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Qualità

Attraverso una rete di monitoraggio capillarmente diffusa sul territorio, ARPA Lombardia monitora le condizioni fisiche, chimiche e biologiche delle acque superficiali al fine di valutarne lo stato di qualità e la sua evoluzione nel tempo.

Il monitoraggio dei corpi idrici superficiali è effettuato ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii., aggiornato dal D.Lgs. 172/2015, che recepisce i criteri definiti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2013/39/UE, modificando rispetto al passato l'impostazione di base del monitoraggio di qualità ambientale delle acque interne sia in termini di approccio sia di impostazione.

Per la definizione della rete di monitoraggio ai sensi della normativa vigente, una volta effettuata la tipizzazione dei corsi d’acqua e dei laghi vengono definiti e delimitati i corpi idrici, cioè tratti omogenei a cui viene attribuita una classe di rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti. Sulla base di queste valutazioni, individuata l’opportuna tipologia di monitoraggio, i corpi idrici vengono monitorati e classificati per valutarne lo stato/potenziale ecologico e lo stato chimico.

Stato Ecologico

Lo stato ecologico dei corsi d’acqua e dei laghi viene classificato sulla base dai dati di monitoraggio relativa agli:

  • elementi biologici;
  • elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici;
  • elementi chimici a sostegno degli elementi biologici (inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità);
  • elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici.

La classificazione di ciascun corpo idrico viene ottenuta integrando lo stato degli elementi sopra elencati secondo le due fasi descritte al punto A.4.6.1 del DM 260/2010, attribuendo una delle seguenti 5 classi di stato: elevato, buono, sufficiente, scarso o cattivo.

In tutti i casi, assegnato il giudizio ai singoli elementi di qualità, lo stato ecologico viene definito dall’elemento che si trova nella classe peggiore secondo il principio generale, cosiddetto “one-out, all-out”, della Direttiva Quadro Acque (DQA).

Per i corpi idrici designati come fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) si richiede che venga valutato il potenziale ecologico, che rappresenta un obiettivo di qualità inferiore rispetto a quello di buono stato ecologico dei corpi idrici naturali, in ragione delle profonde alterazioni idromorfologiche che li interessano. Per i CIA/CIFM la radicale rimozione delle fonti di disturbo idromorfologico viene considerata inattuabile poiché avrebbe ricadute insostenibili dal punto di vista sociale e/o economico e, talora, anche ambientale, andando a compromettere l'uso stesso del corpo idrico.

Analogamente allo stato ecologico, anche il potenziale ecologico dei CIA/CIFM è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico, fisico-chimico e chimico (inquinanti specifici) relativamente ai corrispondenti elementi di qualità classificati. Nel caso del potenziale ecologico le classi di stato elevato e buono sono ricomprese nell’unica classe di stato “buono e oltre”.

Le metodologie specifiche per la classificazione degli elementi di qualità per la definizione del potenziale ecologico sono descritte nell’Allegato al Decreto Direttoriale MATTM 341/STA del 30 maggio 2016.

Qualora non si disponga di alcun dato relativo agli EQB dei corpi idrici fluviali, per assenza costante di acqua in alveo o non siano stati monitorati gli EQB per altre motivazioni lo stato è riportato come “non classificato”.

Per i corpi idrici lacustri, in caso non siano stati monitorati gli EQB, gli elementi chimici a sostegno o i parametri per la determinazione dello stato chimico per assenza di pressioni, lo stato viene attribuito secondo giudizio esperto.

Stato chimico

Lo stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali è classificato in base alla presenza delle sostanze chimiche definite come sostanze prioritarie (metalli, pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici, composti organici volatili, alofenoli, perfluorati, alchilfenoli, ftalati) ed elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva 2013/39/UE e recepita in Italia dal D.Lgs. 172/15.

Queste sostanze chimiche sono distinte in base alla loro pericolosità in tre categorie: prioritarie, pericolose prioritarie e altri inquinanti.

Per ognuna di esse sono fissati degli standard di qualità ambientali (SQA) distinti per le matrici di analisi (acqua, sedimenti, biota) dove possono essere presenti o accumularsi, espressi come valori medi annui (SQA-MA) e/o come concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA), fissati dalla Tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015.

