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Che cosa è la Radioprotezione

La radioprotezione studia gli effetti delle radiazioni sugli organismi viventi ed elabora le strategie più adeguate per limitarli e tenerli sotto controllo, senza necessariamente rinunciare ai benefici che possono derivare dall’uso della radioattività (ad esempio in campo medico).

Lo studio degli effetti delle radiazioni è condotto da due importanti organismi internazionali, l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) e l’ICRP (International Commission on Radiological Protection), che rivedono periodicamente gli studi e le conoscenze sui danni prodotti dalle radiazioni.

Sulla base delle indicazioni sempre aggiornate di questi due organismi viene periodicamente aggiornata la normativa internazionale e nazionale  che disciplina l’utilizzo delle sostanze radioattive.

Alla base di tutte le leggi sulla radioprotezione ci sono tre principi fondamentali:

  • giustificazione: la scelta di utilizzare la radioattività deve essere motivata dall’impossibilità di trovare una soluzione alternativa, altrettanto valida;
  • ottimizzazione: l’esposizione alle radiazioni deve essere mantenuta al livello più passo ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali (principio ALARA – As Low As Reasonably Achievable);
  • limitazione delle dosi: i valori limite stabiliti dalla legge non devono mai essere superati.

Le stesse leggi stabiliscono che l’utilizzo di sorgenti radioattive deve essere sottoposto ad un rigido sistema di autorizzazioni.

Il Trattato Euratom del 1957, uno degli atti fondativi dell’Unione Europea, dispone che tutti gli Stati membri implementino ed attuino norme volte a tutelare i lavoratori, la popolazione e l'ambiente dai rischi associati alle radiazioni ionizzanti. Uno dei cardini di questo sistema è rappresentato dalle attività di controllo e monitoraggio permanente del grado di radioattività dell’ambiente e delle principali derrate alimentari, i cui risultati devono essere regolarmente comunicati alla Commissione Europea. La legislazione nazionale riprende tale obbligo nell’articolo 152 del Decreto Legislativo n. 101 del 2020 e prevede che il complesso dei controlli sia articolato in reti di sorveglianza nazionali e regionali.

L’esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale ed alcune attività di controllo delle attività produttive sono affidate alle Agenzie per l’Ambiente, che sono presenti in tutte le regioni italiane e che insieme costituiscono il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA).

Data ultimo aggiornamento: 17/02/2023

Data ultimo aggiornamento
17/02/2023

Data inserimento: 17/02/2023

Data inserimento
17/02/2023

Struttura responsabile del contenuto informativo: Radioattività

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Radioattività