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Sistemi Monitoraggio Emissioni | SME

Regione Lombardia ha disciplinato, fin dal 1995, i Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) da applicarsi ad impianti di specifici settori produttivi (come la produzione di energia) e/o di pubblica utilità (impianti di incenerimento rifiuti urbani) dettandone i criteri e le procedure di gestione.

La normativa comunitaria e nazionale (Parte Quarta e Quinta del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i, D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) dispone, per taluni parametri ed inquinanti, la “misurazione in continuo” e la registrazione delle emissioni stesse.

Con l’emanazione della Legge Regionale n. 24/2006, Regione Lombardia ha inoltre previsto - nell’ambito degli interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria, l’integrazione della già esistente rete della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti (“Rete SME”); ciò sia al fine di migliorare la disponibilità e la diffusione dei dati forniti dagli SME, nell’ottica del confronto e dell’analisi statistica degli stessi, sia al fine di migliorare l’efficienza del sistema di controllo delle emissioni più significative dal punto vista quali-quantitativo, anche alla luce dell’evoluzione tecnica del settore.

 

Il sistema SME è caratterizzato in generale da una gruppo di campionamento dell’effluente gassoso a camino (sonda, linea di trasferimento, eventuale sistema di condizionamento e analizzatori), da un insieme di ulteriori sensori remoti (segnali di impianto e parametri caratteristici dei fumi), da un sistema dedicato all’acquisizione e salvataggio su file dei segnali di tali dispositivi e da un software di trattamento dei dati (validazione, elaborazione successive, archiviazione ed eventuale trasmissione degli stessi).

L’installazione di un sistema SME su un camino di un’azienda consente di misurare in continuo (ovvero istante per istante) e quindi di conoscere i valori di concentrazione degli inquinanti soggetti a limiti in uscita dal camino che quindi vanno a disperdersi in atmosfera e di altri parametri caratteristici dei fumi (temperatura, pressione, umidità, …) e di funzionamento dell’impianto (condizioni di esercizio, energia prodotta, …).

Va premesso che non tutti gli inquinanti possono essere analizzati tramite uno SME, ovvero in continuo: ciò dipende dal fatto che gli analizzatori in continuo ad oggi disponibili in commercio si basano su principi di misura (quali ad esempio la spettrofotometria IR) che si possono applicare solo su alcuni inquinanti, quali ad esempio gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio; d’altro canto va detto che la tecnologia consente l’analisi in continuo proprio di quei parametri “interessanti” ai fini del monitoraggio di processo e degli studi di dispersione. Oltre ai classici inquinanti derivanti dalla combustione (quali appunto gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il monossido di carbonio) oggigiorno è possibile allargare lo spettro di indagine a composti quali l’acido cloridrico, l’acido fluoridrico utilizzando analizzatori basati sul principio FTIR (Infra Rosso a Trasformata di Fourier); la determinazione in continuo della concentrazione delle polveri è resa invece possibile da una vasta gamma di analizzatori offerta dal mercato che sfruttano principi quali la trasmittanza di un fascio di luce (analizzatori tradizionali) o le caratteristiche elettriche delle particelle (analizzatori di nuova generazione).

Viene da se capire la valenza ambientale e le implicazioni che la presenza di un sistema SME installato a presidio di un’emissione industriale comporta; tale sistema consente infatti di ricavare una notevole serie di dati che consentono di avere una conoscenza approfondita della emissione non solo in termini di concentrazioni degli inquinanti (da rapportare quindi ai corrispettivi valori di soglia autorizzati) ma, tramite la misura della portata, anche di flussi di massa (quantità di uno specifico inquinante emesse dal camino su un dato orizzonte temporale) oltre a consentire il monitoraggio costante delle emissione anche in situazioni diverse dal “normale” funzionamento (stati transitori quali avvii e spegnimenti, oppure stati di avaria/guasto).

La politica attuata da Regione Lombardia supportata pienamente da ARPA Lombardia è stata quella di promuovere la diffusione di tali sistemi specie nell’ambito di determinati comporti produttivi caratterizzati da elevate potenzialità e sostanziali impatti emissivi, quali centrali Termoelettriche, Termovalorizzatori e Cementifici.

