Siti bonificati con procedura semplificata (art. 242 bis)
Tema ambientale |
Siti contaminati
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Sottotema | |
Anni di riferimento | 2021 |
Definizione |
Numero di siti bonificati applicando la procedura semplificata prevista dall'art. 242 bis del d.lgs. 152/06 |
Unità di misura | numero |
Definizione DPSIR | Stato |
Fonte | ARPA Lombardia |
Scopo indicatore e rilevanza |
Rappresenta il numero di siti bonificati nell’anno di riferimento seguendo la procedura semplificata prevista dall'art. 242 bis del d.lgs. 152/06. Questa semplificazione normativa, introdotta nel 2014, è applicabile nei casi di contaminazione della sola matrice suolo. Prevede che l'operatore interessato si attivi, a proprie spese, per effettuare la bonifica del suolo riducendo la contaminazione a valori pari o inferiori alle concentrazioni soglia presentando uno specifico progetto degli interventi. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono, in questo caso, sottoposti alle procedure di approvazione di cui al testo unico ambientale. Le attività di controllo vengono effettuate al termine degli interventi, mediante piano di campionamento e collaudo approvato dagli enti e realizzato in contradditorio con l'ARPA e la validazione dei risultati dell'ARPA attesta l'avvenuta bonifica. |
Analisi del dato |
Con la legge 116/2014, di conversione del decreto legge 91/2014 ("decreto competitività e ambiente") è stata introdotta la possibilità di bonificare il suolo e il sottosuolo contaminati seguendo un iter procedimentale semplificato rispetto alla procedura ordinaria stabilita dal d.lgs. 152/06. Il testo unico ambientale aveva già introdotto nel 2006, con l'art. 249, una procedura più semplice per gestire le situazioni di rischio, concreto o potenziale, di superamento delle concentrazioni soglia di riferimento per suolo, sottosuolo e/o falda nelle aree di ridotte dimensioni, quali ad esempio i punti vendita carburanti, oppure per eventi accidentali che riguardassero aree circoscritte con superfici inferiore a mille metri quadri. Il più recente art. 242 bis, seppure applicabile alla sola matrice suolo e sottosuolo, ha però introdotto nuovi elementi di semplificazione, tali per cui è l'operatore interessato che ha la facoltà di effettuare la caratterizzazione iniziale in autonomia, assumendosi l'onere della veridicità dei dati e delle informazioni fornite agli enti. In fase finale, ultimati gli interventi di bonifica, l'Agenzia effettua le opportune verifiche e attua la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale, che conferma il conseguimento delle concentrazioni soglia nei suoli e costituisce, in questi casi, la certificazione di avvenuta bonifica. I siti con bonifica conclusa applicando l'art. 242 bis è maggiore rispetto ai siti che hanno seguito le procedure di cui all’art. art. 249, indicativamente quasi la metà. Leggendo i dati in relazione alla loro distribuzione sul territorio si rileva che le procedure semplificate sono applicate soprattutto nell'area milanese (24 siti bonificati con l’art. 242 bis al 31/12/2021), dove sono molte le aree che devono essere velocemente rese riutilizzabili per scopi edilizi. L'art. 242 bis, applicabile a siti di qualunque dimensione e complessità, presuppone infatti l'interesse da parte di un operatore ad avviare questo iter di bonifica e ad effettuare a proprie spese gli interventi di bonifica del suolo, con l’obiettivo di raggiungere per il suolo le concentrazioni soglia di contaminazione. Per la matrice acque sotterranee permane in questi casi l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica previste dal testo unico ambientale. |
Numero di siti bonificati con procedura semplificata (art. 242 bis del d.lgs 152/06)
Copertura: Provincia
Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati
Data di pubblicazione: 15/01/2023
Data di pubblicazione
15/01/2023