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Pianificazione dell'Emergenza Esterna | PEE

Per gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante - in base alle informazioni che sono state fornite dal gestore e alle conclusioni dell’attività istruttoria (nel caso di stabilimenti di soglia superiore) - è previsto, ai sensi dell'art.21 al D.Lgs. 105/15, che siano predisposti i Piani di Emergenza Esterni (PEE) per limitare gli effetti dannosi sull’uomo e l’ambiente in caso di incidente rilevante.

Il Piano è riesaminato, sperimentato e,  se necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione (D.M. 139/09), dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre anni, tenendo conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli stabilimenti e nei servizi di emergenza,  dei  progressi  tecnici  e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in  caso  di incidenti rilevanti.

I contenuti minimi che devono essere considerati nell'elaborazione del PEE sono indicati nell'allegato 4 al D.Lgs. 105/15, che definisce anche i requisiti minimi per i Piani di Emergenza Interni di cui all'art. 20 al medesimo Decreto.

Chi predispone il PEE?

l PEE viene predisposto dalla Prefettura, d’intesa con la Regione, gli Enti locali interessati e previa consultazione della popolazione, allo scopo di:

  1. controllare e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli  interventi  di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
  3. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

L’elaborazione del Piano avviene anche attraverso la cooperazione delle istituzioni che devono intervenire, ciascuna per propria competenza, in caso di emergenza; l'attuazione ed il coordinamento del PEE sono in capo alla Prefettura.

La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per garantire la sicurezza nelle aziende a rischio di incidente rilevante, salvaguardare l’ambiente e la salute della popolazione.

Ogni qualvolta si riscontra una situazione da cui può derivare un incidente rilevante e si ha il fondato timore che possa estendersi oltre i limiti dello stabilimento causando ulteriori gravi danni a cose o a persone.

Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori soglia oltre i quali si manifestano letalità lesioni o danni.

E' un fenomeno simile all’esplosione causata dall’espansione rapida dei vapori infiammabili prodotti da una sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono derivare sia effetti di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball).

Il Comitato Tecnico Regionale è un organo regionale presieduto dai Vigili del Fuoco ed è costituito dal direttore regionale o interregionale dei VVF, tre funzionari tecnici del Corpo Nazionale di VVF della regione, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, un rappresentante dell’ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta in cui ha sede la direzione regionale o interregionale di VVF, un rappresentante della regione, due rappresentanti dell’ARPA, un rappresentante dell’INAIL, un rappresentante dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, un rappresentante del Comune territorialmente competente, un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG) per gli stabilimenti di stoccaggio sotterraneo su terraferma, un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta. Il CTR ha il compito di:

  • effettuare l’istruttoria e valutazione finale dei rapporti di sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore esistenti, nuovi e per modifiche con aggravio del rischio (NOF);
  • trasmettere gli esiti agli enti rappresentati, al Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a ISPRA, al Ministero dell’Interno e alla Prefettura territorialmente competente;
  • diffidare il gestore in caso di mancati adempimenti al D.lgs. 105/2015;
  • sospendere l’attività e ordina la chiusura dello stabilimento o impianto;
  • individuare le aree ad elevata concentrazione di aziende RIR;
  • individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti con possibile effetto domino;
  • coordinare i gestori nell’elaborazione del piano sicurezza integrato;
  • rilasciare i pareri di compatibilità territoriale nel caso in cui non sia stato adottato l’elaborato tecnico comunale.

Danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall’inizio degli interventi stessi.

Una lesione di un organo, o la compromissione - anche temporanea - di una delle funzioni vitali della persona per la quale debba necessariamente procedersi all’ospedalizzazione della stessa.

Un danno, per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell’arco di due anni dall’inizio degli interventi stessi.

Rapida combustione del gas/vapore infiammabile con velocità di propagazione del fronte fiamma nell’ordine dei metri al secondo.

La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia, in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

Processo di emissione o fuoriuscita di un prodotto che miscelandosi con l’aria si disperde nell’ambiente formando una nube tossica che può interessare direttamente le persone o se miscelato con l’acqua può contaminare le acque superficiali o il suolo.

