche se non poste nel territorio del Comune stesso.

I dati rilevati dalle stazioni del programma di valutazione sono trasmessi ad Ispra ed al Ministero dell’ambiente per la valutazione del conseguimento degli standard normativi.

Le stime modellistiche integrano le informazioni delle stazioni fisse e sono finalizzate ad una stima dell’esposizione media, contribuendo al programma di valutazione della qualità dell’aria.

La stazione di rilevamento deve essere posizionata in modo da essere il più possibile rappresentativa dello stato della qualità dell’aria dell’agglomerato o della zona in cui è posta, e della tipologia di stazione che interpreta. Infatti una rete di rilevamento deve avere stazioni localizzate sia in posizioni di fondo, capaci di rilevare l’inquinamento diffuso in modo generalizzato nel territorio, che in posizioni di picco, ad esempio in prossimità di vie di traffico, così da valutare la qualità dell’aria in casi critici (sebbene comunque diffusi sul territorio e connessi alla reale esposizione della popolazione ), in aree o all’interno di zone dove si raggiungono i livelli più elevati di concentrazione a cui la popolazione sia esposta per un periodo di tempo significativo. I punti di campionamento destinati alla protezione degli ecosistemi dovrebbero essere rappresentativi di aree di almeno 1.000 km² e dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da aree edificate importanti, da impianti industriali o da autostrade. Tali stazioni dovrebbero essere impiegate per il monitoraggio dei livelli di concentrazione degli inquinanti determinati da sorgenti naturali e da fenomeni di trasporto sul lungo raggio.

Secondo i criteri dell'Agenzia Europea per l'ambiente (EEA) le stazioni di misura della qualità dell'aria vengono classificate a seconda delle tipologia della stazione e dell'area e delle caratteristiche della zona:

  •  Traffico (T) - stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta;
  •  Fondo (o background, B) - stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, etc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito;
  •  Industriale (I) - stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe;
  •  Urbana (U) - stazione fissa inserita in area edificata in continuo o almeno in modo predominante;
  •  Suburbana (S) - stazione fissa inserita in area largamente edificata in cui sono presenti sia zone edificate che zone non urbanizzate;
  •  Rurale (R) - stazione inserita in contesti non urbani e non suburbani. Se è localizzato a una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissioni la stazione è definita come rurale remota

Le stazioni sono quindi classificate tramite una combinazione delle caratteristiche sopraelencate (ad esempio TU stazione posta in un’area urbana in prossimità di una via di traffico; BS stazione non direttamente in prossimità di una particolare fonte di emissione, in una zona periferica dell’agglomerato urbano).

Il numero di stazioni di rilevamento necessario ad una corretta valutazione della qualità dell’aria non è elevato. L’inquinamento, infatti, si diffonde nell’aria e la misura in un punto può essere ben rappresentativa anche di aree molto vaste. Il Decreto Legislativo 155/2010 definisce il numero di stazioni necessarie per la valutazione dei livelli dei seguenti inquinanti: biossido di zolfo (SO2), ossidi e biossido di azoto (NOx), materiale particolato (PM10 e PM2.5), Ozono (O3), Piombo (Pb), Benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO), arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e benzo(a)pirene (B(a)P), andando ad aggiornare i valori definiti nelle precedenti normative. Per la protezione della salute pubblica da fonti diffuse, il numero di stazioni per zona o agglomerato (definito come le aree con un numero d i abitanti superiore a 250.000 o comunque con una densità di popolazione superiore ai 3.000 ab/km²) sono le seguenti:

Popolazione dell'agglomerato (1000 x abitanti)

 

Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore

 

Se la concentrazione è compresa fra la soglia inferiore e quella superiore

 

NOx, SO2, Benzene, CO

 

PM (PM10 + PM2.5)

 

Inquinanti diversi dal PM

 

PM1 (PM10 + PM2.5)

 

0-249

1

2

1

1

250-499

2

3

1

2

500-749

2

3

1

2

750-999

3

4

1

2

1000-1499

4

6

2

3

1500-1999

5

7

2

3

2000-2749

6

8

3

4

2750-3749

7

10

3

4

3750-4749

8

11

3

6

4750-5999

9

13

4

6

>6000

10

15

4

7

1. Si considera che esistano due distinte stazioni di misurazione nel caso in cui vi sia una stazione in cui il PM2.5 e il PM10 sono misurati in conformità al presente Decreto. Il numero totale di stazioni di PM2.5 e di PM10 non devono differire per un fattore superiore a 2.

Popolazione dell'agglomerato (1000 x abitanti)

 

Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore

 

Se la concentrazione è compresa fra la soglia inferiore e quella superiore

 

As,Cd,Ni

 

B(a)P

 

As,Cd,Ni

 

B(a)P

 

0-749

1

1

1

1

750-1999

2

2

1

1

2000-3749

2

3

1

1

4750-5999

4

5

2

2

>6000

5

5

2

2

La normativa fissa inoltre dei criteri per il numero di stazioni di misurazione dell’ozono, distinguendo tra agglomerati urbani e altre zone, sempre tenendo conto della popolazione in esse residenti.

 

Popolazione dell'agglomerato (1000 x abitanti)

 

Agglomerati (stazioni in siti urbani e suburbani)

 

Altre zone (stazioni in siti suburbani e rurali)

 

<250

 

1

<500

1

2

<1000

2

2

<1500

3

3

<1500

3

3

<2000

3

4

<2750

4

5

<3750

5

6

<3750

1 stazione supplementare per 2 milioni abitanti

1 stazione supplementare per 2 milioni abitanti

La normativa vigente prevede un numero minimo di stazioni per la valutazione della qualità dell’aria in relazione ai livelli critici per la protezione della vegetazione in zone diverse dagli agglomerati.

  •  Se le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore: 1 stazione ogni 20.000 km²
  •  Se le concentrazioni sono comprese tra le soglie di valutazione inferiore e superiore: 1 stazione ogni 40.000 km².

Le campagne di monitoraggio effettuate mediante l’utilizzo di laboratori mobili completano ed arricchiscono le informazione derivanti dalla rete di monitoraggio fissa della qualità dell’aria.
ARPA Lombardia realizza campagne temporanee per approfondire specifiche problematiche su propria iniziativa o su richiesta da parte di Comuni, Province o Regioni.

Altre campagne possono avere l’obiettivo di fornire misure indicative sulla qualità dell’aria in generale. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente riguardo alle misure indicative (per cui è richiesta una copertura annuale del 14%, pari a 8 settimane all’anno distribuite nei diversi periodi meteorologici), la programmazione delle campagne prevede di norma due periodi di misura di 4 settimane ciascuno rispettivamente nel semestre freddo e in quello caldo.

Decreto Legislativo n. 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Questo Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di "testo unico" sulla qualità dell’aria, abrogando la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva n.50 del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Deliberazione n. IX/2605 del 30.11.2011

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 Agosto 2010,
n. 155 - revoca della D.g.r n. 5290/07

Decreto Legislativo n. 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Questo Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di "testo unico" sulla qualità dell’aria, abrogando la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva n.50 del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Deliberazione n. IX/2605 del 30.11.2011

Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 13 Agosto 2010,
n. 155 - revoca della D.g.r n. 5290/07