Ai fini della classificazione dello stato chimico si utilizzano i dati riferiti ad ogni singolo anno di monitoraggio. Per i corpi idrici sottoposti a monitoraggio operativo e per quelli appartenenti alla rete nucleo la classificazione dello stato chimico in ciascun sessennio è riferita ai risultati del secondo triennio, mentre per i corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza si considerano i risultati dell’intero sessennio.

Il non superamento degli SQA fissati per ciascuna di queste sostanze implica l’assegnazione di “stato chimico buono” al corpo idrico; in caso contrario, il giudizio è di “non raggiungimento dello stato chimico buono”.

Nel caso di più stazioni di monitoraggio individuate sul medesimo corpo idrico, la classificazione dello stato chimico del corpo idrico stesso corrisponde alla classificazione peggiore tra quelle riscontrate.

Nel caso dei laghi la concentrazione media annua è stata calcolata a partire dalle medie dei valori misurati sui campioni raccolti lungo la colonna d’acqua in ciascuna data di monitoraggio.

Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. L'azoto ammoniacale deriva dalla degradazione di composti organici azotati e la sua presenza denuncia immissione di scarichi civili non trattati. In corsi d'acqua ben ossigenati l'azoto ammoniacale risulta assente o presente in tracce poiché viene ossidato velocemente ad azoto nitrico. È un indicatore di inquinamento delle acque sia agricolo (fertilizzanti azotati) sia industriale e civile; la sua immissione provoca la diminuzione della quantità di ossigeno disciolto nell’acqua.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. Proviene dalla nitrificazione dell'azoto ammoniacale, dall'apporto mediante concimi e dalle precipitazioni meteoriche. E' quello preferibilmente assorbito dai vegetali, ma ha la caratteristica di non essere trattenuto dai colloidi del suolo, essendo pertanto soggetto all'azione dilavante delle acque, in maniera più o meno intensa a seconda della tessitura, della struttura del suolo e dalla quantità di precipitazioni od irrigazioni. L'azoto nitrico dilavato raggiunge velocemente gli strati più profondi del terreno, divenendo irraggiungibile dalle radici delle piante ed inquinando le falde acquifere e le acque superficiali.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta.

Un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana.

L’art. 74(2)(g) del D. Lgs. 152/06 definisce corpo idrico fortemente modificato (CIFM) “un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”.

Per alterazione fisica si può intendere qualunque alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.

I corpi idrici fortemente modificati (CIFM) sono creati artificialmente da sbarramenti (dighe o traverse) di fiumi o torrenti allo scopo di contenere elevati volumi d’acqua per usi civili (produzione di acqua potabile), industriali (ad esempio per la produzione di energia idroelettrica) e agricoli.

Un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

Le diatomee, Bacillariophyceae, sono alghe unicellulari eucariote autotrofe, appartenenti alla divisione delle Bacillariophyta. Nei corsi d’acqua  e nei laghi possono vivere in sospensione nell’acqua (plancton) o adese a diversi substrati come sabbia, rocce e vegetazione (benthos). Sono alghe di piccole dimensioni (da pochi micron fino a oltre mezzo millimetro) con un guscio protettivo (frustolo) costituito da due valve incastrate una nell’altra.

L'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici.

Ai fini della classificazione dello stato e potenziale ecologico, il D.M. 56/2009 definisce, nell’Allegato I punto 2 tabella A1.1, quali sono, tra gli altri, gli elementi di qualità biologica da considerare per fiumi e laghi.

In particolare, per i fiumi vanno considerati:

  • composizione e abbondanza della flora acquatica;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Per i laghi vanno considerati:

  • composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Il fitoplancton è costituito da minuscoli organismi fotosintetici (microalghe) viventi in sospensione nelle acque di laghi, fiumi e mari; esso provvede la base di nutrimento senza la quale non sarebbe possibile una equilibrata sopravvivenza delle altre forme di vita acquatica. Un suo eccessivo sviluppo, tuttavia, determina uno scadimento rapido della qualità delle acque (eutrofizzazione).