E' una dichiarazione scritta da parte del Gestore, in cui questi identifica gli obiettivi principali e gli aspetti su cui l'Azienda ritiene di intervenire per il controllo dei pericoli d’incidenti rilevanti. In tale documento, il Gestore deve inserire anche il Programma di Attuazione e Miglioramento del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

Quando si sia verificato un incidente avente rilevanza esterna e lo stesso è ancora in fase di potenziale crescita.

Quando si verifica una situazione incidentale grave i cui effetti rimangono confinati all’interno dello stabilimento.

Rilascio di una sostanza tossica che presenta un pericolo immediato per la salute e la vita e può costituire la fase precedente di una dispersione.

Documento che individua e disciplina, all’interno del territorio comunale, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione in funzione delle attività a rischio di incidente rilevante presenti. L’elaborazione di questo atto è fondamentale perché l’inserimento di un’azienda RIR nel tessuto urbano richiede una verifica preventiva della compatibilità tra le diverse tipologie insediative e un’attenzione particolare all’impatto, reale e percepito, che questo tipo di insediamento può avere sulla popolazione.

Rilascio di energia meccanica a seguito della combustione di gas/vapore infiammabile. Può avvenire sotto forma di deflagrazione o di detonazione.

Letteralmente “lampo di fuoco” - di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili. A questo fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche istantanee.

Secondo quanto indicato nel D.M. 9 maggio 2001: “Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.”

Letteralmente “palla di fuoco” - è lo scenario che presuppone un’elevata concentrazione, in aria, di sostanze infiammabili, il cui innesco determina la formazione di una sfera di fuoco accompagnata da significativi effetti di irraggiamento nell’area circostante.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso.

Corrispondente alla massima concentrazione di sostanza tossica cui può essere esposta una persona in buona salute, per un periodo di 30’, senza subire effetti irreversibili sulla salute o senza avere effetti che ne impediscano la fuga.

Unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto.

Evento determinato dall’innesco di un gas/vapore che si può generare in vari modi. A seguito di un rilascio ad alta velocità, sotto forma di nube infiammabile (flash fire); per evaporazione da una pozza di liquido (pool fire) oppure dalla superficie liquida all’interno di un serbatoio; per emissione di sostanze solide sottoposte a riscaldamento; a seguito del collasso catastrofico di un serbatoio a pressione.

Un evento quale emissione, incendio o esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che dà luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengono una o più sostanze pericolose.

Letteralmente “dardo di fuoco” - di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco immediato di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in pressione. Al predetto fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche entro un’area limitata attorno alla fiamma, ma con la possibilità di un rapido danneggiamento di strutture/apparecchiature in caso di loro investimento, con possibili “effetti domino”.

Lethal Concentration 50%: concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia peso della sostanza diviso il volume in aria).

Da DM 9 maggio 2001: LC5O (30min,hmn):  concentrazione  di sostanza tossica, letale  per  inalazione  nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti. Nel caso  in cui siano disponibili solo valori di LC5O per  specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti,  deve  essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante il metodo TNO.

Lethal Dose 50%: rapporto tra la dose singola di una sostanza ingerita e il peso corporeo del soggetto che si prevede causi la morte nel 50% dei casi (si esprime in mg/kg di peso corporeo).

LEL: Lower Explosive Limit o LIE (Limite Inferiore di Esplosività)

UEL: Upper Explosion Limit o LSE (Limite superiore di esplosività)

Rappresentano i limiti inferiore e superiore di esplosività, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili, in caso di fonte di innesco. 

Per concentrazioni nell'aria al di sotto della LEL, non vi è abbastanza combustibile per la propagazione della fiamma.

Per concentrazioni superiori alla UEL, il combustibile ha reso l'atmosfera satura (troppa poca aria), pertanto non vi è sufficiente  ossigeno per la propagazione della reazione.

Lower Flammable Limit - Limite inferiore di infiammabilità e 1/2 LFL (valore corrispondente alla metà di tale soglia) utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili.