La tematica dello SME è stata oggetto a partire dal 1997 fino ad oggi, di specifiche normative regionali:

  •  D.D.G. n.3536 del 1997-08-29: disciplina degli SME per impianti per la produzione di energia;
  • D.D.U.O. n.1024 del 2004-01-30: disciplina degli SME per impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti;
  • D.D.U.O. n.7300 del 2004-05-21: disciplina degli SME per impianti per la produzione di leganti idraulici e aeraulici/ventilati

L’anno 2010 è stato un anno particolarmente importante per lo SME dal punto di vista normativo in quanto attraverso la pubblicazione della DGR 10 feb 2010 n 8-11352 (BURL 12.03.2010) e il successivo DDS n.4343 del 27 aprile 2010 sono state fissate le basi normative per la creazione della Rete SME dei grandi impianti così come previsto dalla L.R. 24/2006.

Codici monitor

Premessa

Secondo quanto al Decreto Dirigente di Struttura (DDS) 4343/2010, Allegato 1 – Parte C s.m.i. (integrazione DDUO n. 12834 del 27/12/2011), si definisce Monitor ogni grandezza oggetto di monitoraggio da parte dei dispositivi di campo (analizzatori, sensori, …) o di sistemi di calcolo e successiva registrazione software (sw SME, DCS, PLC, …).

Ogni Monitor è caratterizzato, ai fini delle corretta gestione dei dati e degli stati ad esso associati, da una codifica alfanumerica univoca descrittiva del Monitor stesso e delle modalità di effettuazione della misura definita Codice Monitor (CM).

In particolare il Codice Monitor è caratterizzato da una stringa alfanumerica iniziale di lunghezza variabile, priva di spazi, identificativa della tipologia di monitor (emissivo, chimico-fisico, di impianto) secondo quanto alla Tabella 1 del Par. 2.1, Parte C dell’Allegato 1 del DDS 4343/2010 s.m.i. Sulla base dell’attività svolta da Arpa sugli SME allacciati in Rete per l’implementazione a bordo dei PC di campo delle configurazioni xml, si riporta nei successivi paragrafi l’aggiornamento della lista dei Codici Monitor: emissivi (CMEM), chimico-fisici (CMCF), di processo(CMPR).

Indicazioni applicative generali

Le tabelle sono scaricabili dalla spalla destra.

Le successive tabelle costituiscono aggiornamento di quanto in Tabella 1 di cui all’Allegato 1 – Parte C, Par. 2.1 “Criteri per la definizione dei codici monitor” del DDS 4343/2010 s.m.i.

Ai fini della consultazione si precisa che:

  1. ​in colonna “CODICE DDS 4343 PRECEDENTE (se diverso)” si riporta:
    • ​il codice pubblicato in Allegato 1 Parte C del DDS 4343/2010 (e s.m.i.) laddove tale codice sia stato revisionato adottando la nuova codifica di cui al presente documento, rispetto a quella pubblicata sul burl;
    • ​campo vuoto laddove la codifica pubblicata sul burl e quella attuale siano identiche;
    • codice pubblicato in delibera 4343/10 seguito dalla dicitura [abolito] laddove il codice in oggetto, precedentemente pubblicato, non sia stato più adottato nel presente documento (la riga corrispondente è evidenziata in verde e in colonna CODICE MONITOR comparirà la dicitura [nd]);
    • dicitura [assente] nel caso in cui il codice in oggetto sia di nuova introduzione, ovvero non sia stato precedentemente previsto in delibera;
  2. ​l’unità di misura riportata in colonna u.m. è da intendersi come proposta “principale”, fermo restando la possibilità per il Gestore di adottarne altre e/o multipli/sottomultipli della stessa;
  3. in caso di necessità di introdurre altri codici monitor, questi dovranno essere concordati con ARPA;
  4. la dicitura “Monitor non I/O” / “Monitor I/O” inserita in colonna 1 per descrivere i parametri codifica: ​Monitor non I/O = parametri per i quali viene rilevato un valore (es: “NOx”); Monitor I/O = parametri per i quali viene rilevato uno stato di funzionamento (es: “statoVAR-AlimentRif”).