Il fitoplancton comprende numerosissime specie che si differenziano per dimensione, morfologia, fisiologia ed ecologia. Nel fitoplancton delle acque interne i principali gruppi sono rappresentati da cianobatteri, clorofite (coniugatoficee e cloroficee), diatomee, criptoficee, dinoficee e crisoficee.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  P µg/l  nella definizione degli indici LIM eco e LTL eco. Il fosforo, è un nutriente essenziale per piante e animali, è presente negli scarichi idrici e favorisce la funzione di equilibrio nella crescita dei batteri necessari alla depurazione biologica. Alte concentrazioni di sali fosforici rendono abnorme la proliferazione delle piante acquatiche dando luogo ai fenomeni di eutrofizzazione e anossia.

Corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-ampliato o artificiale.

Corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante. Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali tratti di corsi d'acqua in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire come zone umide.

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

Il D.M. 260/2010, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali prevede che gli elementi fisico–chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Nutrienti (N-NH4, N-NO3,Ptot);

- 100-OD (% di saturazione).

Tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco utilizzato per derivare la classe di qualità.

La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame. Il punteggio LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell’arco dell’anno in esame. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tab. 4.1.2/a, del D.M. 260/2010 in base alla concentrazione osservata.

Il D.M. 260/2010 ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri prevede che gli elementi fisico – chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Ptot;

- trasparenza;

- ossigeno ipolimnio.

Ai fini della classificazione, tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LTLeco.

La procedura per il calcolo dell’LTLeco prevede l’assegnazione di un punteggio per Ptot, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del DM. 260/2010 e secondo un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007. I livelli per il Ptot, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all’altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici.

Rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d'acqua:

  1. 100-OD
  2. N-NH4;
  3. N-NO3;
  4. P tot

Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali.

Questo raggruppamento è composto da angiosperme erbacee, pteridofite, briofite e da alghe filamentose.

Tutti gli organismi invertebrati di dimensioni più grandi di 1 mm che popolano i fondali di corsi d’acqua e dei laghi sia allo stadio di larva che allo stadio adulto.

In questo ambito si segnalano Insetti, Crostacei, Molluschi.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è previsto anche, per casi specifici, un monitoraggio di indagine,  qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali superamenti oppure quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito; può essere previsto inoltre per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.

Come stabilito dal D.M. 56/2009  è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio”;
  • la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica;
  • osservazione dell’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali
  • valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure

E' definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come % di saturazione nella definizione dell'indice LIM eco.

Rappresenta l’ossigeno libero disponibile in acqua, essenziale per la vita dei pesci e degli altri organismi acquatici.

L'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume.

Rappresentano la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, in uno o più periodi di tempo, per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Gli SQA sono definiti come SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) per le acque superficiali interne, i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. La media annua è calcolata sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno, la concentrazione massima ammissibile rappresenta, invece, la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. La lista delle sostanze di cui alla tabella 1A allegato parte III del D.Lgs. 152/06 è stata aggiornata con il D.Lgs. 172/15.

Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

La tipizzazione dei fiumi e' basata sull'utilizzo di descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere classificati in tipi sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici.

La procedura utilizzata per la definizione dei tipi per i corsi d'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti:

  • Livello 1 - Regionalizzazione
  • Livello 2 -Definizione di una tipologia
  • Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio

I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e naturali fortemente modificati presenti sul territorio nazionale devono essere classificati in tipi sulla base di descrittori morfometrici, geologici e chimico-fisici.



Il Regolamento Regionale della Lombardia del 29/03/2019, n. 6 (in attuazione degli articoli 52 e 55 della L.R. Lombardia 12/12/2003, n. 26), recante norme in materia di risorse idriche - disciplina:
- gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue a esse assimilate;
- gli scarichi di acque reflue urbane;
- i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque meteoriche di dilavamento;
- le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque reflue industriali;
- le modalità di individuazione degli agglomerati del servizio idrico integrato;
- le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

 

Definisce gli standard di qualità ambientale, espressi come concentrazione massima ammissibile (SQA - CMA) e media annua (SQA - MA) delle sostanze appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/A) e di alcuni inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/B).

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308 del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale, introducendo sostanziali modifiche alla legislazione preesistente; in particolare il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento alla  Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere. Abroga il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

A seguito all’approvazione del D.lgs. 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, tra cui si segnalano:

  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, “Criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 152/06”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Normativa tecnica per l’identificazione e la classificazione dei Corpi Idrici Fortemente Modificati.