E' un documento che i Gestori degli stabilimenti RIR sono obbligati a trasmettere al CTR, alla Regione, al MATTM tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei V.V.F. territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 al D.Lgs. 105/15; a partire da giugno 2016 viene trasmessa elettronicamente ai vari Enti mediante specifico portale dedicato, gestito da ISPRA. La notifica è redatta secondo il modulo riportato in allegato 5 del D.lgs. 105/2015.

E' rappresentata dalla dispersione, in aria, di sostanze tossiche (gas, vapori, aerosol, nebbie, polveri) quale conseguenza più significativa di perdite o rotture dei relativi contenitori/serbatoi, ma, talora, anche come conseguenza della combustione di altre sostanze (gas di combustione e decomposizione in caso d’incendio).

La proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente.

Elaborato predisposto dal Prefetto - d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati - per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore. In particolare, lo scopo del PEE è quello di: controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, l’ambiente e i beni; mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile; informare adeguatamente la popolazione e le autorità competenti; provvedere al rispristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Documento predisposto dal gestore degli stabilimenti di soglia superiore (SSS) con lo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose; mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenza di un incidente rilevante; informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti e provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente.

Letteralmente “pozza incendiata” è l’evento incidentale che presuppone l’innesco di una sostanza liquida sversata in un’area circoscritta o meno. Tale evento produce, di norma, la formazione di un incendio per l’intera estensione della “pozza” dal quale può derivare un fenomeno d’irraggiamento e sprigionarsi del fumo.

Da attivare, ogniqualvolta vi è fondato timore che si verifichi un incidente del tipo sopra specificato i cui effetti si ritengono limitati entro i confini dello stabilimento.

Documento obbligatorio per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore (SSS), che costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Esso fornisce alle Autorità competenti informazioni dettagliate sulla localizzazione dello stabilimento, le attività svolte, i processi e i pericoli ad esse associate, gli strumenti tecnici e gestionali adottati per garantire condizioni di sicurezza nell’esercizio degli impianti e prevenire possibili incidenti. Nel RdS vengono inoltre evidenziati gli eventuali impatti derivanti dal rischio di incidente sul territorio circostante lo stabilimento.

E' la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche. La valutazione del rischio consiste nella valutazione globale della probabilità e delle gravità delle conseguenze in caso di accadimento, allo scopo di predisporre opportune misure di sicurezza.

Insieme di effetti fisico-chimici e meteorologici che si possono registrare su una determinata area e che possono essere messi in relazione ad un’ipotesi incidentale, determinandone l’evoluzione prevedibile.

Strumento gestionale che le aziende a RIR devono obbligatoriamente adottare. Questo deve farsi carico di alcuni aspetti fondamentali: organizzazione e personale; identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; controllo operativo; gestione delle modifiche; pianificazione dell’emergenza; controllo delle prestazioni; controllo e revisione.

Sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata in parte 2 dell’allegato 1 del D.lgs. 105/2015 sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio.

Tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

Concentrazione media ponderata su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore su 40 ore lavorative settimanali, alla quale i professionisti e lavoratori, possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza subire effetti negativi per la salute.

Letteralmente “esplosione di una nube non confinata di vapori infiammabili” - che è una formulazione sintetica per descrivere un evento incidentale determinato dal rilascio e dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile in fase gassosa o vapore, dal quale possono derivare, in caso d’innesco, effetti termici variabili e di sovrappressione spesso rilevanti, sia per l’uomo che per le strutture ma meno per l’ambiente.

Cosiddetta “Seveso III” - sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE. Recepita a livello italiano col D.Lgs. 105/15.

Cosiddetta “Seveso II-bis” - che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio Europeo sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze. Recepita a livello italiano col D.Lgs. 238/05, andando a modificare ed integrare il D.Lgs. 334/99.

Cosiddetta “Seveso II” - sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; recepita a livello italiano col D.Lgs. 334/99.

Prima direttiva europea sui rischi connessi alle sostanze pericolose, emanata successivamente all'incidente di Seveso del 1976, cosiddetta Seveso I, recepita a livello italiano con DPR 175/88.

Attuazione della direttiva 2012/18/UE (Seveso III)  relativa al controllo del pericolo di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose.

Rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali - attuazione della direttiva 82/501/CEE (per la parte ancora vigente).

Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 105/2015, anche in termini tariffari, nonché’ contestuale approvazione dello schema di convenzione con la direzione regionale vigili del fuoco della Lombardia e Arpa Lombardia per l’esecuzione delle ispezioni medesime.

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi infiammabili e/o tossici.

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL).

Applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (per la parte ancora vigente)

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti Rilevante” (ERIR).

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) - principale documentazione di riferimento in ambito RIR

inventario stabilimenti Seveso

quesiti coordinamento nazionale Seveso

The Minerva Portal of the Major Accident Hazards Bureau

ECHA- search for chemicals

Isprambiente- impianti a Rischio di Incidente Rilevante

CSB - analisi di eventi incidentali

Ogni qualvolta si riscontra una situazione da cui può derivare un incidente rilevante e si ha il fondato timore che possa estendersi oltre i limiti dello stabilimento causando ulteriori gravi danni a cose o a persone.

Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori soglia oltre i quali si manifestano letalità lesioni o danni.

E' un fenomeno simile all’esplosione causata dall’espansione rapida dei vapori infiammabili prodotti da una sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono derivare sia effetti di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball).

Il Comitato Tecnico Regionale è un organo regionale presieduto dai Vigili del Fuoco ed è costituito dal direttore regionale o interregionale dei VVF, tre funzionari tecnici del Corpo Nazionale di VVF della regione, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, un rappresentante dell’ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta in cui ha sede la direzione regionale o interregionale di VVF, un rappresentante della regione, due rappresentanti dell’ARPA, un rappresentante dell’INAIL, un rappresentante dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, un rappresentante del Comune territorialmente competente, un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG) per gli stabilimenti di stoccaggio sotterraneo su terraferma, un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta. Il CTR ha il compito di:

  • effettuare l’istruttoria e valutazione finale dei rapporti di sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore esistenti, nuovi e per modifiche con aggravio del rischio (NOF);
  • trasmettere gli esiti agli enti rappresentati, al Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a ISPRA, al Ministero dell’Interno e alla Prefettura territorialmente competente;
  • diffidare il gestore in caso di mancati adempimenti al D.lgs. 105/2015;
  • sospendere l’attività e ordina la chiusura dello stabilimento o impianto;
  • individuare le aree ad elevata concentrazione di aziende RIR;
  • individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti con possibile effetto domino;
  • coordinare i gestori nell’elaborazione del piano sicurezza integrato;
  • rilasciare i pareri di compatibilità territoriale nel caso in cui non sia stato adottato l’elaborato tecnico comunale.

Danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall’inizio degli interventi stessi.

Una lesione di un organo, o la compromissione - anche temporanea - di una delle funzioni vitali della persona per la quale debba necessariamente procedersi all’ospedalizzazione della stessa.

Un danno, per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell’arco di due anni dall’inizio degli interventi stessi.

Rapida combustione del gas/vapore infiammabile con velocità di propagazione del fronte fiamma nell’ordine dei metri al secondo.

La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia, in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

Processo di emissione o fuoriuscita di un prodotto che miscelandosi con l’aria si disperde nell’ambiente formando una nube tossica che può interessare direttamente le persone o se miscelato con l’acqua può contaminare le acque superficiali o il suolo.

E' una dichiarazione scritta da parte del Gestore, in cui questi identifica gli obiettivi principali e gli aspetti su cui l'Azienda ritiene di intervenire per il controllo dei pericoli d’incidenti rilevanti. In tale documento, il Gestore deve inserire anche il Programma di Attuazione e Miglioramento del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

Quando si sia verificato un incidente avente rilevanza esterna e lo stesso è ancora in fase di potenziale crescita.

Quando si verifica una situazione incidentale grave i cui effetti rimangono confinati all’interno dello stabilimento.

Rilascio di una sostanza tossica che presenta un pericolo immediato per la salute e la vita e può costituire la fase precedente di una dispersione.

Documento che individua e disciplina, all’interno del territorio comunale, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione in funzione delle attività a rischio di incidente rilevante presenti. L’elaborazione di questo atto è fondamentale perché l’inserimento di un’azienda RIR nel tessuto urbano richiede una verifica preventiva della compatibilità tra le diverse tipologie insediative e un’attenzione particolare all’impatto, reale e percepito, che questo tipo di insediamento può avere sulla popolazione.