Monitor EMISSIVI

In Tabella 1A (Vedi a destra Tabelle Formato Dati) si riporta l’aggiornamento dei Codici Monitor per i parametri emissivi; si precisa che:

  1. per le concentrazioni è stata inserita come standard l’unità di misura mg/Nm3: laddove il dato in oggetto (ad esempio tal quale) dovesse essere non normalizzato dovrà essere adottata l’unità di misura mg/m3;
  2. in caso di presenza di più modalità per la rilevazione in parallelo di un parametro (ad esempio doppio analizzatore, piuttosto che valore misurato e valore calcolato), deve essere impiegato il suffisso “-1”, “-2”, …, “-n” per distinguere i differenti sistemi di acquisizione;
  3. nello specifico caso di impiego di più strumenti per la misura in parallelo di un parametro caratterizzato da range emissivi molto differenti per il normale funzionamento e i transitori (e quindi scale di misura molto differenti), si è ricorso alla al suffisso “-h” e “-l” per indicare rispettivamente lo strumento a bassa scala e quello ad alta scala (ad es. “CO-l” e “CO-h”);
  4. per i monitor di emissivi di tipo I/O, l’obbligatorietà di archiviare nell’ADI/ADM la coppia (valore; stato) è funzione della tipologia di monitor; in particolare, in analogia al trattamento dati effettuato con il sw di Regione Lombardia per gli impianti allacciati alla Rete SME, si adotta la seguente convenzione:
    • ​monitor emissivi di tipo I/O relativi alla strumentazione associata alla misura dei parametri emissivi di tipo non I/O: prevedono l’impiego del prefisso “statoSTRUM-” seguito dal descrittore dello strumento, definito sulla base del principio di misura (ad esempio: “statoSTRUM-NDIR” nel caso dello stato dell’analizzatore multiparametrico con metodo di misura NDIR); si precisa che per tali monitor non è necessario archiviare nell’ADI e nell’ADM la coppia (valore; stato) degli stessi in quanto tale stato viene preso in considerazione in modo implicito nell’attribuzione dello stato monitor del corrispettivo monitor emissivo di tipo non I/O (ad esempio lo stato attribuito alle misure istantanee e medie del monitor “COT” è determinato considerando anche lo stato assunto dal monitor “statoSTRUM-FID”), ovvero: ogni qual volta per un monitor emissivo sia disponibile anche un monitor di tipo I/O che descriva lo stato di funzionamento del dispositivo di campo (analizzatore, sensore, …) deputato alla misura dello stesso, tale informazione deve confluire nell’algoritmo di validazione delle misure;
    • monitor emissivi di tipo I/O di carattere generale relativi al funzionamento dello SME, della strumentazione di back-up, di altra strumentazione (es: convertitore catalitico) o allo stato della cabina SME: prevedono l’impiego del prefisso “statoVAR-” seguito dal descrittore del monitor (ad esempio: “statoVAR-BackUp” nel caso dello Stato dello SME secondario di back-up); per tali monitor è invece necessario archiviare nell’ADI e nell’ADM il valore (0;1) e lo stato secondo le specifiche tabelle di attribuzione dei codici di stato monitor.

Monitor CHIMICO-FISICI

In Tabella 1.B (Vedi a destra Tabelle Formato Dati) si riporta l’aggiornamento dei Codici Monitor per i parametri chimico-fisici; si precisa che:

  1. in caso di presenza di più strumenti per la misura di un parametro utilizzato nella normalizzazione delle grandezze chimico-fisiche, il monitor relativo allo strumento effettivamente impiegato nelle normalizzazioni degli inquinanti dovrà essere privo di suffisso numerico (ad esempio: “O2”, “H2O”, …), mentre gli altri monitor dovranno contenere il suffisso numerico preceduto dal carattere separatore “-“ (ad esempio: “O2-1”, “H2O-1”, …);
  2. per i monitor chimico-fisici di tipo I/O, l’obbligatorietà di archiviare nell’ADI/ADM la coppia (valore; stato) è funzione della tipologia di monitor; in particolare, in analogia al trattamento dati effettuato con il sw di Regione Lombardia per gli impianti allacciati alla Rete SME, si adotta la seguente convenzione:
    • ​​monitor chimico-fisici di tipo I/O relativi alla strumentazione associata alla misura dei parametri di tipo non I/O: prevedono l’impiego del prefisso “statoSTRUM-” seguito dal descrittore dello strumento definito sulla base del principio di misura (ad esempio: “statoSTRUM-Psicrometrico” nel caso dell’umidità); si precisa che per tali monitor non è necessario archiviare nell’ADI e nell’ADM la coppia (valore; stato) degli stessi in quanto tale stato viene preso in considerazione in modo implicito nell’attribuzione dello stato monitor del corrispettivo monitor chimico-fisico di tipo non I/O (ad esempio lo stato attribuito alle misure istantanee e medie del monitor “Qfumi” è determinato considerando anche lo stato assunto dal monitor “statoSTRUM-DeltaP-Qfumi”), ovvero: ogni qual volta per un monitor chimico-fisico sia disponibile anche un monitor di tipo I/O che descriva lo stato di funzionamento del dispositivo di campo (analizzatore, sensore, …) deputato alla misura dello stesso, tale informazione deve confluire nell’algoritmo di validazione delle misure;
  3. per parametri chimico-fisico calcolati, il descrittore da utilizzare è quello che prevede il nome generico del parametro stesso (ad esempio: “statoSTRUM-H2O” nel caso dello stato dell’umidità);

Monitor DI PROCESSO

In Tabella 1.C  (Vedi a destra Tabelle Formato Dati) si riporta l’aggiornamento dei Codici Monitor per i parametri di processo; si precisa che:

  1. in caso di presenza di più linee (tipicamente due) che afferiscono al medesimo punto emissivo e quindi in presenza, per un dato monitor di processo, di doppia rilevazione dello stesso a valle di ogni singola linea produttiva (forno, caldaia, …), il monitor sarà caratterizzato dal suffisso “L1” e “L2” (preceduti dal carattere “-“) rispettivamente per la linea 1 e 2; si precisa che il Gestore dovrà obbligatoriamente adottare tale dicitura convenzionale indipendentemente dagli acronimi di linea usati sull’impianto (ad esempio TG3 e TG4, oppure forno A e forno B, …);
  2. per i monitor di processo di tipo I/O, l’obbligatorietà di archiviare nell’ADI/ADM la coppia (valore; stato) è funzione della tipologia di monitor; in particolare, in analogia al trattamento dati effettuato con il sw di Regione Lombardia per gli impianti allacciati alla Rete SME, si adotta la seguente convenzione:
    • ​monitor di processo di tipo I/O relativi alla strumentazione associata alla misura dei parametri di processo tipo non I/O: prevedono l’impiego del prefisso “statoSTRUM-” seguito dal descrittore del dispositivo, definito sulla base del principio di misura e successivamente dal parametro cui si riferisce (ad esempio: “statoSTRUM-Vortex-Qmetano” nel caso dello stato della misura di portata metano determinata con metodo Vortex); si precisa che per tali monitor non è necessario archiviare nell’ADI e nell’ADM la coppia (valore; stato) degli stessi in quanto tale stato viene preso in considerazione in modo implicito nell’attribuzione dello stato monitor del corrispettivo monitor di processo di tipo non I/O (ad esempio lo stato attribuito alle misure istantanee e medie del monitor “MWe” è determinato considerando anche lo stato assunto dal monitor “statoSTRUM-Wattmetro”), ovvero: ogni qual volta per un monitor di processo sia disponibile anche un monitor di tipo I/O che descriva lo stato di funzionamento del dispositivo di campo (analizzatore, sensore, …) deputato alla misura dello stesso, tale informazione deve confluire nell’algoritmo di validazione delle misure;
    • monitor di processo di tipo I/O relativi al funzionamento di specifici dispositivi/presidi/sistemi: prevedono l’impiego del prefisso “statoVAR” seguito dal descrittore del monitor (ad esempio: “statoVAR-Caricam” nel caso dello stato del caricamento dei rifiuti); per tali monitor è invece necessario archiviare nell’ADI e nell’ADM il valore (0;1) e lo stato (30, 31, …, 37) secondo le specifiche tabelle di attribuzione dei codici di stato monitor;
    • nell’ambito dei monitor di processo di tipo I/O, solo per il monitor STATO IMPIANTO – codificato come “statoIMP” – è prevista la codifica degli ulteriori monitor “statoIMP-30”, “statoIMP-31”, …, “statoIMP-37” poiché per tale monitor è prescritto che l’archivio ADM storicizzi il numero di campioni istantanei associati ad ogni possibile Stato monitor (appunto 30, 31, …, 37); nell’archivio ADI si dovrà quindi utilizzare il solo monitor “statoIMP” archiviando il valore (0;1) e lo stato (30, 31, …, 37) secondo le specifiche tabelle di attribuzione dei codici di stato monitor, mentre nell’archivio ADM, oltre al monitor “statoIMP” si utilizzeranno i monitor “statoIMP-30”, “statoIMP-31”, …, “statoIMP-37”; per tutti gli altri monitor di tipo I/O tale possibilità non è contemplata: pertanto sia nell’ADI che nell’ADM si utilizzerà il medesimo monitor (ad esempio: “statoVAR-Forno-Comb”) con la differenza che lo stato monitor dell’ADI assumerà puntualmente uno dei possibili valori (30, 31, …, 37), mentre nell’ADM il codice di stato monitor è da determinarsi secondo l’applicazione del criterio di stato prevalente determinato secondo l’apposita tabella di attribuzione del codice di stato monitor.