La metodologia per la classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro costituito dagli esperti del MATTM, dell’AT Sogesid e degli Istituti scientifici che collaborano con il Ministero per l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE (ISPRA, CNR-IRSA, CNR-ISE, ENEA, ISS, Arpa Lombardia).

Il DD 341/STA del 2016 è composto dai tre seguenti allegati:

Allegato 1 – Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri.

Allegato 2 – Tabelle con elenco misure di mitigazione idromorfologiche e processo decisionale guidato.

Allegato 3 – Aggiornamenti ai metodi rispetto a quanto riportato nel DM 260/2010.

È il primo decreto emanato in attuazione al D.Lgs. 152/2006 e disciplina le procedure per la definizione e individuazione delle tipologie, dei corpi idrici superficiali (corsi d’acqua, laghi, acque marino-costiere e di transizione) e delle pressioni che insistono sugli stessi. Tali attività risultano propedeutiche a tutte le altre previste dal D.Lgs. 152/06, le principali delle quali sono il monitoraggio dei corpi idrici e la redazione del Piano di Gestione dei distretti idrografici.

Stabilisce i criteri per la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali in attuazione del D.Lgs. 152/06.

Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Decreto attuativo del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri a cui attenersi per l’impostazione del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e per l’identificazione delle condizioni di riferimento necessarie alla definizione delle classi di qualità.

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale".

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Nel 2022 Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del PTA.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Aderendo alla Convenzione di Stoccolma gli Stati si sono impegnati a ridurre al minimo le emissioni in atmosfera dei POPs, intenzionali e non intenzionali, e i loro rilasci nelle acque e nei suoli, mediante una serie di azioni che vanno dal divieto di produzione ed uso, al divieto di esportazione e importazione, con particolare riferimento alle sostanze elencate negli allegati A e B della Convenzione(1).

CNR IRSA - Istituto di Ricerca Nazionale sulle Acque

Regione Lombardia - Governo delle acque

Agenzia Europea dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

CIPAIS

Geoportale della Regione Lombardia

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LTER ITALIA

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Piano di Gestione 2021 - Piano Acque

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

WEB GIS ISPRA

Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. L'azoto ammoniacale deriva dalla degradazione di composti organici azotati e la sua presenza denuncia immissione di scarichi civili non trattati. In corsi d'acqua ben ossigenati l'azoto ammoniacale risulta assente o presente in tracce poiché viene ossidato velocemente ad azoto nitrico. È un indicatore di inquinamento delle acque sia agricolo (fertilizzanti azotati) sia industriale e civile; la sua immissione provoca la diminuzione della quantità di ossigeno disciolto nell’acqua.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  N mg/L nella definizione dell’indice LIM eco. Proviene dalla nitrificazione dell'azoto ammoniacale, dall'apporto mediante concimi e dalle precipitazioni meteoriche. E' quello preferibilmente assorbito dai vegetali, ma ha la caratteristica di non essere trattenuto dai colloidi del suolo, essendo pertanto soggetto all'azione dilavante delle acque, in maniera più o meno intensa a seconda della tessitura, della struttura del suolo e dalla quantità di precipitazioni od irrigazioni. L'azoto nitrico dilavato raggiunge velocemente gli strati più profondi del terreno, divenendo irraggiungibile dalle radici delle piante ed inquinando le falde acquifere e le acque superficiali.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta.

Un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana.

L’art. 74(2)(g) del D. Lgs. 152/06 definisce corpo idrico fortemente modificato (CIFM) “un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”.

Per alterazione fisica si può intendere qualunque alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.

I corpi idrici fortemente modificati (CIFM) sono creati artificialmente da sbarramenti (dighe o traverse) di fiumi o torrenti allo scopo di contenere elevati volumi d’acqua per usi civili (produzione di acqua potabile), industriali (ad esempio per la produzione di energia idroelettrica) e agricoli.

Un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

Le diatomee, Bacillariophyceae, sono alghe unicellulari eucariote autotrofe, appartenenti alla divisione delle Bacillariophyta. Nei corsi d’acqua  e nei laghi possono vivere in sospensione nell’acqua (plancton) o adese a diversi substrati come sabbia, rocce e vegetazione (benthos). Sono alghe di piccole dimensioni (da pochi micron fino a oltre mezzo millimetro) con un guscio protettivo (frustolo) costituito da due valve incastrate una nell’altra.