Rilascio di energia meccanica a seguito della combustione di gas/vapore infiammabile. Può avvenire sotto forma di deflagrazione o di detonazione.

Letteralmente “lampo di fuoco” - di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili. A questo fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche istantanee.

Secondo quanto indicato nel D.M. 9 maggio 2001: “Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.”

Letteralmente “palla di fuoco” - è lo scenario che presuppone un’elevata concentrazione, in aria, di sostanze infiammabili, il cui innesco determina la formazione di una sfera di fuoco accompagnata da significativi effetti di irraggiamento nell’area circostante.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso.

Corrispondente alla massima concentrazione di sostanza tossica cui può essere esposta una persona in buona salute, per un periodo di 30’, senza subire effetti irreversibili sulla salute o senza avere effetti che ne impediscano la fuga.

Unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto.

Evento determinato dall’innesco di un gas/vapore che si può generare in vari modi. A seguito di un rilascio ad alta velocità, sotto forma di nube infiammabile (flash fire); per evaporazione da una pozza di liquido (pool fire) oppure dalla superficie liquida all’interno di un serbatoio; per emissione di sostanze solide sottoposte a riscaldamento; a seguito del collasso catastrofico di un serbatoio a pressione.

Un evento quale emissione, incendio o esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che dà luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengono una o più sostanze pericolose.

Letteralmente “dardo di fuoco” - di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco immediato di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in pressione. Al predetto fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche entro un’area limitata attorno alla fiamma, ma con la possibilità di un rapido danneggiamento di strutture/apparecchiature in caso di loro investimento, con possibili “effetti domino”.

Lethal Concentration 50%: concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia peso della sostanza diviso il volume in aria).

Da DM 9 maggio 2001: LC5O (30min,hmn):  concentrazione  di sostanza tossica, letale  per  inalazione  nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti. Nel caso  in cui siano disponibili solo valori di LC5O per  specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti,  deve  essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante il metodo TNO.

Lethal Dose 50%: rapporto tra la dose singola di una sostanza ingerita e il peso corporeo del soggetto che si prevede causi la morte nel 50% dei casi (si esprime in mg/kg di peso corporeo).

LEL: Lower Explosive Limit o LIE (Limite Inferiore di Esplosività)

UEL: Upper Explosion Limit o LSE (Limite superiore di esplosività)

Rappresentano i limiti inferiore e superiore di esplosività, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili, in caso di fonte di innesco. 

Per concentrazioni nell'aria al di sotto della LEL, non vi è abbastanza combustibile per la propagazione della fiamma.

Per concentrazioni superiori alla UEL, il combustibile ha reso l'atmosfera satura (troppa poca aria), pertanto non vi è sufficiente  ossigeno per la propagazione della reazione.

Lower Flammable Limit - Limite inferiore di infiammabilità e 1/2 LFL (valore corrispondente alla metà di tale soglia) utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili.

E' un documento che i Gestori degli stabilimenti RIR sono obbligati a trasmettere al CTR, alla Regione, al MATTM tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei V.V.F. territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 al D.Lgs. 105/15; a partire da giugno 2016 viene trasmessa elettronicamente ai vari Enti mediante specifico portale dedicato, gestito da ISPRA. La notifica è redatta secondo il modulo riportato in allegato 5 del D.lgs. 105/2015.

E' rappresentata dalla dispersione, in aria, di sostanze tossiche (gas, vapori, aerosol, nebbie, polveri) quale conseguenza più significativa di perdite o rotture dei relativi contenitori/serbatoi, ma, talora, anche come conseguenza della combustione di altre sostanze (gas di combustione e decomposizione in caso d’incendio).

La proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente.

Elaborato predisposto dal Prefetto - d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati - per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore. In particolare, lo scopo del PEE è quello di: controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, l’ambiente e i beni; mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile; informare adeguatamente la popolazione e le autorità competenti; provvedere al rispristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Documento predisposto dal gestore degli stabilimenti di soglia superiore (SSS) con lo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose; mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenza di un incidente rilevante; informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti e provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente.