Codici stato monitor

Premessa

Secondo quanto alla dds 4343/2010, Allegato 1 – Parte C s.m.i. (integrazione Dduo n. 12834 del 27/12/2011), si definisce Monitor ogni grandezza oggetto di monitoraggio da parte dei dispositivi di campo (analizzatori, sensori, ...) o di sistemi di calcolo e successiva registrazione software (sw SME, DCS, PLC…).

Considerato un Monitor, ogni dato archiviato nell’ADI o ADM (valore risultato della misurazione/calcolo/stima relativa alla grandezza in esame), deve essere caratterizzato da un corrispondente stato che esprima lo Stato Monitor, ovvero le condizioni del dispositivo (analizzatore/strumento/sistema di calcolo/...) alle quali è stata effettuata la rilevazione/calcolo del valore del monitor in un certo istante/periodo temporale; in particolare il sistema di trattamento dati deve provvedere in automatico, applicando quanto prescritto in dds 4343/2010, Allegato 1 – Parte C, all’associazione di tale stato di validità al valore assunto dal Monitor.

Sulla base dell’attività svolta da Arpa sugli SME allacciati in Rete per l’implementazione a bordo dei PC di campo delle configurazioni xml, si riporta nei successivi paragrafi l’aggiornamento della lista dei Codici Stato Monitor (per Monitor emissivi, chimico-fisici e di impianto) da utilizzare nell’archivio ADI e nell’archivio ADM.

Indicazioni applicative generali

Le successive tabelle costituiscono aggiornamento di quanto in Tabelle 3 ÷ 6 di cui all’Allegato 1 - Parte C, Par. 3.2 “Associazione dello stato di validità ai dati istantanei” e in Tabelle 7 ÷ 10 di cui all’Allegato 1 - Parte C, Par. 4.3 “Associazione dello stato di validità ai dati medi” della dds 4343/2010 s.m.i.

Ai fini della consultazione si precisa che:

  1. in arancione sono state evidenziate le modifiche/aggiunte apportate rispetto al precedente testo/tabelle;
  2. la numerazione delle tabelle corrisponde a quella pubblicata nella D.d.u.o. 27 dicembre 2011 - n. 12834 (BURL Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012) “Ulteriori disposizioni in materia di sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) - Integrazione del d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010”;
  3. in colonna “CODICE dgr/dduo PRECEDENTE” viene riportato il codice equivalente così come era codificato nelle delibere di comparto (dgg 3536/1997, dduo 1024/2004, dduo 7300/2004)

Associazione dello stato di validità ai DATI ISTANTANEI (rif. Par. 3.2)

Codici di stato monitor per parametri emissivi (rif. Par. 3.2.1)

Ad ogni misura istantanea acquisita deve essere associato uno stato, definito in funzione delle condizioni di funzionamento dello strumento/sensore come da Tabella 3 (Vedi Tabelle Formato Dati a destra).

Codici di stato monitor per parametri chimico-fisici (rif. Par. 3.2.2)

Ad ogni misura istantanea acquisita potrà essere associato una stato definito in funzione delle condizioni di funzionamento dello strumento/sensore: come da tabella 4  (Vedi Tabelle Formato Dati a destra).

