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Le attività effettuate nel corso della bonifica delle aree inquinate devono essere realizzate nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali e in conformità ai protocolli operativi approvati. ARPA, raccordandosi con gli altri enti coinvolti nella bonifica, esegue i propri controlli nel corso dell'intero processo, dalle indagini preliminari fino alla certificazione di avvenuta bonifica, effettuando sopralluoghi, campionamenti, valutazioni tecniche  e proprie analisi di laboratorio.

Per definizione normativa (articolo 240 del d.lgs. 152/2006) la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle concentrazioni soglia di rischio”.

Il procedimento ordinario di bonifica è delineato all’articolo 242 del d.lgs. 152/06 e si articola secondo le fasi schematizzate di seguito. Si evidenzia che la norma prevede anche la possibilità, in determinate condizioni, di seguire delle procedure semplificate, più snelle e più veloci, che possono essere applicate solo nelle situazioni previste dall’articolo 249 del testo unico o dall’articolo 242 bis.

Fasi del procedimento:

  • comunicazione iniziale da parte del responsabile dell'inquinamento agli enti di competenza, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
  • definizione del modello concettuale preliminare del sito, che ricostruisca le caratteristiche del sito e la distribuzione della contaminazione;
  • predisposizione del piano di caratterizzazione qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, consistente nella raccolta di dati storici finalizzata alla ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e/o materie prime, vasche e serbatoi interrati e/o fuori terra, pozzi disperdenti, reti di sottoservizi, ecc. e verifica dell’eventuale presenza di centri di pericolo. Viene quindi definito il protocollo di campionamento e analisi, con l’indicazione dell’ubicazione e della tipologia delle indagini da realizzare, del set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;
  • svolgimento delle attività di campo in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi;
  • redazione dell’analisi di rischio sito specifica finalizzata alla determinazione delle concentrazioni soglia di rischio accettabili per il sito;
  • nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti risultano inferiori alle concentrazioni soglia di rischio il sito è classificato “non contaminato” e il procedimento di bonifica si conclude; nel caso in cui le concentrazioni risultano invece superiori il sito è classificato “contaminato” e il procedimento di bonifica prosegue con le fasi successive;
  • redazione del progetto operativo di bonifica, che individua gli interventi necessari, le tecnologie applicabili, i costi e i tempi previsti per la bonifica e viene approvato dall’autorità competente (Ministero, Regione o Comune rispettivamente per i siti di rilevanza nazionale, regionale o comunale);
  • attività di collaudo degli interventi, con verifica da parte di ARPA delle matrici ambientali e del raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti nei documenti progettuali; gli esiti dei collaudi sono riportati nella relazione tecnica, sulla base della quale le Province/Città Metropolitana provvedono a certificare l’avvenuta bonifica;
  • redazione della certificazione di avvenuta bonifica, effettuata dalle Province/Città Metropolitana a seguito dei collaudi svolti da ARPA.

ARPA supporta l'ente procedente nelle proprie determinazioni, fornendo delle valutazioni tecniche sugli aspetti di competenza ed effettuando il controllo ambientale, ai fini della verifica della corretta esecuzione delle attività svolte dal soggetto che effettua la bonifica. In particolare:

  • fornisce valutazioni tecniche sui documenti progettuali presentati 
  • svolge sopralluoghi e controlli sul sito sia durante le indagini, per verificare che siano effettuati conformemente ai protocolli operativi approvati, sia nel corso degli interventi di bonifica
  • effettua determinazioni analitiche nelle proprie sedi laboratoristiche
  • effettua le attività di collaudo e predispone la relazione tecnica finale, sulla base della quale la Provincia attesta il completamento della bonifica rilasciando la certificazione  

Data ultimo aggiornamento: 10/05/2023

Data ultimo aggiornamento
10/05/2023