Letteralmente “pozza incendiata” è l’evento incidentale che presuppone l’innesco di una sostanza liquida sversata in un’area circoscritta o meno. Tale evento produce, di norma, la formazione di un incendio per l’intera estensione della “pozza” dal quale può derivare un fenomeno d’irraggiamento e sprigionarsi del fumo.

Da attivare, ogniqualvolta vi è fondato timore che si verifichi un incidente del tipo sopra specificato i cui effetti si ritengono limitati entro i confini dello stabilimento.

Documento obbligatorio per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore (SSS), che costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Esso fornisce alle Autorità competenti informazioni dettagliate sulla localizzazione dello stabilimento, le attività svolte, i processi e i pericoli ad esse associate, gli strumenti tecnici e gestionali adottati per garantire condizioni di sicurezza nell’esercizio degli impianti e prevenire possibili incidenti. Nel RdS vengono inoltre evidenziati gli eventuali impatti derivanti dal rischio di incidente sul territorio circostante lo stabilimento.

E' la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche. La valutazione del rischio consiste nella valutazione globale della probabilità e delle gravità delle conseguenze in caso di accadimento, allo scopo di predisporre opportune misure di sicurezza.

Insieme di effetti fisico-chimici e meteorologici che si possono registrare su una determinata area e che possono essere messi in relazione ad un’ipotesi incidentale, determinandone l’evoluzione prevedibile.

Strumento gestionale che le aziende a RIR devono obbligatoriamente adottare. Questo deve farsi carico di alcuni aspetti fondamentali: organizzazione e personale; identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; controllo operativo; gestione delle modifiche; pianificazione dell’emergenza; controllo delle prestazioni; controllo e revisione.

Sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata in parte 2 dell’allegato 1 del D.lgs. 105/2015 sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio.

Tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

Concentrazione media ponderata su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore su 40 ore lavorative settimanali, alla quale i professionisti e lavoratori, possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza subire effetti negativi per la salute.

Letteralmente “esplosione di una nube non confinata di vapori infiammabili” - che è una formulazione sintetica per descrivere un evento incidentale determinato dal rilascio e dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile in fase gassosa o vapore, dal quale possono derivare, in caso d’innesco, effetti termici variabili e di sovrappressione spesso rilevanti, sia per l’uomo che per le strutture ma meno per l’ambiente.

Cosiddetta “Seveso III” - sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE. Recepita a livello italiano col D.Lgs. 105/15.

Cosiddetta “Seveso II-bis” - che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio Europeo sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze. Recepita a livello italiano col D.Lgs. 238/05, andando a modificare ed integrare il D.Lgs. 334/99.

Cosiddetta “Seveso II” - sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; recepita a livello italiano col D.Lgs. 334/99.

Prima direttiva europea sui rischi connessi alle sostanze pericolose, emanata successivamente all'incidente di Seveso del 1976, cosiddetta Seveso I, recepita a livello italiano con DPR 175/88.

Attuazione della direttiva 2012/18/UE (Seveso III)  relativa al controllo del pericolo di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose.

Rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali - attuazione della direttiva 82/501/CEE (per la parte ancora vigente).

Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 105/2015, anche in termini tariffari, nonché’ contestuale approvazione dello schema di convenzione con la direzione regionale vigili del fuoco della Lombardia e Arpa Lombardia per l’esecuzione delle ispezioni medesime.

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi infiammabili e/o tossici.

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL).

Applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (per la parte ancora vigente)

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i.

Approvazione delle linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti Rilevante” (ERIR).

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) - principale documentazione di riferimento in ambito RIR

inventario stabilimenti Seveso

quesiti coordinamento nazionale Seveso

The Minerva Portal of the Major Accident Hazards Bureau

ECHA- search for chemicals

Isprambiente- impianti a Rischio di Incidente Rilevante

CSB - analisi di eventi incidentali

Data ultimo aggiornamento: 19/05/2023

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19/05/2023

Data inserimento: 29/03/2023

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29/03/2023

Struttura responsabile del contenuto informativo: RIR - rischio incidente rilevante

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Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione

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