Codici di stato monitor per parametri di processo (rif. Par. 3.2.3)

  • Monitor di tipo I/O per i quali è prevista la rilevazione del solo stato di funzionamento: il sistema deve registrare il codice di Stato Monitor secondo quanto in Tabella 5 (Vedi a destra Formato dati SME).
  • Monitor per i quali viene rilevato un valore istantaneo: il sistema deve registrare il codice di Stato Monitor secondo quanto in Tabella 6 (Vedi a destra Formato dati SME).

Associazione dello stato di validità ai DATI MEDI (rif. Par. 4.3)

Codici di stato monitor per parametri emissivi

L’assegnazione del codice di Stato Monitor ad ogni dato medio emissivo è definita come da Tabella 7 (Vedi a destra Tabelle Formato Dati).

Codici di stato monitor per parametri chimico-fisici

L’assegnazione del codice di Stato Monitor ad ogni dato medio chimico-fisico è definita come da Tabella 8 (Vedi a destra Tabelle Formato dati).

Codici di stato monitor per parametri di processo

  • Monitor di tipo I/O: l’assegnazione del codice di Stato Monitor ad ogni dato medio è definita come da Tabella 9 (Vedi a destra Tabelle Formato Dati).

    NOTA: nel caso del Monitor IMPIANTO utilizzato per la definire l’applicabilità della verifica del rispetto del limite, l’attribuzione dello stato non si basa necessariamente sul concetto di percentuale prevalente (superamento della soglia 70% per lo stato 30 o percentuale prevalente tra gli stati diversi da 30): è possibile che a livello di Comparto vengano definite specifiche regole che prevedono l’attribuzione di un determinato stato (diverso da 30) ad una media oraria/semioraria in presenza anche di un solo dato istantaneo/percentuale specifica di dati istantanei del campione relativo ad uno determinato assetto (es. transitori di avvio/arresto); il dettaglio applicativo di questa condizione, che si traduce quindi nell’escludere dalla verifica del rispetto del limite una media oraria/semioraria, verrà esplicitato negli Allegati di comparto.
    ESEMPIO 1 (media oraria): si consideri la seguente distribuzione di occorrenze relative allo stato monitor IMPIANTO: stato 30 = 83%, stato 31 = 15%, stato 34 = 2%:
    • CASO A: assenza di specifiche regole di comparto: lo stato IMPIANTO in quell’ora è 30;
    • CASO B: presenza di regola di comparto che stabilisce che se in un’ora è presente anche un solo dato istantaneo in stato 31, lo stato da attribuire alla media è 31: lo stato IMPIANTO in quell’ora è 31.
    ESEMPIO 2 (media oraria): si consideri la seguente distribuzione di occorrenze relative allo stato monitor IMPIANTO: stato 30 = 64%, stato 31 = 15%, stato 34 = 21%:
    • CASO A: assenza di specifiche regole di comparto: lo stato IMPIANTO in quell’ora è 34;
    • CASO B: presenza di regola di comparto che stabilisce che se in un’ora è presente anche un solo dato istantaneo in stato 31, lo stato da attribuire alla media è 31: lo stato IMPIANTO in quell’ora è 31.
  • Monitor per i quali viene rilevato un valore istantaneo: l’assegnazione del codice di Stato Monitor ad ogni dato medio è definita come da tabella 10 (Vedi a destra Tabelle Formato Dati).
Schema 1

DDS 4343 | UNI EN 14181 - Applicazione norma UNI EN 14181:2015 al software di elaborazione dati SME

 

Codici monitor ​

Premessa

Le osservazioni seguenti integrano il Decreto Dirigente di Struttura (DDS) 4343/2010, Allegato 1 – Parte C s.m.i. (integrazione DDUO n. 12834 del 27/12/2011), per quanto riguarda l’applicazione della norma UNI EN 14181:2015 al software di elaborazione dati SME.

​In particolare si propongono istruzioni per definire l’applicazione della retta QAL2 e le modalità di detrazione dell’incertezza. I contenuti sono da intendersi come linea guida, si chiede di inviare eventuali osservazioni a: info-retesme@arpalombardia.it ​​

Retta QAL2

Nei casi in cui il gestore implementi la retta di QAL2 calcolata sperimentalmente all’interno del sistema di elaborazione dati (software SME) si precisa che questa deve essere applicata dopo aver mediato i dati istantanei, si applica quindi ai dati medi 10 e 30/60 minuti senza che siano state applicate normalizzazioni al dato fornito dallo strumento.

