Autorizzazioni Fonti Energetiche Rinnovabili | FER
Le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono tutte le fonti di energia non fossili: solare, eolica, idraulica, geotermica, dei moti ondosi, le biomasse e i gas quali quelli di discarica, quelli residuati dai processi di depurazione e il biogas.
Le energie rinnovabili rappresentano una concreta opportunità di sviluppo sostenibile e di accesso all’energia in aree remote del pianeta poiché consentono un uso più razionale delle risorse, una riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico, una diversificazione del mercato energetico e una sicurezza di approvvigionamento energetico.
Tra le FER alcune comportano un maggior impatto ambientale di altre in termini emissivi e sono quelle derivanti da biomasse, bioliquidi e dai gas.
A partire dal 30.12.2024 la norma che regolamenta il regime amministrativo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è il D. Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (il c.d. Testo Unico FER)
In base all’art. 6, la realizzazione degli impianti è soggetta a tre tipi di regimi amministrativi:
A) Attività libera;
B) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
C) Autorizzazione Unica.
Vengono introdotte alcune restrizioni per i progetti in aree o su immobili vincolati o nel caso in cui l’intervento realizzi interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
L’art. 13 del D. Lgs. 190/2024 dispone che gli interventi di cui agli allegati A) e B) non sono soggetti né a VIA, né alla verifica di assoggettabilità a VIA.
Il D. Lgs. 190/2024 ha modificato il D. Lgs 387/2003 e il D. Lgs. 28/2011.
In particolare, il D. Lgs. 190/2024 ha abrogato l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, avente come oggetto la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
In tale contesto la Legge 60/2025 - confermando il decreto-legge 19/2025 - reca misure energetiche urgenti per le imprese (noto come "Decreto bollette"), rivedendo alcune modalità con cui realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare gli articoli 4-bis e 4-quater.
A far data dall’entrata in vigore del Testo Unico FER, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti abilitativi ed autorizzatori per i quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto sia compiuta.
Per la Lombardia la DGR 4803 del 31/05/2021 “Linee guida regionali per autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili” è da considerarsi non più attuale, tuttavia, alcune sue parti sono ancora applicabili, in quanto in linea con la normativa previgente al TU FER.
Per informazioni più dettagliate consultare il sito di Regione Lombardia sotto la sezione Energia/Fonti Rinnovabili
Il ruolo di ARPA in ambiti FER viene esercitato ai sensi della Legge 132/2016 (legge istitutiva del SNPA) e della Legge Regionale 16/1999 (legge istitutiva di ARPA Lombardia) su due ambiti
Espressione di pareri
Per questa attività si tenga conto che “in tutti i casi in cui la normativa di riferimento non preveda il rilascio di un parere/supporto tecnico, la prestazione dell’Agenzia sarà facoltativa e a titolo oneroso, così come previsto dal combinato disposto dagli articoli 7, comma 5, L. 132/2016 e 26, commi 3 e 5 L.R. 16/1999”,
Attività di controllo - ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16-
PER SAPERNE DI PIU'
Sito Regione Lombardia
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Data ultimo aggiornamento: 20/05/2025
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20/05/2025
Data inserimento: 20/05/2025
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20/05/2025
Struttura responsabile del contenuto informativo: Autorizzazioni e controlli
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