L'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici.

Ai fini della classificazione dello stato e potenziale ecologico, il D.M. 56/2009 definisce, nell’Allegato I punto 2 tabella A1.1, quali sono, tra gli altri, gli elementi di qualità biologica da considerare per fiumi e laghi.

In particolare, per i fiumi vanno considerati:

  • composizione e abbondanza della flora acquatica;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Per i laghi vanno considerati:

  • composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton;
  • composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
  • composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica.

Il fitoplancton è costituito da minuscoli organismi fotosintetici (microalghe) viventi in sospensione nelle acque di laghi, fiumi e mari; esso provvede la base di nutrimento senza la quale non sarebbe possibile una equilibrata sopravvivenza delle altre forme di vita acquatica. Un suo eccessivo sviluppo, tuttavia, determina uno scadimento rapido della qualità delle acque (eutrofizzazione).

Il fitoplancton comprende numerosissime specie che si differenziano per dimensione, morfologia, fisiologia ed ecologia. Nel fitoplancton delle acque interne i principali gruppi sono rappresentati da cianobatteri, clorofite (coniugatoficee e cloroficee), diatomee, criptoficee, dinoficee e crisoficee.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come  P µg/l  nella definizione degli indici LIM eco e LTL eco. Il fosforo, è un nutriente essenziale per piante e animali, è presente negli scarichi idrici e favorisce la funzione di equilibrio nella crescita dei batteri necessari alla depurazione biologica. Alte concentrazioni di sali fosforici rendono abnorme la proliferazione delle piante acquatiche dando luogo ai fenomeni di eutrofizzazione e anossia.

Corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-ampliato o artificiale.

Corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante. Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali tratti di corsi d'acqua in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire come zone umide.

Limite di Quantificazione di un analita, al di sotto del quale non può essere non può essere quantificato con sufficiente probabilità statistica (i valori inferiori ad un LOQ vengono identificati come < di tale valore).

Il D.M. 260/2010, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali prevede che gli elementi fisico–chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Nutrienti (N-NH4, N-NO3,Ptot);

- 100-OD (% di saturazione).

Tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco utilizzato per derivare la classe di qualità.

La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame. Il punteggio LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell’arco dell’anno in esame. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tab. 4.1.2/a, del D.M. 260/2010 in base alla concentrazione osservata.

Il D.M. 260/2010 ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri prevede che gli elementi fisico – chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:

- Ptot;

- trasparenza;

- ossigeno ipolimnio.

Ai fini della classificazione, tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore LTLeco.

La procedura per il calcolo dell’LTLeco prevede l’assegnazione di un punteggio per Ptot, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del DM. 260/2010 e secondo un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007. I livelli per il Ptot, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all’altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici.

Rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d'acqua:

  1. 100-OD
  2. N-NH4;
  3. N-NO3;
  4. P tot

Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali.

Questo raggruppamento è composto da angiosperme erbacee, pteridofite, briofite e da alghe filamentose.

Tutti gli organismi invertebrati di dimensioni più grandi di 1 mm che popolano i fondali di corsi d’acqua e dei laghi sia allo stadio di larva che allo stadio adulto.

In questo ambito si segnalano Insetti, Crostacei, Molluschi.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è previsto anche, per casi specifici, un monitoraggio di indagine,  qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali superamenti oppure quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito; può essere previsto inoltre per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.

Come stabilito dal D.M. 56/2009  è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio”;
  • la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale;
  • la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica;
  • osservazione dell’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento.

Come stabilito dal D.M. 56/2009 è realizzato per:

  • stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali
  • valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure

E' definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Parametro chimico macrodescrittore espresso come % di saturazione nella definizione dell'indice LIM eco.

Rappresenta l’ossigeno libero disponibile in acqua, essenziale per la vita dei pesci e degli altri organismi acquatici.

L'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.

Il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume.

Rappresentano la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, in uno o più periodi di tempo, per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Gli SQA sono definiti come SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile) per le acque superficiali interne, i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. La media annua è calcolata sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno, la concentrazione massima ammissibile rappresenta, invece, la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. La lista delle sostanze di cui alla tabella 1A allegato parte III del D.Lgs. 152/06 è stata aggiornata con il D.Lgs. 172/15.

Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.

La tipizzazione dei fiumi e' basata sull'utilizzo di descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere classificati in tipi sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici.

La procedura utilizzata per la definizione dei tipi per i corsi d'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti:

  • Livello 1 - Regionalizzazione
  • Livello 2 -Definizione di una tipologia
  • Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio

I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e naturali fortemente modificati presenti sul territorio nazionale devono essere classificati in tipi sulla base di descrittori morfometrici, geologici e chimico-fisici.



Il Regolamento Regionale della Lombardia del 29/03/2019, n. 6 (in attuazione degli articoli 52 e 55 della L.R. Lombardia 12/12/2003, n. 26), recante norme in materia di risorse idriche - disciplina:
- gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue a esse assimilate;
- gli scarichi di acque reflue urbane;
- i regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque meteoriche di dilavamento;
- le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque reflue urbane e di acque reflue industriali;
- le modalità di individuazione degli agglomerati del servizio idrico integrato;
- le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

 

Definisce gli standard di qualità ambientale, espressi come concentrazione massima ammissibile (SQA - CMA) e media annua (SQA - MA) delle sostanze appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/A) e di alcuni inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità (tabella 1/B).

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308 del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale, introducendo sostanziali modifiche alla legislazione preesistente; in particolare il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento alla  Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere. Abroga il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

A seguito all’approvazione del D.lgs. 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi, tra cui si segnalano:

  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, “Criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 152/06”.
  • Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Normativa tecnica per l’identificazione e la classificazione dei Corpi Idrici Fortemente Modificati.

La metodologia per la classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro costituito dagli esperti del MATTM, dell’AT Sogesid e degli Istituti scientifici che collaborano con il Ministero per l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE (ISPRA, CNR-IRSA, CNR-ISE, ENEA, ISS, Arpa Lombardia).

Il DD 341/STA del 2016 è composto dai tre seguenti allegati:

Allegato 1 – Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri.

Allegato 2 – Tabelle con elenco misure di mitigazione idromorfologiche e processo decisionale guidato.

Allegato 3 – Aggiornamenti ai metodi rispetto a quanto riportato nel DM 260/2010.

È il primo decreto emanato in attuazione al D.Lgs. 152/2006 e disciplina le procedure per la definizione e individuazione delle tipologie, dei corpi idrici superficiali (corsi d’acqua, laghi, acque marino-costiere e di transizione) e delle pressioni che insistono sugli stessi. Tali attività risultano propedeutiche a tutte le altre previste dal D.Lgs. 152/06, le principali delle quali sono il monitoraggio dei corpi idrici e la redazione del Piano di Gestione dei distretti idrografici.

Stabilisce i criteri per la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali in attuazione del D.Lgs. 152/06.

Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione.

Il monitoraggio svolto ai sensi di questa normativa e le conseguenti valutazioni di balneabilità delle acque superficiali lombarde sono di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Decreto attuativo del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri a cui attenersi per l’impostazione del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e per l’identificazione delle condizioni di riferimento necessarie alla definizione delle classi di qualità.

La normativa sulla tutela delle acque superficiali trova il suo principale riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale".

La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento di pianificazione per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

  • Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 929 del 2015, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
  • Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Nel 2022 Regione Lombardia ha avviato il percorso di aggiornamento del PTA.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Aderendo alla Convenzione di Stoccolma gli Stati si sono impegnati a ridurre al minimo le emissioni in atmosfera dei POPs, intenzionali e non intenzionali, e i loro rilasci nelle acque e nei suoli, mediante una serie di azioni che vanno dal divieto di produzione ed uso, al divieto di esportazione e importazione, con particolare riferimento alle sostanze elencate negli allegati A e B della Convenzione(1).

CNR IRSA - Istituto di Ricerca Nazionale sulle Acque

Regione Lombardia - Governo delle acque

Agenzia Europea dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

CIPAIS

Geoportale della Regione Lombardia

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LTER ITALIA

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Piano di Gestione 2021 - Piano Acque

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

WEB GIS ISPRA

Data ultimo aggiornamento: 28/03/2023

Data ultimo aggiornamento
28/03/2023