L'archivio dati interessato all’applicazione della retta QAL2 sarà quindi esclusivamente l’archivio dati medi (ADM) mentre l’archivio dati istantanei (ADI) conterrà i dati così come forniti dalla strumentazione.

Per uniformità con gli altri parametri inquinanti si chiede di avere anche per le polveri il dato medio espresso come fornito dallo strumento (ad esempio in % di estinzione o Light Scattering) a cui applicare le rette.

Per distinguere i parametri in cui è stata applicata la retta si inserisce tra i codici che definiscono il procedimento adottato per l’acquisizione del valore di cui al punto 2.1 della parte C del Decreto così come integrato dal D.d.u.o. 12834/2011 (che individua come possibilità m, c, s, e) il nuovo codice “q” indicante che il valore medio è stato corretto con l’applicazione della retta QAL2.

Quindi al punto “un codice alfabetico di una lettera che definisce il procedimento adottato per l’acquisizione del valore”: si inserisce il

7bis. “q” = quality assurance level 2, ovvero applicazione della retta al dato medio alle condizioni di misura (senza ulteriori normalizzazioni).

Nei file dell’ADM (ad esempio file .1800.MEDIE) troveremo quindi accanto al parametro HCl_E_e_TP frutto della media dei valori istantanei acquisiti, il valore HCl_E_q_TP calcolato mediante l’applicazione della retta di QAL2 al dato medio; a partire da questo valore si procederà a riferire il dato al secco e all’ossigeno ottenendo il valore HCl_L_q_TPUO.

Per uniformità e chiarezza di informazione si chiede il gestore comunichi via PEC e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica info-retesme@arpalombardia.it i dati relativi alle rette che si andranno effettivamente ad inserire nel software di elaborazione; il contenuto minimo è riportato nella tabella seguente.

​​ ​ ​ ​ ​

Dato richiesto Compilazione di esempio​ Note

Parametro​

NOx_E_e_TP

Ci si riferisce al codice monitor cui vanno applicate le rette

Unità di misura

mg/Nm3​​

Si riferisce a tutte le grandezze in tabella, specificare se vi è qualche eccezione

Pendenza bˆ

0.8706

​Coefficiente moltiplicativo di xi nella formula ŷi=â+bˆ*xi​​

Intercetta â

​0.991

Incertezza uc​

0.45

​Valore che viene utilizzato per detrarre l’incertezza

​Range di validità

0 - 23.8

​Data inserimento rette

15/03/2015​

Detrazione incertezza

​​Oltre alle normalizzazioni TPUO è facoltà del Gestore detrarre l’incertezza I ai dati normalizzati ovvero la detrazione del valore uc (incertezza = intervallo di confidenza sperimentale calcolato durante le verifiche QAL2/1.96; come desunto dalla circolare ARPA prot.10854 del 24/01/2013).

Si cita a tal proposito il D.d.s. 4343/2010 che, nel paragrafo 4.2.2 punto c prevede che il sistema debba detrarre, ove possibile, il valore di incertezza ammesso per legge Vm, ELV= Vm - uc, con uc = incertezza composta espressa nelle unità di misura della grandezza oggetto di indagine (mg/Nm3​​, %vol/vol,…)

La misura sarà associata a TAG del tipo NOx_L_q_TPUOI ottenuti detraendo il valore dell’incertezza dal corrispettivo parametro NOx_L_q_TPUO.

Ulteriori indicazioni per la detrazione dell’intervallo di confidenza (per impianti di incenerimento rifiuti) sono riportate nella Delibera di Giunta Regionale (DGR) 6659 del 11/07/2022”​

Schema di flusso trattamento dati

​​Nello schema 1 riportato si esemplifica per un parametro inquinante (COT) i passaggi che portano dal dato istantaneo al dato utilizzato per il confronto con i limiti.


 

Data ultimo aggiornamento: 20/07/2023

Data ultimo aggiornamento
20/07/2023

Data inserimento: 20/07/2023

Data inserimento
20/07/2023