Aziende NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials)
Il Decreto Legislativo 101/2020 s.m.i. ha introdotto nuovi adempimenti per le cosiddette aziende NORM, cioè le aziende che nel loro ciclo produttivo utilizzano materiali contenenti quantità significative di radionuclidi naturali delle serie di uranio e torio (NORM = Naturally Occurring Radioactive Materials). Poiché anche la radioattività naturale, come quella artificiale, rappresenta un potenziale rischio per la salute, questa fonte di esposizione dei lavoratori e della popolazione deve essere adeguatamente gestita.
La norma si applica alle attività lavorative ed alle pratiche riportate nella Tabella II-1 dell’Allegato II al decreto 101, per le quali gli studi di settore hanno evidenziato la possibile presenza di materiali (materie prime o componenti del processo produttivo) e/o residui (prodotti di scarto solidi) e/o effluenti (prodotti di scarto liquidi o aeriformi) con contenuti significativi di radionuclidi di origine naturale, tali da richiedere l’adozione di misure a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.
Elenco dei settori industriali soggetti agli adempimenti di norma (Tabella II-1, Allegato II D.Lgs. 101/2020 s.m.i.) |
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Settori industriali |
Classi o tipi di pratiche o scenari critici di esposizione |
Centrali elettriche a carbone |
Manutenzione di caldaie |
Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio |
Estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto |
Industria dello zircone e dello zirconio |
Lavorazione delle sabbie zirconifere, produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle, produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico |
Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro |
Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno; estrazione di piombo; estrazione di rame; estrazione di ferro-niobio da pirocloro; estrazione di alluminio da bauxite; lavorazione del minerale niobite-tantalite; utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione |
Lavorazione di minerali fosfatici e potassici |
Produzione di fosforo con processo termico; produzione di acido fosforico; produzione e commercio all’ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici; produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio |
Produzione del pigmento TiO2 |
Gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio |
Produzione di cemento |
Manutenzione di forni per la produzione di clinker |
Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio |
Produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas |
Produzione di energia geotermica |
Impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell’impianto |
Produzione di gas e petrolio |
Estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori |
Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda |
Gestione e manutenzione dell’impianto |
Lavorazioni di taglio e sabbiatura |
Impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi |
Gli adempimenti previsti sono descritti dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. nel Titolo IV - Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, Capo II - Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, artt. da 20 a 26 e Allegato II, Sezione II, secondo il dettaglio di seguito riportato:
Art. 20 – Campo di applicazione
Art. 21 - Registrazione dati
Art. 22 - Obblighi dell’esercente
Art. 23 - Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali
Art. 24 - Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni
Art. 25 - Classificazione dei residui
Art. 26 - Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente
Ulteriori indicazioni tecniche sono contenute nell’Allegato II – Sezione II – Paragrafi da 1 a 4, che trattano i seguenti argomenti:
- Elenco dei settori industriali
- Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività
- Livelli di esenzione in termini di dose efficace
- Criteri, modalità e livelli di allontanamento
Principali obblighi normativi nei luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavoro il primo adempimento previsto, con scadenza al 30 giugno 2022 o comunque entro 12 mesi dall’inizio della pratica, è la verifica dei livelli di concentrazione di radionuclidi naturali nei materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa, identificati ai sensi del D.Lgs. 101/2020 come residui NORM.
NOTA BENE: I rifiuti o materiali di scarto contaminati da NORM sono definiti dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. RESIDUI NORM, NON SONO rifiuti radioattivi e non sono soggetti alle disposizioni previste per i rifiuti radioattivi. Sono invece soggetti alle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. per i RESIDUI NORM.
I livelli da rispettare sono quelli riportati nella Tabella II-2 dell’Allegato II, con le ulteriori condizioni riportate al paragrafo 2 dell’Allegato stesso.
Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività (Tabella II-2, Allegato II D.Lgs. 101/2020 s.m.i.) |
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Radionuclidi naturali della serie U-238 |
1 kBq/kg |
Radionuclidi naturali della serie Th-232 |
1 kBq/kg |
K-40 |
10 kBq/kg |
Se i risultati delle misure sono inferiori ai livelli di esenzione in concentrazione stabiliti dal decreto, l’esercente è tenuto a conservare i risultati per 6 anni ed a ripetere le misure ogni 3 anni, o in caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Le analisi, quindi, non devono essere effettuate in modo continuativo su tutti i materiali o residui ma una volta ogni 3 anni, su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui; è fatta salva la necessità di ripetere le valutazioni in caso di variazioni significative del ciclo produttivo.
Se i livelli di esenzione in termini di concentrazione non sono rispettati, l’esercente provvede, entro 6 mesi dal rilascio della relazione tecnica che riporta l’esito delle misure, alla valutazione delle dosi ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione e verifica il rispetto dei livelli di esenzione espressi in termini di dose efficace:
- 1 mSv/a per i lavoratori
- 0,3 mSv/a per la popolazione
La valutazione delle dosi deve essere effettuata da un Esperto in radioprotezione ex D.Lgs. 101/2020 s.m.i. che deve riportare le sue valutazioni in una relazione tecnica.
Se i livelli di esenzione in termini di dose sono rispettati l’esercente è tenuto a conservare i risultati per 6 anni e a ripetere le misure ogni 3 anni, o in caso di variazioni significative del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. La relazione tecnica predisposta dall’Esperto in radioprotezione deve essere trasmessa all’ISIN, alle ARPA/APPA, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e alla sede dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti.
Se i livelli di esenzione in termini di dose non sono rispettati, la pratica diviene soggetta all’obbligo di notifica ex art. 24 del D.Lgs. 101/2020 s.m.i.
Alcune ulteriori precisazioni:
- Le misurazioni delle concentrazioni di attività nei materiali e nei residui (primo adempimento previsto) devono essere effettuate da organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 155 del D.Lgs. 101/2020 s.m.i., utilizzando ove disponibili le guide tecniche emanate da ISIN, in alternativa norme di buona tecnica nazionali o internazionali. E’ auspicabile l’utilizzo di laboratori accreditati ISO 17025.
- Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione delle dosi ai lavoratori ed alla popolazione, è necessario il ricorso ad un esperto in radioprotezione ex D.Lgs. 101/2020 s.m.i. La stima delle dosi prevede di norma anche la definizione degli scenari di esposizione associati al rilascio di residui solidi e di effluenti liquidi e aeriformi. Alcuni esempi della metodologia che è possibile seguire per determinare le dosi e dei relativi risultati sono contenuti nel documento “Valutazione di impatti radiologici da NORM” prodotto dalle ARPA/APPA nel giugno 2015.
- I risultati delle misurazioni e le (eventuali) relazioni tecniche dell’esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del D.Lgs. 81/2008.
- I rifiuti o materiali di scarto contaminati da NORM sono definiti dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. RESIDUI NORM, NON SONO rifiuti radioattivi e non sono soggetti alle disposizioni previste per i rifiuti radioattivi.
Il Decreto Legislativo n. 152/06 rappresenta il testo unico ambientale contenente le indicazioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sul territorio nazionale italiano. Per quanto riguarda la tematica delle acque, essa è riportata nella Parte Terza del decreto, e costituisce il recepimento delle direttive europee emanate sull'argomento.
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Data ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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07/11/2024
Struttura responsabile del contenuto informativo: Radioattività
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Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
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